TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 2017-02-08, n. 201700625
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Pubblicato il 08/02/2017
N. 00625/2017 REG.PROV.CAU.
N. 15366/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 15366 del 2016, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Otranto, 12;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Latina, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del rigetto domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Latina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2017 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuta la sussistenza di sufficienti motivi di fumus boni juris e di periculum in mora relativamente alle censure lamentate nel ricorso, avuto riguardo alle circostanze dedotte ed alla documentazione depositata in atti.