TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-12-21, n. 202101919
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/12/2021
N. 01919/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 276 del 2017, proposto da
“La Pirotecnica Pugliese” di G S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G F, con domicilio eletto presso Michele Perrone, in Bari, Strada Torre Tresca;
contro
Comune di Putignano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio eletto presso Angelo Michele Benedetto, in Bari, via L. Milella, n. 57;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
per l'annullamento
1. dell'ordinanza n. 47 del 22.12.2016, a firma del Sindaco e del Dirigente IV Area del Comune di Putignano, con la quale è stato illegittimamente disposto “il divieto su tutto il territorio comunale di accensione e lanci di fuochi d'artificio, tranne quelli autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni 24-25-26-31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017”;
2. ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 62 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Putignano (approvato con delibera del Consiglio comunale n. 4/2009, come modificato con delibera del Consiglio comunale n. 11/2013);
3. di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
nonché per il risarcimento
di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente a causa dell'illegittimo, illecito e colposo operato della P.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Putignano e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza telematica del giorno 9 novembre 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art.13- quater disp. att. c.p.a.
È collegato l'avv. Marcello Feola;si dà atto a verbale della presenza dell'avv. Maria Adono a seguito del deposito di richiesta di passaggio della causa in decisione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 20.2.2017 e depositato in Segreteria in data 20.3.2017, la ditta “La Pirotecnica Pugliese” di G S, in persona del legale rappresentante pro tempore , adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere le pronunce di annullamento meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto di essere da anni titolare di un’attività di vendita al dettaglio di prodotti pirotecnici nel Comune di Putignano (BA), in virtù di regolari autorizzazioni prefettizie e comunali.
Su tale presupposto evidenziava la propria legittimazione ad impugnare l’ordinanza n. 47 del 22.12.2016, oggetto di gravame, con la quale il Sindaco del Comune di Putignano aveva disposto “il divieto su tutto il territorio comunale di accensione e lanci di fuochi d’artificio, tranne quelli autorizzati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni 24-25-26-31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017”.
Insorgeva parte ricorrente avverso detto provvedimento, sollevando in relazione ad esso plurime censure di illegittimità ed, in particolare:
“1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione;dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, abnormità, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento.”;
con il primo motivo di ricorso, la ditta ricorrente censurava l’ordinanza in oggetto in quanto, in tesi, essa non sarebbe stata assistita dai presupposti di legge per l’esercizio del potere extra ordinem , non essendovi stata, alla sua base, un’adeguata attività istruttoria, così che la motivazione a suo corredo si sarebbe risolta in mere affermazioni generiche e stereotipate;
“2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione;dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000;del d.lgs. n. 123/2015;del T.u.l.p.s. Eccesso di potere per abnormità, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento.”;
con il secondo motivo di ricorso, la ditta ricorrente evidenziava che le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della pubblica sicurezza, della salute, dell'incolumità delle persone e degli animali, alla cui salvaguardia era preordinata l'ordinanza oggetto di gravame, risultavano di per sé già adeguatamente soddisfatte sia dal d.lgs. 123/15, sia dall'art. 47 del T.U.L.P.S.;l’ordinanza impugnata era, pertanto, da considerarsi illegittima in quanto “incide(va), modificandola in senso più restrittivo, sulla vigente disciplina legislativa in materia, nonostante l’assenza di situazioni di contingibilità ed urgenza”;
“3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione;dell’art. 117, comma 6, della Costituzione;dell’art. 7 Tuel;dell’art. 4 l. n. 131/2003;dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, abnormità, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, sviamento. Incompetenza assoluta.”;
con il terzo motivo di ricorso, si evidenzia l’illegittimità dell’art. 62 del Regolamento di Polizia Urbana, in quanto i Comuni non avrebbero avuto competenza in subiecta materia e quindi non avrebbero potuto legittimamente vietare l’utilizzo di prodotti pirotecnici;inoltre, si sostiene che, in ogni caso, l’art. 62 citato non avrebbe legittimato un divieto generalizzato di utilizzo di fuochi d’artificio per ogni tipologia di prodotti e per l’intero territorio comunale, e di conseguenza l’ordinanza, che faceva menzione della detta disposizione, sarebbe stata viziata anche da tale angolo visuale.
Veniva altresì presentata domanda risarcitoria “a causa dell’illegittimo, illecito e colposo operato della P.A.”.
Con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 21.3.2017, si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con memoria di costituzione pervenuta in Segreteria in data 25.10.2017, si costituiva in giudizio il Comune di Putignano.
Previo scambio di memorie conclusive, all’udienza telematica del 9.11.2021, sentiti i difensori presenti, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse sulla domanda impugnatoria ed infondato nel merito quanto alla domanda risarcitoria.
Quanto alla domanda impugnatoria, su un piano di teoria generale, l'interesse ad agire - sancito dall'art. 100 c.p.c. e da sempre considerato applicabile al processo amministrativo, anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39, comma 1, c.p.a. - è scolpito nella sua tradizionale definizione di “bisogno di tutela giurisdizionale”, nel senso che il ricorso al Giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo per cui si chiede tutela in giudizio.
Nel processo amministrativo, pertanto, l’interesse a ricorrere è tipicamente caratterizzato dagli stessi elementi strutturali e funzionali dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., ossia la allegazione di una lesione concreta ed attuale alla sfera giuridica di chi agisce in giudizio e l’utilità positiva che il medesimo potrebbe ragionevolmente ritrarre dall’annullamento del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, come si evince dallo stesso tenore letterale dell’ordinanza n. 47 del 22.12.2016, a firma del Sindaco e del Dirigente IV Area del Comune di Putignano, le previsioni in essa contenute - in quanto istitutive di un divieto su tutto il territorio comunale di accensione e lancio di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici - erano destinate ad applicarsi per soli cinque giorni, peraltro non continuativi, da Natale 2016 a Capodanno 2017.
Decorsi i cinque giorni di applicazione previsti dal provvedimento in questione, esso ha integralmente esaurito i suoi effetti, non sussistendo più un apprezzabile interesse concreto ed attuale alla coltivazione della presente impugnativa al fine di ottenere una pronuncia di tipo demolitorio.
Ne consegue che, in parte qua , il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alla domanda risarcitoria, essa è infondata nel merito e, pertanto, non può essere accolta.
Da un lato, detta domanda è stata rivolta nei confronti di un soggetto - il Ministero dell’Interno - del tutto sguarnito di legittimazione passiva sul punto, non essendo stata individuata correlazione alcuna fra il danno asseritamente lamentato e le competenze, le funzioni e le responsabilità istituzionali del citato Ministero.
Dall’altro, nella parte in cui la domanda risarcitoria sia stata rivolta nei confronti del Comune di Putignano, essa è rimasta del tutto sguarnita di una compiuta allegazione degli elementi strutturali che avrebbero dovuto costituirla, oltre ad essere rimasta palesemente priva di prova.
La ditta ricorrente, infatti, non illustra né dimostra la effettiva consistenza del nesso di causalità tra l’atto ritenuto fonte di danno e la contrazione di incassi subita.
Manca, in particolare, una prova che possa effettivamente ricondurre in modo univoco il calo di fatturato subito dalla ricorrente a minori acquisti effettuati da soggetti intenzionati ad utilizzare botti e fuochi pirotecnici da utilizzare a Putignano e che possano aver rinunciato a tale intenzione per effetto dell’ordinanza sopra richiamata.
In proposito, la ricorrente deposita agli atti del giudizio i corrispettivi di vendita del periodo ottobre-novembre-dicembre 2015 e del medesimo periodo del 2016.
Resta tuttavia indimostrato che il - peraltro contenuto - calo dei detti corrispettivi di vendita sia effettivamente dovuto all’effetto dissuasivo dell’ordinanza impugnata o se, piuttosto, esso non derivi da fisiologiche fluttuazioni della domanda o dal sopravvenuto disinteresse nei confronti di tale tipologia di beni di consumo.
Dunque, non essendo stata raggiunta adeguata prova in punto di effettiva consistenza in concreto del nesso di causalità, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
Da ultimo, tenuto conto della natura della controversia e della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.