TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-05-30, n. 202206982

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-05-30, n. 202206982
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206982
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 06982/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05905/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5905 del 2021, proposto da
M G M, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Paola Moroni, Gianluca Cossu, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

- del Decreto prefettizio (Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali) prot. n. 0006981 del 10/05/2021, nella parte con cui ha disposto il rigetto della domanda di ammissione della ricorrente al corso Se.F.A. 2020, e la sua conseguente mancata ammissione al medesimo corso;
nonché della nota dirigenziale di trasmissione prot. n. 0007001 del 10/05/2021;

- del Decreto prefettizio (Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali) prot. n. 0006898 del 10/05/2021, recante l'elenco dei segretari comunali in possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione al corso di specializzazione Se.F.A. 2020, nella parte in cui non ha incluso la ricorrente nel suddetto elenco;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, anche se allo stato non conosciuto, ivi comprese, ove occorra, il Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020, recante “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”, pubblicato in GU n.297 del 30.11.2020, nella parte di interesse di cui appresso, nonché, ove occorra e qualora aventi valore provvedimentale e/o regolamentare, della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali ASCP - AAA-Protocollo - Prot. Uscita N.0014449 del 01/12/2020;
della circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali n. 485 del 24.03.15 e della circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali n. 3872 del 18.06.2015.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2022 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.La dott.ssa M G M, segretaria comunale, iscritta in fascia professionale “B” dal 04.09.2014, a seguito di decreto Prefettizio, riferisce di aver trasmesso la domanda di ammissione al Corso di specializzazione Se.F.A. 2020 per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale di cui all’art. 14 comma 2 del d.P.R. n.465 del 1997, di cui al bando approvato con Decreto del Prefetto responsabile della gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, prot. n. 16178 del 29 dicembre 2020, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.2 del Bando “Requisiti di ammissione”.

Con nota del 31.03.2021, prot.n. 0006792, il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Autonomie, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, le ha notificato il Preavviso di rigetto, ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90, alla predetta domanda.

La dott.ssa M ha presentato le proprie osservazioni ed ha lamentato la non corretta interpretazione del bando e della normativa di settore, confermando, sulla scorta delle risultanze del proprio stato di servizio, la sussistenza dei requisiti di ammissione nel rispetto dell’art. 2 del bando.

Con Decreto prefettizio del 10 maggio 2021 prot. n.0006981 il Ministero ha notificato la non ammissione al Corso in questione con la seguente testuale motivazione: “ la dott.ssa M anche a seguito dei chiarimenti forniti non ha acquisito l’iscrizione nella fascia professionale B, intesa ai sensi dell’art. 9 del bando “norme di salvaguardia” nel senso del conseguimento del trattamento giuridico ed economico proprio della classe di un comune corrispondente alla fascia de quo (enti da 3.001 a 10.000 abitanti), come individuato dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997, in quanto, alla data di scadenza del bando, non ha mai assunto servizio in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti. Per l’effetto non può essere valutato il periodo di servizio svolto presso l’unione dei comuni di cui all’attestazione allegata alla domanda di partecipazione”, in particolare, l’interessata non tiene conto, nell’espletamento del servizio presso convenzioni di segreteria, della regolamentazione vigente al tempo circa la loro classificazione ”, rilevando altresì che “ in forza di elementari considerazioni di coerenza dell'ordinamento di settore, i due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria e/o unioni di Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti non possono che rilevare, ai fini de quibus, solo se svolti successiva mente al biennio di servizio svolto presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti”.

Con il coevo decreto prot. n. 0006898 del 10/05/2021 è stato poi approvato l’elenco dei segretari comunali ammessi alla partecipazione al Corso, non contenente il nominativo dell’interessata.

1.1. La dott.ssa M riguardo alla sua posizione lavorativa e di carriera ha così esposto:

- di essere iscritta nella fascia professionale “B” dalla data del 4 settembre 2014;

- di aver espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti in qualità di titolare della sede di segreteria convenzionata Loceri Perdasdefogu dalla data del 03/11/2014 alla data del 30/09/2015 di ex classe III (3278 abitanti);

- dalla data del 01/10/2015 alla data del 17/04/2017 è stata assegnata a nuova convenzione di segreteria tra i comuni di Loceri e Arzana (3.740 abitanti). A fronte di tali esperienze di titolarità la dott.ssa M ha maturato una anzianità di 2 anni e 5 mesi in enti di classe III, ossia nella classe dei comuni con popolazione tra i 3.001 e 10.000 abitanti;

- di essere in possesso di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni di Comuni con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti avendo assolto in interrottamente dall’08/08/2011 al 31/12/2019, il ruolo di Segretario dell'Unione Comuni d'Ogliastra che associa i comuni di Lanusei, Arzana (dal 17/04/2017 fino al 31/12/2019), Elini, Loceri, Ilbono, Bari Sardo e Cardedu ed una popolazione superiore a 15.000 abitanti, con lo svolgimento di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

2.Avverso il provvedimento di esclusione al Corso e gli altri atti indicati in epigrafe il Segretario M ha proposto ricorso deducendo quale unico articolato motivo di impugnazione la )Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 del bando, dell’art. 16 ter comma 11 del D.L. n. 162 del 30/12/2019 conv. con modificazioni dalla L. n. 8 del 20.2.2020, della Deliberazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 90. del 12 aprile 2000 – dell’art. 10 del d.p.r. n. 465 del 1997, dell’art. 31 CCNL – Carenza di motivazione – Eccesso di potere per Travisamento dei fatti. Illogicità. Contraddittorietà. Perplessità – Violazione del principio di buona amministrazione – Violazione del principio di gerarchia delle fonti – violazione del principio di irretroattività delle disposizioni normative – Incompetenza: dall’esame dello stato di servizio risulterebbe comprovata la piena sussistenza dei requisiti di servizio in capo alla ricorrente nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 2 del bando in quanto la stessa risulterebbe iscritta nella fascia professionale “B” dalla data del 4.9.2014 e, come sopra riportato, avrebbe documentato esperienze di titolarità avendo maturato una anzianità di 2 anni e 5 mesi in enti di classe III, ossia nella classe dei comuni con popolazione tra i 3.001 e 10.000 abitanti, nonché anche il requisito previsto dal bando consistente nell’aver svolto almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti. Il provvedimento avrebbe confermato il preannunciato rigetto della domanda senza dare effettivamente conto di quanto contenuto nelle osservazioni difensive e senza esplicitare chiaramente quale fosse il requisito manchevole dello stato di servizio della ricorrente ritenuto in contrasto con quanto richiesto dal bando, con derivante carenza di motivazione e perplessità. Il tenore delle norme regolamentari e contrattuali sarebbe chiaro e il provvedimento di non ammissione al Corso introdurrebbe un diverso criterio di classificazione delle segreterie non previsto dalla legge. Inoltre le prescrizioni del bando in ordine ai requisiti di ammissione al Corso renderebbe irrilevante la valutazione in ordine alla portata, al significato, all’ambito di applicazione e alla legittimità della circolare n. 485 del 2015, che, seppur con riferimento al profilo economico, imporrebbe di far riferimento al comune capofila che procede alla nomina. In conclusione la ricorrente richiamando la posizione di questa sezione sul punto, espressa nelle sentenze n. 6667/2020, n. 6600/2020 e n.6599/2020, ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione, nonché l’ammissione della stessa con riserva al Corso in questione.

3. Si è costituito in giudizio in resistenza il Ministero intimato con deposito di documentazione relativa al procedimento e relazione del Dipartimento competente con la quale ha rilevato la correttezza del provvedimento di non ammissione al Corso di specializzazione della ricorrente per la insussistenza dei requisiti alla data del 29.1.2021 di scadenza del bando, in quanto dopo l’effettiva iscrizione in fascia “B” non avrebbe svolto 2 anni di servizio effettivo in sedi con popolazione compresa tra 3001 a 10.000 abitanti e, per l’effetto, l’interessata non avrebbe acquisito

l’idoneità alla nomina in sedi di comuni con popolazione tra 10.001 e 65.000 (ex classe II) ai sensi dell’art.31, c.3, CCNL del 16.05.2001 non risultando valutabile il servizio reso presso un’Unione di comuni o comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La ricorrente inoltre non avrebbe maturato l’anzianità di servizio prevista dal bando e dal CCNL di categoria per poter essere ammessa al Corso per l’iscrizione alla fascia professionale “A”. L’anzianità di servizio non sarebbe riconosciuta dagli anni di possesso di un’idoneità, ma dagli anni di servizio prestati ricoprendo incarichi per i quali sarebbe richiesta l’idoneità acquisita. Il Ministero resistente ha quindi concluso per la reiezione del ricorso.

4. Con ordinanza n. 3904 del 2021 la domanda cautelare è stata accolta ai fini dell’ammissione con riserva di parte ricorrente alla partecipazione al Corso in questione.

Alla udienza pubblica del 25 febbraio 2022, previa richiesta scritta da parte dell’Amministrazione di passaggio in decisione del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La controversa vicenda verte sulla legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla ammissione alla frequentazione del Corso di specializzazione per segretari comunali previsto dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 465/1997, denominato “Se.F.A. 2020” per la carenza del requisito riguardo alla mancata assunzione di servizio, alla data di scadenza del bando, in sedi con popolazione da 3.001 a 10.000, con contestazione del periodo quale segretario di un’Unione di comuni o di una comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Parte ricorrente lamenta nella sostanza la non corretta interpretazione da parte dell’Amministrazione del bando e della normativa di settore.

2.Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.

2.1. Preliminarmente il Collegio ricostruisce la disciplina che ha regolamentato la procedura.

Con decreto del Prefetto responsabile per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali prot. n.16178 del 29.12.2020 è stato approvato il bando di ammissione al Corso di specializzazione per segretari comunali previsto dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 465/97, per il conseguimento dell’idoneità a segretario nei Comuni con più di 65.000 abitanti, nei Comuni capoluoghi di provincia e nelle provincie, poi denominato “Se.F.A.2020”.

L’art.14 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, richiamato dal bando, prevede che: “ Idoneità a segretario generale” 1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.

3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.

4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione”.

Il predetto art. 14 del d.P.R.n.465/1997 richiama espressamente la disciplina del CCNL e in particolare quanto disposto con l’art. 31 del suddetto CCNL “Fasce professionali” che al comma 1 prevede: “1. I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:

a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell’abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all’art.98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000;

b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia;
al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C;

c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all’art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province;
al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti”.

In particolare l’art. 2 del Bando prevede i seguenti requisiti di ammissione: “ Al corso di specializzazione Se.F.A. 2020 sono ammessi i segretari che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilita nel presente bando, dopo aver acquisito l’iscrizione alla fascia professionale B, abbiano espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti e, successivamente abbiano espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti, o siano in possesso di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.

L’anzianità richiesta è quella relativa al servizio in qualità di segretario comunale titolare e/o di segretario comunale reggente, anche a scavalco, e/o di segretario comunale supplente.

Ai fini del computo dei requisiti richiesti, potranno essere cumulati i periodi riferiti alle diverse tipologie di servizi, purché svolti non contemporaneamente.

Per le convezioni di segreteria, si tiene conto in ogni caso, della somma della popolazione degli enti interessati”.

Il bando di ammissione al Corso, nelle Premesse a pag. 2, primo rigo richiama espressamente l’art. 31 del C.C.N.L.

2.2. Con il Decreto prefettizio del 10 maggio 2021, prot. n.0006981 è stata disposta la “non ammissione” della ricorrente al Corso di Specializzazione “Se.F.A 2020” con la seguente motivazione: “ non ha acquisito l’iscrizione nella fascia professionale B, intesa – ai sensi dell’art.9 del bando “norme di salvaguardia “- nel senso del conseguimento del trattamento giuridico ed economico proprio della classe di un Comune corrispondente alla fascia de quo (enti da 3.001 a 10.000 abitanti), come individuato dall’art.12. comma 2, del D.P.R. n.465/1997, in quanto alla data di scadenza del bando non ha mai assunto servizio in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti. Per l’effetto, non può essere valutato il periodo di servizio svolto presso l’Unione dei comuni di cui all’attestazione allegata alla domanda di partecipazione” specificando che “ in forza di elementari considerazioni di coerenza dell'ordinamento di settore, i due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria e/o unioni di Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti non possono che rilevare, ai fini de quibus, solo se svolti successivamente al biennio di servizio svolto presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti”.

2.3. Dalla motivazione dell’atto impugnato emerge che l’Amministrazione ha fornito, nella sostanza, l’interpretazione del riconoscimento della decorrenza dell’iscrizione in fascia “B” al momento dell'acquisizione della titolarità di una sede di segreteria di classe III - con popolazione compresa tra i 3.001 e 10.000 abitanti- ed ha contestato alla ricorrente il mancato possesso alla data di presentazione della domanda del requisito di partecipazione di aver prestato almeno un biennio di servizio effettivo “in sedi con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti”, svolto successivamente al biennio di servizio svolto presso sedi di segreteria di classe III.

L’Amministrazione nel provvedimento impugnato con il richiamo all’art. 12, comma 2, del d.P.R. 465/1997 ha inteso adottare una interpretazione riguardo alla “iscrizione nella fascia professionale B” facendo riferimento al trattamento giuridico ed economico dei segretari comunali ivi disciplinato.

Rileva il Collegio che dal tenore del Bando (art. 2 sopra richiamato) si evince che il servizio valido ai fini dell’ammissione al Corso inizia a decorrere dal momento dell’iscrizione in fascia “B”, momento che va identificato, secondo quanto previsto dal predetto art. 31, comma 1, lett. b), del

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