TAR Venezia, sez. II, sentenza 2020-07-20, n. 202000617

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2020-07-20, n. 202000617
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202000617
Data del deposito : 20 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2020

N. 00617/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01079/2006 REG.RIC.

N. 00774/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi riuniti:
a) ricorso numero di registro generale 1079 del 2006, proposto da P R e D R S, rappresentati e difesi dagli avvocati R D G e C S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Einaudi, 24;

contro

- il Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e G D P, domiciliato preso l’Ufficio legale del Comune di Venezia, S. Marco, 4136;

nei confronti

- B Barbara non costituita in giudizio;



b) ricorso numero di registro generale 774 del 2013, proposto da Paolo Marini, Bruna Rocco, B B, rappresentati e difesi dagli avvocati Guido Piccione, Alessandra Buzzavo, con domicilio eletto presso il loro studio in Treviso, via Roggia, 8;

contro

- il Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

- R P, S D R non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) quanto al ricorso n. 1079 del 2006:

- del permesso di costruire 23.11.2005 prot. gen. 39083/05 spec. 1016/05/AE a firma del Dirigente Servizio attività edilizia del Comune di Treviso, rilasciato alla dott.ssa B B, nella veste di titolare della Farmacia Santa Bona in Treviso;

b) quanto al ricorso n. 774 del 2013:

- del provvedimento del Comune di Treviso in data 18.03.2013 con il quale è stato annullato il permesso di costruire spec. n. 1O16/05/ AE del 23 .11.2005 rilasciato in data 23 .11.2005 alla ditta "Farmacia S. Bona", per l'esecuzione di interventi e di ristrutturazione edilizia e ampliamento di fabbricato sull'immobile censito in catasto del Comune di Treviso, Fg. 6, MN 1202 - 45 ubicato in Via S. Bona Nuova n. 78/ A.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Treviso nel giudizio n. 1079 del 2006;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 7 luglio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, comma 5, d.l. n. 18 del 2020, il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

P R e D R S, proprietari dell’immobile sito nel Comune di Treviso, via S. Bona Nuova, n. 80, contrassegnato al N.C.T. del Comune di Treviso, Sezione A, Foglio 6, mapp. 45, con ricorso depositato in data 24.5.2006, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, il permesso di costruire 23.11.2005 prot. gen. n. 39083/05 spec. 1016/05/AE a firma del Dirigente servizio attività edilizia del Comune di Treviso, rilasciato in data 23.11.2005 dal Comune medesimo in favore di B B, nella veste di titolare della Farmacia S. Bona e locataria del fabbricato ad uso direzionale, sito in Treviso, Via S. Bona n. 78/A, concernente il progetto di ristrutturazione edilizia e ampliamento dell’edificio medesimo contraddistinto al catasto del Comune di Treviso — Foglio 6 dai mappali,11. 45 e 1202 (ora 45 sub. 14), sulla scorta dei seguenti motivi:

1) violazione di legge con riferimento all’art. 11, comma 1, d.p.r. n. 380 del 2001, eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, del difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti: secondo parte ricorrente, il provvedimento è illegittimo in quanto la dott.ssa B, pur essendo comodataria dell’immobile di cui al mapp. 45 sub 4, non lo è in relazione al mappale n. 45 sub 14;

2) violazione di legge con riferimento all’art. 1102 c.c., eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione: secondo parte ricorrente, la B non avrebbe potuto disporre in via esclusiva delle parti su cui insistono le opere realizzate, perché di proprietà comune a tutti i condomini, il corpo di fabbrica realizzato sviluppandosi a partire dal muro perimetrale dell’originaria costruzione e, comunque, l’intervento edilizio comporta demolizioni e rimozione dei muri maestri del fabbricato nonché delle opere di fondazione;

3) ulteriore violazione di legge con riferimento all’art. 907, comma terzo c.c., eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione: secondo parte ricorrente, il nuovo fabbricato sarebbe stato realizzato in violazione dell’art. 907, comma 3, c.c. in quanto non sarebbe stata rispettata la distanza di metri 3,00 dalle soglie delle vedute, costituite sia dalle finestre che dal poggiolo, le quali sarebbero state anzi “oscurate” dal muro eretto in sopraelevazione sull’extradosso della copertura sul perimetro del nuovo corpo di fabbrica;

4) difetto di istruttoria e di motivazione, per mancata valutazione del vincolo non aedificandi: secondo parte ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo anche perché consente un intervento edilizio su area gravata da servitù non aedificandi;

5) conseguenze risarcitorie riconducibili all’illegittimità dell’atto impugnato: secondo parte ricorrente all’accoglimento del ricorso dovrà far seguito la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati dall’aver consentito alla controinteressata di erigere un fabbricato che comporta un deprezzamento dell’immobile dei ricorrenti.

Si è costituito nel giudizio n. 1079/06 così instaurato il Comune di Treviso contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Le parti hanno depositato memorie difensive.

Nelle more del giudizio, predetto, con nota prot. n. 33618 del 04.05.2006, il Comune di Treviso ha avviato il procedimento amministrativo di annullamento in autotutela del permesso di costruire spec. 1016/05/AE, concedendo a tutti gli interessati il termine di 15 giorni per il deposito di memorie scritte e documenti.

Avvalendosi di tale facoltà, M P e R B, rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria nonché comodante dell'immobile oggetto di ristrutturazione e ampliamento, con nota in data 19.05.2006, in atti prot. n. 40914 del 31.05.2006, hanno ratificato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1339 C.c., l'operato della dott.ssa B B, chiedendo, per l'effetto, la volturazione dell'intestazione del già rilasciato permesso di costruire, cosa che l'Amministrazione comunale ha effettuato, con atto prot. n. 43255 dell'08.06.2006, nel quale, peraltro, ha specifico che rimaneva salvo ed impregiudicato l'esito del

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi