TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2011-07-12, n. 201101201

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2011-07-12, n. 201101201
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201101201
Data del deposito : 12 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00857/2011 REG.RIC.

N. 01201/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00857/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2011, proposto da:
S L, rappresentato e difeso dagli avv. P L, D L P, con domicilio eletto presso Nicoletta Mobilio in Mestre-Venezia, via Carducci, 13;
G V, rappresentato e difeso dall'avv. D L P, con domicilio eletto presso Nicoletta Mobilio in Mestre-Venezia, via Carducci, 13;

contro

Azienda Ulss N. 21 Legnago, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. M L M, F R, P R, con domicilio eletto presso Abram Rallo in Venezia-Mestre, Galleria Matteotti, 9;
Regione Veneto;

nei confronti di

Gianluca Bertoja, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 10/3/2011 avente ad oggetto la "presa d'atto del verbale della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa servizio veterinario igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche" ivi compresi i verbali del concorso e contestualmente viene conferito l’incarico stesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 21 Legnago e di Gianluca Bertoja;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. M M e uditi per le parti i difensori D L P per la parte ricorrente, Muttoni, su delega di Miazzi, per l'U.L.S.S. resistente e G. Sala per la controinteressata Bertoja;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Infatti esulano dalla giurisdizione del G.A. le controversie relative a provvedimenti assunti dal direttore generale di Azienda sanitaria locale nell'ambito delle procedure svolte ai sensi dell'art. 15 ter, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, introdotto dal d.lg. 19 giugno 1999 n. 229, per il conferimento di incarico di direzione di una struttura complessa atteso che in tali ipotesi la scelta del sanitario, cui conferire l'incarico, viene effettuata all'interno di una rosa individuata dalla Commissione, la quale non opera però una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, ma esprime esclusivamente un giudizio di idoneità;
l'incarico viene, dunque, conferito sulla base di una scelta di carattere fiduciario, ricercando non il migliore in senso assoluto ma il migliore anche in relazione alle attitudini necessarie per gestire, organizzare e dirigere il lavoro che afferisce all'incarico da ricoprire, senza che la legge indichi i criteri da seguire, come tale riconducibile alla capacità di diritto privato dell'Amministrazione (così Consiglio di Stato V n° 8850 del 2009).

Le spese possono essere compensate, tenuto conto che viene lamentata una palese illegittimità della procedura di selezione pubblica.

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