TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-08-24, n. 202001112
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Pubblicato il 24/08/2020
N. 01112/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2020, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- anche nella sua qualità di titolare dell’Azienda Agricola "-OMISSIS-", rappresentati e difesi dagli avvocati F L e A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Bari, Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento Inziative Antiracket e Antiusura, Comitato di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione e dell'Usura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dalla Prefettura di Bari - Ufficio antiracket e antiusura prot. -OMISSIS-, datato 6 dicembre 2019, comunicato in pari data, avente a oggetto le determinazioni riferite all'istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ai sensi delle leggi 44/99 e/o 108/96;
nonché per l'accertamento del diritto dei signori-OMISSIS-a vedersi riconosciuto l'intero ammontare del danno patito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Bari, del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento Inziative Antiracket e Antiusura e del Comitato di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione e dell'Usura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Giacinta Serlenga nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, succedutisi nella titolarità dell’azienda agricola omonima, impugnano il provvedimento di quantificazione dell’indennità a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura ai sensi della l. n. 44/1999, a seguito degli eventi estorsivi subiti negli anni 2009/2015 nell’esercizio dell’attività di coltivazione e produzione di uva da tavola, ortaggi e verdure su di un’estensione di circa 8,5 ettari di terreno.
Più precisamente, in data 16 giugno 2017, il Ministero dell'Interno comunicava di aver
deliberato la concessione di euro 311.446,74 e gli odierni ricorrenti, ritenendo l’importo incongruo rispetto ai danni subiti, proponevano un primo ricorso dinanzi a questo Tar iscritto al n. 816/2017 RG. Tale primo giudizio si concludeva con la sentenza n. 738/2018 di rigetto;la decisione veniva, tuttavia, riformata in appello con la sentenza della terza Sezione del Consiglio di Stato n. 4070 del 17 giugno 2019, che dichiarava l'illegittimità degli atti gravati nella parte in cui non fornivano indicazioni e motivazioni sulle modalità di calcolo degli importi elargiti, rilevando nello specifico che non erano state fornite indicazioni su " quali siano stati i danni ristorati e quali, invece, siano stati ritenuti non indennizzabili, indicandone la ragione, consentendo di valutare in sede giurisdizionale la legittimità della scelta operata " e acclarando che fosse necessario sommare anche " le ulteriori poste di danno relative alla vendita della sua abitazione, pignorata a causa dell'impossibilità di sostenere le rate di mutuo da parte del figlio -OMISSIS-, vittima dei comportamenti estorsivi ".
In estrema sintesi, emergeva in sede di appello, l'assenza di una motivazione adeguata che desse contezza delle valutazioni operate nonché l'inadeguatezza – in parte qua- dell'iter logico giuridico seguito dall'Amministrazione procedente nella quantificazione dei benefici di legge.
In esecuzione di tale sentenza, l'Ufficio preposto riapriva quindi l'istruttoria, richiedendo documentazione integrativa e, all’esito del nuovo procedimento, adottava il provvedimento -OMISSIS-del 6 dicembre 2019, oggetto del presente gravame.
Rispetto a tali rinnovate determinazioni lamenta parte ricorrente la persistenza del difetto di motivazione e istruttoria e, per ciò stesso, la violazione del precedente giudicato.
Con atto prodotto in data 13 febbraio 2020, si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, per resistere al gravame, chiedendone il rigetto anche alla luce della relazione del Commissario straordinario di Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, datata 11 febbraio.
Con ordinanza di questa Sezione n. 110/2020, veniva accolta la richiesta di misura cautelare sulla scorta della motivazione di seguito riportata: “ Considerato che la sentenza di questo T.a.r. n. 738/2018 è stata in parte riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello, con decisione n. 4974/2019, senonché, all’esito di una nuova istruttoria, il Comitato di solidarietà, nella seduta del 20.11.2019, ha deliberato la concessione in favore dei ricorrenti di elargizioni pari a 153 mila euro (per la perdita della casa familiare), 170 mila euro (per danno emergente) e 143.072 euro (per il lucro cessante relativo agli anni 2015-2016), non ritenendo ristorabile il mancato guadagno per il periodo 2017-2018 (asseritamente già ristorato con il decreto del 26.4.2017);
Considerato che tale quantificazione – stando a una prima delibazione – sembra ignorare le risultanze delle perizie di stima e delle relazioni tecniche allegate dai ricorrenti;
Considerato, altresì, che anche la documentazione versata in atti dai ricorrenti e dalla stessa Amministrazione resistente, per la sua complessità, suggerisce un riesame complessivo e più attento della pratica di elargizione per vittime di reati estorsivi;
Ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare, al limitato fine di consentire un riesame della posizione dei ricorrenti, anche alla luce dei motivi e delle allegazioni del ricorso…”.
All’udienza del 4 giugno 2020, la causa veniva trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato a va accolto sulla scorta dell’unico motivo di gravame proposto, incentrato sul difetto di motivazione e violazione del giudicato di cui alla richiamata sentenza n. 4070/2019 del Consiglio di Stato.
Ancora una volta dal provvedimento prefettizio gravato non è desumibile –neppure in forma sintetica- l’iter logico giuridico che ha condotto alle stime effettuate né le ragioni delle decurtazioni operate rispetto alla quantificazione –prospettate dai ricorrenti anche a mezzo di plurime perizie- sia del danno emergente (di cui è –apoditticamente- confermata la limitazione al ristoro dei costi di installazione della serra), sia del lucro cessante (nuovamente riferito in via esclusiva al periodo 2015/2016 sul presupposto –indimostrato- che il periodo successivo sia già stato ristorato);né, tanto meno, sono indicati i criteri adottati per l’individuazione di un rapporto congruo tra le richieste avanzate e l’ammontare dell’indennizzo concesso.
All’incompletezza del provvedimento non possono sopperire gli atti difensivi.
3.- Considerato, tuttavia, sia il complessivo comportamento delle parti processuali sia la circostanza che la vicenda non ha –allo stato- trovato nel merito un assetto definitivo, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.