TAR Catania, sez. I, sentenza 2013-11-13, n. 201302763
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N. 02763/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2013, proposto da:
F R, G R, A R, rappresentati e difesi dall'avv. M G F, con domicilio eletto presso E M in Catania, via Ruggero Settimo, 28;
contro
Comune di Raddusa;
per l'annullamento
e.g. nascente da sentenze emesse dal tribunale di catania confermate dalla corte d'appello di catania
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Biagio Campanella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota n. 4248 di prot. del 18.9.2013, il Comune di Raddusa ha comunicato che, attraverso tre mandati di pagamento, messi a disposizione del ricorrente dal 5.7.2013, è stato soddisfatto il credito vantato dal ricorrente medesimo.
DIRITTO
Quanto appena affermato comporta che il ricorso va dichiarato improcedibile per avvenuta cessazione della materia del contendere.
Per quanto concerne le spese di giudizio, vanno liquidate, da parte dal Comune di Raddusa, a favore del ricorrente, nella misura di € 1.000,00 (mille/00), atteso che tale pagamento è successivo alla proposizione del ricorso.
Il ricorrente ha pure diritto a percepire quanto versato a titolo di contributo unificato, a carico del Comune medesimo.