TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-03-11, n. 202300162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-03-11, n. 202300162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300162
Data del deposito : 11 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2023

N. 00162/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00003/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2023, proposto da
Comune di Latronico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

nei confronti

Comune di Stigliano, Unuone Comuni Collina Materana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Lamarte, Maurizio Spera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Spera in Potenza, via Nazario Sauro 102;

per l'annullamento

a - della determina prot. n. DAR-0017104-P-20.10.2022 - A01 del 20.10.2022, pubblicata in data 21.10.2022 sul sito www.affariregionali.it, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministeri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Nucleo

PNRR

Stato - Regioni, ha approvato la nuova graduatoria delle proposte ammesse a valutazione e delle proposte ammesse a finanziamento delle Regioni Basilicata e Calabria, di cui all'Allegato A, integrante e sostanziale del provvedimento, che annulla e sostituisce il provvedimento prot. n. 15691 del 28.09.2022, con riferimento alla Regione Basilicata;

b - ove e per quanto occorra, della nota di rettifica dell'elenco delle proposte dichiarate ammesse alla valutazione e dell'elenco delle proposte dichiarate inammissibili come trasmessa dal R.U.P. in data 11.10.2022, richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta;

c - ove e per quanto occorra, della nota del 13.10.2022 del Nucleo di valutazione a seguito della rettifica delle proposte ammesse a valutazione prot. n. DAR-0016909 -A del 17.10.2022, richiamata nel provvedimento sub A), non conosciuta;

d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Comune di Stigliano e di Unione Comuni Collina Materana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 2/1/2023, il Comune di Latronico (in proprio e quale capofila di altri Comuni convenzionati ex art. 30 del D.lgs. n. 267/2000) ha impugnato principaliter la determina, prot. n. DAR-0017104-P-20.10.2022 - A01 del 20/10/2022, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato la nuova graduatoria dell’Avviso pubblico “ Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1), Investimento 3.2 Green Communities, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ”, nella quale risulta prima classificata ed ammessa a finanziamento, per la Basilicata, la domanda presentata dal controinteressato Comune di Stigliano (quale capofila di altri Comuni all’uopo convenzionati).

1.1. Tale provvedimento consegue all’annullamento della precedente determinazione, prot. n. 15691 del 28/9/2022, approvativa della graduatoria relativa alla medesima procedura (nella quale, invece, risultava prima classificata ed ammessa a finanziamento la domanda del ricorrente Comune di Latronico), cui l’Amministrazione è addivenuta a seguito della riammissione di alcune domande, tra cui quella del Comune di Stigliano, erroneamente non valutate ab origine per un’anomalia del sistema informatico.

1.2. L’impugnazione è affidata alla deduzione dei seguenti motivi:

i) la determinazione impugnata, che “ annulla e sostituisce ” quella originaria, non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento prescritta dall’art. 7 della L. n. 241/1990;

ii) il medesimo provvedimento, qualificabile come atto di autotutela, sarebbe sprovvisto sotto il profilo motivazionale della necessaria enucleazione dei presupposti di cui all’art. 21- nonies della L. n. 241/1990 (“ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, ... e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ”);

iii) la domanda ammessa a finanziamento sarebbe affetta da vizi escludenti, in quanto la copia dell’allegata convenzione stipulata tra i Comuni ai fini della partecipazione al progetto (ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000) non sarebbe stata debitamente sottoscritta, come prescritto dal relativo Avviso;

iv) sotto altro connesso profilo, inoltre, tale convenzione non sarebbe stata comunque sottoscritta con la firma digitale prescritta dall’art. 15, co. 2- bis , della L. n. 241/1990 (“ A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi ");

2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere all’accoglimento del ricorso, la Presidenza del Consiglio (che ha eccepito l’incompetenza territoriale in favore del T.A.R. del Lazio, foro elettivo della procedura) e il Comune di Stigliano (quest’ultimo eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di procura, non constando alcun atto di conferimento in favore del Comune di Latronico della rappresentanza processuale degli altri Comuni con esso convenzionati, nonché per mancata evocazione in giudizio della Regione Basilicata, Ente che ha gestito la procedura e pubblicato la graduatoria rettificata).

3. All’udienza pubblica del 22/2/2023 la causa è stata chiamata con il rito previsto dall’art. 12- bis del D.L. n. 68/2022 (che il Collegio ritiene applicabile anche ai progetti da finanziare con fondi PNRR) e trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di rito, in quanto:

- la competenza territoriale nel processo amministrativo ha natura inderogabile e va individuata esclusivamente in applicazione delle regole generali di cui agli artt. 13 e ss. cod. proc. amm. (in specie, non vi è dubbio che l’atto impugnato, pur imputabile ad un’Amministrazione centrale, produce effetti circoscritti al territorio lucano, con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione di questo Tribunale);

- il ricorso è stato introdotto dal Comune di Latronico agente (anche) in proprio (nella qualità di capofila della convenzione), con procura all’uopo validamente conferita;

- la Regione Basilicata difetta della qualità di contraddittore necessario nel giudizio, non avendo posto in essere attività di natura provvedimentale (ma solo preparatoria).

5. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo, dianzi rubricato sub i), non è meritevole di accoglimento, in quanto – alla luce delle argomentazioni appresso esposte – deve ritenersi che l'Amministrazione ha offerto la prova di resistenza prescritta dall'art. 21- octies , co. 2, secondo periodo, della L. n. 241/1990.

Non coglie nel segno neanche il secondo motivo, dianzi rubricato sub ii), in quanto le ragioni a fondamento della rideterminazione della graduatoria traspaiono chiaramente, per relationem , dagli atti presupposti citati nel provvedimento impugnato. D'altra parte, i contenuti ricorsuali comprovano che parte ricorrente ha ben compreso dette ragioni. Sotto altro profilo, avuto riguardo ai presupposti di cui all’art. 21- nonies della L. n. 241/1990, deve ritenersi che l'interesse pubblico alla corretta allocazione dei contributi è in re ipsa , non richiedendo dunque alcuna particolare enunciazione, come anche la prevalenza di detto interesse rispetto a quello dell'originario beneficiario, tenuto anche conto del breve lasso temporale intercorso tra l’attribuzione della utilitas e la sua sottrazione e, dunque, della marginalità dell'affidamento maturato.

Parimenti infondato è il terzo motivo, dianzi rubricato sub iii), atteso che l’Avviso di finanziamento ha prescritto unicamente il deposito di copia della convenzione (senza precisare la necessità che si trattasse di copia sottoscritta). Talché, detta copia avrebbe potuto essere acquisita nel procedimento mediante il doveroso esercizio del soccorso istruttorio, sancito in generale dall'articolo 6, co. 1, lett. b), della L. n. 241/1990 (“ Il responsabile del procedimento accerta di ufficio: … i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali ”), nonché, nello specifico, dall’art. 8, co. 3, della lex specialis (“ L’Amministrazione titolare può chiedere chiarimenti, rettifiche di documenti e dichiarazioni agli Enti richiedenti, ai quali è fatto obbligo di riscontrare tali richieste entro dieci giorni ”), fermo restando che non è realmente controverso, oltreché provato in atti, il rituale perfezionamento della convenzione de qua , mediante sottoscrizione di tutti i Comuni aderenti, in data 22/3/2017 (cfr. all. n. 3- bis della produzione documentale del Comune di Stigliano), come anche la successiva aggregazione a detta convenzione, in data 14/8/2022, da parte dei Comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa (cfr. all. n. 29 della produzione documentale della Presidenza del Consiglio).

Non coglie nel segno neanche il quarto motivo, dianzi rubricato sub iv), poiché è opinione del Collegio che l'invocata previsione di cui all'art. 15, co. 2- bis , della L. n. 241/1990, stante la gravità della sanzione in essa contemplata (che potrebbe essere sospettata di profili di irragionevolezza), va intesa come di stretta applicazione e, dunque, non è riferibile – in sede interpretativa - anche alla fattispecie (qui rilevante) della convenzione tra enti locali ( species del più ampio genus degli accordi tra pubbliche amministrazioni), la quale rinviene una disciplina speciale ed esaustiva nell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 (disposizione che non prevede particolari formalità di sottoscrizione).

Sul punto, merita comunque precisare che neppure la convenzione ex art. 30 T.U.E.L. stipulata dall’Associazione di Comuni seconda classificata – atto depositato dalla stessa parte ricorrente in data 9/1/2023 - è stata sottoscritta con firma digitale.

6. In conclusione, per quanto esposto, che il ricorso va respinto.

7. In ragione della natura degli interessi coinvolti e della particolarità delle questioni trattate, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese di lite.

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