TAR Palermo, sez. III, sentenza 2011-12-06, n. 201102274
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02274/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2011, proposto da Palermo 2000 Coop. Soc. a r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avv. G D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Autonomia Siciliana n. 25;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avv. C B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Palermo, piazza Marina n. 39;
per l'annullamento
- della determinazione sindacale n. 20/DS del 21 febbraio 2011 con la quale il Comune di Palermo ha provveduto alla revoca dell’assegnazione dell’immobile sito in Palermo via Don Orione, n. 18, appartenente al medesimo Comune giusta confisca ex l. n. 575/1965;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il referendario dott. Giuseppe La Greca;
Uditi all’udienza pubblica del 18 novembre 2011 gli Avv.ti G. Di Stefano per la parte ricorrente e C. Bosco per il Comune di Palermo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 20 maggio 2011 e depositato il giorno 1 giugno seguente, la ricorrente Società cooperativa, già assegnataria in via provvisoria dell’immobile appartenente al Comune resistente e sito a Palermo, in via Don Orione, n. 18, oggetto di precedente confisca ai sensi della l. n. 575 del 1965, ha impugnato - chiedendone l’annullamento, vinte le spese - il provvedimento con cui la Civica amministrazione ha revocato la predetta assegnazione.
Tale revoca è scaturita da specifica nota riservata con la quale la Prefettura di Palermo ha informato il Comune dell’inopportunità di tale affidamento e ciò sulla base delle informazioni assunte dagli organi di polizia.
2. Il ricorso si articola in articolati motivi di doglianza con cui si deducono i seguenti vizi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994. La concessione in uso gratuito di un immobile da utilizzare come sede di una cooperativa sociale per l’esercizio di attività meritevoli di tutela e senza scopo di lucro, non può, in tesi, essere inibita alla luce di semplici informazioni della Prefettura che vengono assunte senza la partecipazione degli interessati ed in difetto del controllo preventivo dell’autorità giudiziaria, in ipotesi, peraltro, in cui nessuna causa ostativa emergerebbe dal certificato del casellario giudiziale dei soggetti interessati e loro conviventi;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990;difetto ed erroneità della motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta. Nel caso di specie non sarebbe stata compiuta la valutazione, in concreto, se l’attività posta in essere dal soggetto che viene in contatto con la p.a. abbia o meno, anche in maniera indiretta, agevolato attività criminali ovvero ne sia stato condizionato, alla luce anche della natura non economica dell’attività della ricorrente, volta, secondo quanto prospettato, al perseguimento di finalità di natura sociale;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost.;violazione e falsa applicazione dei principi in tema di procedimento amministrativo ed in particolare dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, stante l’asserita evidente carenza di motivazione del provvedimento impugnato e della correlata attività istruttoria.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo che, con memoria, ha concluso per la reiezione del ricorso nel merito.
4. Con ordinanza n. 492/2011, emanata all’esito della delibazione dell’istanza cautelare, è stata fissata l’odierna udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
5. All’udienza pubblica del 18 novembre 2011, presenti i procuratori delle parti che hanno ribadito le già rassegnate tesi difensive il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
6. Possono essere superati i pur evidenti profili di inammissibilità del gravame per mancata impugnativa dell’informativa prefettizia sulla base della quale si è fondata la decisione del Comune di Palermo di revocare l’assegnazione dell’immobile alla Società cooperativa ricorrente, e ciò stante la complessiva infondatezza del gravame.
L’attività dell’Amministrazione e le censure di parte ricorrente devono essere viste in relazione alla peculiare fattispecie per cui è causa, inerente alla revoca, come detto, dell’affidamento di un immobile confiscato ai sensi dell’art. 575 del 1965 in favore del Comune di Palermo il quale, a sua volta, lo ha assegnato alla odierna ricorrente, rispetto alla quale la Prefettura di Palermo con un’informativa cd. atipica ha segnalato la sussistenza di ragioni ostative, quanto meno in termini di opportunità, all’affidamento di che trattasi.
E’ chiaro che in relazione alla tipologia di procedimento (assegnazione bene confiscato), l’Amministrazione comunale, ad avviso del Collegio, è financo priva di specifici poteri discrezionali rispetto ad una segnalazione della Prefettura di tal guisa, risultando il Comune peraltro privo di specifici poteri per sindacare gli esiti delle attività investigative ovvero per contraddire quanto nelle stesse risultante, ciò che può avvenire in sede giurisdizionale a seguito di rituale impugnativa delle informative medesime (cosa che qui non è avvenuta) ovvero mediante attività della stessa amministrazione procedente.
Ovviamente essa è, ancora, priva di poteri in relazione a tutto ciò che precede le informative, ed in particolare alla garanzia dello strumentale diritto di partecipazione, siccome qui invocato dalla difesa di parte ricorrente.
Ciò sul rilievo che si tratta di peculiare attività rispetto alla quale nessun dubbio deve residuare circa l’integrità morale e comunque la concreta estraneità di fatto da ambienti malavitosi dei soggetti che direttamente od indirettamente sono destinatari del provvedimento di assegnazione del bene confiscato.
In tal senso risulta, pertanto, irrilevante la circostanza che l’attività della ricorrente avvenga nell’ambito di un rapporto privo di connotati economico-patrimoniali, ovvero che dalle risultanze del casellario giudiziale nessuna pendenza connoti la situazione soggettiva dei protagonisti ovvero, ancora, che l’Amministrazione comunale non abbia concretamente valutato la concreta interferenza di tali anomalie evidenziate dalla Prefettura.
Sul punto il provvedimento comunale, poiché rinvia all’informativa prefettizia, va ritenuto compiutamente motivato ed estraneo al denunziato difetto di istruttoria.
Peraltro, ed in via conclusiva, va rilevato come parte ricorrente nulla deduca sulla circostanza - incontestata - che con verbale del 3 dicembre 2009 l’immobile di che trattasi sia stato consegnato soltanto in via provvisoria e che l’assegnazione definitiva fosse «subordinata al parere favorevole della Prefettura di Palermo»: condizione, questa, che rende del tutto prive di fondamento le censure dedotte considerato che è stato lo stesso Comune a «vincolarsi» all’informativa de qua ed a rendere il parere condizione di efficacia dell’assegnazione.
7. Al lume delle suesposte considerazioni il ricorso, poiché infondato, va rigettato.
8. Le spese seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod.proc. amm.) e sono liquidate come da dispositivo.