TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-10-15, n. 202102253

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2021-10-15, n. 202102253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102253
Data del deposito : 15 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2021

N. 02253/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00730/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 730 del 2020, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del procuratore p.t. avv. A D L, rappresentata e difesa dall’avv. G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Villanova del Sillaro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti C A e A F, con domicilio eletto presso gli stessi in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Lombardia e Provincia di Lodi, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- della nota prot. n. 399 del 3 febbraio 2020, con cui il Responsabile del Servizio del Comune di Villanova del Sillaro ha disposto “… l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione “acquisita da

WIND

Tre S.p.A. in mancanza di comunicazione di provvedimento di diniego”, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/90 e s.m.i.
…”, relativamente all’istanza presentata il 29 marzo 2019 per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni in via Sant’Angelo (fg. n. 1, mapp. n. 207);

- di tutti gli atti ad essa preordinati, connessi e/o consequenziali, ivi incluso, per quanto dovesse occorrere, l’art. 88 delle «norme tecniche» del Piano delle regole, nella parte in cui individua le uniche aree compatibili con la realizzazione di impianti di telecomunicazioni nelle quali si applicano, in via esclusiva, le procedure di cui al d.lgs. n. 259/2003.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Villanova del Sillaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Italo Caso nell’udienza pubblica del 12 ottobre 2021 e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

In data 29 marzo 2019, ai sensi degli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, la società ricorrente chiedeva al Comune di Villanova del Sillaro il rilascio dell’autorizzazione alla installazione di un impianto di telecomunicazioni in via Sant’Angelo (fg. n. 1, mapp. n. 207), dichiarandone la “conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36”. Non intervenuto il provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni ex art. 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003, l’istanza doveva intendersi accolta e quindi l’autorizzazione tacitamente rilasciata.

A fronte di ciò, e tenuto conto della vicinanza dell’assentito impianto ad un “parco giochi pubblico”, l’Amministrazione comunale dava comunicazione alla società ricorrente dell’avvio del procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per l’annullamento d’ufficio del titolo formatosi sulla istanza di autorizzazione (v. nota prot. n. 3178/2019 del 30 dicembre 2019). L’interessata, da parte sua, presentava osservazioni circa le questioni in tal modo emerse e concludeva con l’invito all’Amministrazione “ ad astenersi dall’adottare il preannunciato provvedimento di annullamento in autotutela ” (v. atto del 13 gennaio 2020).

Il procedimento si concludeva successivamente con “… l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione “acquisita da

WIND

Tre S.p.A. in mancanza di comunicazione di provvedimento di diniego”, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/90 e s.m.i.
…” (v. nota prot. n. 399 del 3 febbraio 2020) sul presupposto della “ mancanza del requisito di conformità urbanistica dell’intervento rispetto all’area di inserimento ” e “ conseguente illegittimità del provvedimento formatosi per silenzio assenso ” (v. nota prot. n. 399 del 3 febbraio 2020). In particolare, richiamata la circostanza “… che, in base al PGT vigente, le uniche aree compatibili con la realizzazione di "Impianti puntuali relativi a servizi postelegrafici, telefonici e radiotelevisivi (denominati "IT3") - all’interno delle quali sarebbe pertanto possibile applicare le procedure di cui al D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. - coincidono con le Aree per Servizi Tecnologici (di cui all’art 88, comma 5, delle Norme Tecniche del Piano delle Regole) …” e “… che in base allo strumento urbanistico generale vigente, l’area indicata dal Richiedente - ed oggetto di istanza di autorizzazione all’installazione di impianto di telefonia cellulare - ricade in ambito agricolo compatibile con interventi di mitigazione e compensazione e di riqualificazione di paesaggio agrario, e nel contempo espressamente individuato come "non compatibile" con la realizzazione di "impianti puntuali relativi ai servizi postelegrafici, telefonici e radiotelevisivi (denominati "IT3")" …”, l’Amministrazione comunale ne desumeva che, per realizzare l’impianto in questione, la società ricorrente avrebbe dovuto munirsi di un permesso di costruire in deroga, ai sensi dell’art. 40 della legge reg. n. 12 del 2005.

Avverso le suindicate determinazioni ha proposto impugnativa l’interessata.

Lamenta che:

a) si sia provveduto ad un illegittimo esercizio del potere di autotutela, per non avere l’Amministrazione controdedotto alle osservazioni formulate da Wind Tre S.p.A. con l’atto del 13 gennaio 2020 (artt. 7, 8 e 10 legge n. 241/1990), per avere infine l’Amministrazione fatto ricorso a ragioni nuove rispetto a quelle poste a fondamento della comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7, 8 e 10 legge n. 241/1990), per non avere l’Amministrazione motivato adeguatamente in ordine alla comparazione del suo interesse con quello dell’operatore di comunicazione a posizionare le antenne aventi carattere di “pubblica utilità” e con quello della collettività a fruire del segnale di fonia e immagini, essendo in sé insufficiente il mero ripristino della legalità eventualmente violata (artt. 20 e 21, quinquies e nonies , legge n. 241/1990;
art. 87 d.lgs. n. 259/2003);

b) si sia addotto un contrasto del titolo autorizzatorio con quanto prescritto dalle «norme tecniche» del Piano delle regole a proposito del fatto che le stesse consentirebbero gli impianti in questione solo nelle aree per servizi tecnologici, giacché la qualificazione normativa di opere di urbanizzazione primaria, contenuta nell’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 2003, rende l’intervento pienamente compatibile con tutte le destinazioni di zona e soprattutto con la destinazione di zona agricola, sì che eventuali disposizioni ostative avrebbero dovuto essere disapplicate per contrasto con la norma di rango superiore, non essendo assolutamente necessario il richiamato permesso di costruire in deroga;

c) si sia assegnato valore ostativo all’art. 88 delle «norme tecniche» del Piano delle regole, disposizione in realtà illegittima in quanto è assolutamente pacifico che il carattere di pubblica utilità degli impianti di telecomunicazioni – coordinato con la previsione di cui all’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 – comporta l’illegittimità delle norme regolamentari/pianificatorie che, anche al fine di minimizzare le esposizioni, impongano aprioristiche limitazioni generalizzate agli impianti, estese ad intere zone del territorio comunale, e ciò in quanto simili disposizioni non sono funzionali al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36 del 2001 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità;

d) si sia sostenuta la necessità del permesso di costruire in deroga o in variante ex art. 40 della legge reg. n. 12 del 2005 e si sia prospettata la possibilità di incorrere in una “lottizzazione abusiva” ex art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, posto che, da un lato, il procedimento autorizzatorio di cui agli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 assorbe ogni valutazione di natura urbanistico-edilizia mentre la deroga di cui all’art. 40 della legge reg. n. 12/2005 è prevista per altre tipologie di prescrizioni (comunque inerenti i fabbricati) e per la destinazione d’uso, e che, dall’altro lato, le lavorazioni non sono state avviate e comunque la lottizzazione abusiva è un illecito che presuppone l’esecuzione di opere stricto sensu edilizie quale certamente non è un intervento di realizzazione di un palo porta antenne tecnologico come quello progettato;

e) si possa ritenere, secondo un certo orientamento, che la mancanza del requisito di conformità urbanistica dell’intervento avrebbe impedito la formazione del silenzio-assenso, e invece la formazione del silenzio-assenso non richiede che siano configurabili tutti i presupposti di legittimità del provvedimento, ben potendosi formare un titolo silenzioso illegittimo.

Conclude la ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Villanova del Sillaro, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 662/2020 del 29 aprile 2020, prendendo atto della disponibilità manifestata dall’Amministrazione comunale ad una concordata localizzazione dell’impianto in altro sito, e tenendo conto degli interessi coinvolti nella vicenda, la Sezione accoglieva “… l’istanza cautelare ai soli fini del riesame (…) onde consentire alle parti di ricercare una soluzione della vicenda amministrativa …” e rinviava, per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare, all’udienza camerale del 29 settembre 2020. Indi, rinviata due volte – su richiesta di parte – la trattazione della domanda cautelare, la Sezione si pronunciava con ordinanza n. 238/2021 del 2 marzo 2021, rilevando come nessun esito avesse avuto il confronto svoltosi tra le parti e fissando l’udienza pubblica del 12 ottobre 2021 per la decisione del ricorso nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod.proc.amm.

Da ultimo (v. memorie difensive depositate il 13 settembre e il 14 settembre 2021) l’Amministrazione comunale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, adducendo che, relativamente alla Wind Tre S.p.A., la procura speciale alle liti era stata conferita da soggetto (avv. A D L) che, alla luce della richiamata procura generale del 26 settembre 2019, sarebbe stato privo di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società, con conseguente carenza di ius postulandi in capo al difensore nominato (avv. G S).

Con memoria difensiva finale (depositata il 21 settembre 2021) la società ricorrente ha replicato all’eccezione in tema di ius postulandi , adducendo che la soglia di € 5.000,00 – superata la quale erano richieste le firme congiunte di due procuratori per il conferimento del mandato processuale – non sarebbe riferita dalla procura generale del 26 settembre 2019 al valore della controversia, bensì concernerebbe l’impegno di spesa economico/finanziario, ovvero l’esborso economico che la società rappresentata era tenuta a sopportare in conseguenza del singolo negozio posto in essere nell’esercizio del potere rappresentativo, impegno di spesa nel caso concreto inferiore alla suindicata soglia e quindi tale da consentire la sottoscrizione del mandato da parte di un solo procuratore speciale. In via subordinata, ai sensi dell’art. 182 cod.proc.civ., è stata chiesta l’assegnazione di un termine per consentire la produzione in giudizio di una nuova procura ad litem , con sottoscrizione di due procuratori, idonea a sanare con efficacia retroattiva l’operato del difensore.

All’udienza pubblica del 12 ottobre 2021 la causa è passata in decisione.

Il Collegio, concordando con quanto statuito dalla Sezione in casi analoghi (v. sentt. n. 748 del 22 marzo 2021 e n. 1019 del 21 aprile 2021), ritiene fondata l’eccezione della difesa comunale e, pertanto, è dell’avviso che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

Come già accaduto nella controversia introdotta con il ricorso n. 1271/2020, la procura speciale ad litem è stata rilasciata al difensore dall’avv. A D L, qualificatasi quale “… procuratore della Wind Tre S.p.A. […] giusta procura generale del 26 settembre 2019, Rep. n. 22506 Racc. n. 7735 e allegato A per Notaio Luca Bollini in Milano …”.

In quel caso alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la Sezione giungeva sulla base delle seguenti considerazioni (v. sent. n. 748/2021):

- “… L’individuazione dell’esatta natura del potere conferito all’avvocato D L nella procura generale del 26 settembre 2019 impone di interpretare il documento negoziale. Come già osservato dalla Sezione in fattispecie analoga, l’operazione deve essere effettuata “avendo riguardo ai criteri dettati dal codice civile per l’interpretazione del contratto, previo giudizio di compatibilità delle stesse ex art. 1324 c.c. In sostanza, il sistema normativo impone un duplice accertamento: occorre, previamente, individuare le norme compatibili e, in secondo luogo, darne diretta (e, quindi, non analogica) applicazione. Procedendo nell’ordine indicato si osserva, in primo luogo, come la previsione di cui all’art. 1324 c.c. non contenga alcun criterio per operare il vaglio di compatibilità. Simili criteri possono estrarsi, tuttavia, da alcune regole contenute nel codice civile che forniscono elementi di valutazione di generale rilievo. Il riferimento è, in primo luogo, alla previsione di cui all’art. 428 c.c. che ammette l’annullabilità dell’atto dell’incapace distinguendo, tuttavia, tra atto e contratto quanto alle condizioni di annullamento (cfr.: art. 428, co. 1 e co. 2, c.c.). Di utilità è, inoltre, la regola contenuta all’interno dell’art. 1414, co. 3, c.c. che estende le norme sugli effetti della simulazione agli atti unilaterali recettizi simulati per accordo tra il dichiarante ed il destinatario dell’atto. Da tali pur limitate previsioni si ricava, infatti, il criterio di massima per decretare la compatibilità delle previsioni dettate in tema di contratti che è asseribile solo in relazione a quelle norme che non presuppongono la bilateralità dell’atto. Lo conferma, del resto, la casistica giurisprudenziale formatasi che ritiene applicabili all’atto unilaterale le norme sul contratto condizionato (cfr., con riferimento all’atto di fondazione, la pur risalente Cassazione civile, 29 febbraio 1968, n. 654), sulla ratifica del contratto concluso dal falsus procuratur e sulla responsabilità del falsus procurator verso il destinatario dell’atto unilaterale compiuto senza potere (cfr.: Cassazione civile , sez. I , 31 gennaio 2017 , n. 2495;
Cassazione civile sez. I, 14 aprile 2006, n. 8876), sul requisito della causa ex art. 1325, co. 1, n. 2, c.c. (cfr., con riferimento al pur controverso istituto della c.d. rinuncia abdicativa, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 18 dicembre 2020, n. 2553). Lo stesso criterio di fondo emerge in filigrana con riferimento alle regole sull’interpretazione del contratto: sono, infatti, ritenute applicabili le regole sull’interpretazione contenute negli artt. 1363 c.c. (Cassazione civile, 14 aprile 2006, n. 8869), 1366 (Cassazione civile, 5 dicembre 2001, n. 15336), 1370 (Cassazione civile, 5 aprile 2004, n. 6656). Per converso, non operano le regole che presuppongono il concorso di più soggetti alla formazione del contenuto contrattuale come quelle contenute all’interno dei commi 1 e 2 dell’art. 1362 c.c. (Cassazione civile, 30 giugno 2005, n. 13970)” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 marzo 2021, n. 661)
…”;

- “… Una volta individuate le regole operanti in ragione del criterio di compatibilità ex art. 1324 c.c., può ora incentrarsi l’attenzione sul contenuto dell’atto unilaterale concretamente posto in essere da Wind Tre Spa in data 26 settembre 2019. Con tale atto l’Amministratore delegato nomina e costituisce “A D L, Litigation and Costumer Disputes”, insieme ad altri “collettivamente indicati come ‘Gruppo D’”, quale procuratore della società “affinché, in nome e per conto della Società, abbia […] ad esercitare i poteri indicati per ciascuno di essi nell’Allegato ‘A’ alla presente scrittura privata con le modalità nello stesso precisate e in conformità con le previsioni dello statuto sociale della Società”. L’allegato “A”, denominato “Quadro con indicazione dei poteri e delle modalità di esercizio degli stessi da parte dei Procuratori di Wind Tre S.p.A. (la ‘Società’)” dispone che (par. C Technology) per “realizzare opere relative a costruzioni di infrastrutture di telecomunicazioni […] [e] procedere a tutto quanto occorra per: - concessioni e/o autorizzazioni e/o permessi e/o dichiarazioni di inizio attività per la costruzione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione di pertinenza della Società” sono autorizzati due procuratori dei gruppi A, B, C a seconda del valore dei relativi contratti ed operazioni e che, per un valore sino a euro 500.000, sono autorizzati due procuratori del gruppo A, B, C, D a condizione che uno dei due sia del gruppo A, B, C. Parallelamente, al par. E (Poteri di rappresentanza), l’Allegato “A” dispone che (al «IV. In ambito contenzioso») possano “rappresentare e difendere la Società in qualunque procedimento;
(i) dinnanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria […] incluso il potere […] di subdelegare a terzi ogni necessario potere o nominare procuratori speciali, avvocati […]. Per le attività […] che precedono e con i seguenti valori sono autorizzati […] [due procuratori con firma congiunta dei gruppi A, B, C, D a seconda del valore e] fino ad euro 5.000 un procuratore a firma singola del gruppo A, B, C o D”
…”;

- “… Dalla lettura dell’atto negoziale sopra riportato emerge che, come fondatamente eccepito dalla difesa del Comune, i poteri di rappresentanza processuale della società sono stati esercitati e conferiti dall’avv. D L, in virtù di una procura speciale alle liti (quella del 19 marzo 2020) sottoscritta dalla sola detta procuratrice. Ciò, in violazione di quanto invece previsto nella procura generale notarile, laddove al par. C (rubricato Technology, quanto ai poteri sostanziali) e al par. E (rubricato Poteri di rappresentanza, quanto ai poteri processuali) si prevede invece che servano le firme congiunte di due procuratori per tutti i tipi di contenzioso, eccetto quello di valore sino a euro 5.000. La causa in esame è relativa alla possibilità di costruire un impianto di telecomunicazione, previo ottenimento del titolo abilitativo, ed è, conformemente a quanto dichiarato dalla ricorrente medesima nell’atto introduttivo, di valore indeterminabile. Ne consegue che il potere di rappresentanza processuale non poteva essere validamente conferito da un solo procuratore speciale. Non è condivisibile invece l’argomentazione della difesa della ricorrente secondo cui il valore inserito in Allegato “A” dovrebbe essere riferito non al valore della causa, bensì al preventivo delle spese di lite. La tesi, oltre a essere inverosimile considerato che gli scaglioni indicati nel par. E dell’Allegato “A” vanno da un valore inferiore a euro 5.000 a un valore superiore a euro 40.000.000, non trova alcun riscontro nel dato letterale, riferito ai valori del contenzioso – in parallelo a quanto previsto per la determinazione del contributo unificato e dei compensi professionali – e non alle spese di lite preventivate. Inoltre, avuto riguardo all’interpretazione complessiva del documento negoziale ai sensi dell’art. 1363 c.c., riferire il “valore” alla tipologia di contenzioso è coerente con quanto parallelamente previsto, al precedente par. C, in relazione alle attività volte alla costruzione e installazione di impianti (evidentemente da riferirsi al valore in sé delle attività e dei contratti) …”;

- “… In definitiva, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile poiché la procura speciale alle liti è conferita da un soggetto privo di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della società, con conseguente carenza di jus postulandi in capo al difensore nominato …”.

Il Collegio non ritiene di dovere aggiungere altro, giacché – circa l’addotta distinzione sostanziale tra “impegno di spesa economico/finanziario” e “valore della controversia” e quindi circa l’asserita necessità di imputare la «soglia» di € 5.000,00 all’esborso economico della società derivante dalle spese di lite preventivate (così la memoria difensiva della ricorrente depositata il 21 settembre 2021, peraltro priva dell’allegato documentale che dovrebbe dare prova dell’entità del preventivo) – i precedenti della Sezione (v. anche sent. n. 1019/2021), come si è visto, hanno indicato le ragioni che inducono nella fattispecie a prendere a riferimento il valore della causa, che si ricava essere “indeterminabile”.

Quanto, poi, all’invocata applicazione, in via subordinata, dell’art. 182 cod.proc.civ., con assegnazione di un termine per la produzione in giudizio di un nuovo mandato difensivo, sottoscritto da due procuratori, tale da sanare la situazione processuale pregressa, va evidenziato che in uno dei richiamati precedenti della Sezione (sent. n. 1019/2021) si è già affrontata anche questa questione. In particolare, a conferma di un indirizzo interpretativo fatto proprio in altri casi, si è ivi osservato che:

- “… l’art. 182, comma 2, c.p.c. non può essere ritenuto applicabile al processo amministrativo (in senso contrario, ma senza chiarire puntualmente le ragioni dell’applicabilità, Consiglio di Stato, IV, 10 marzo 2014, n. 1119;
VI, 16 gennaio 2014, n. 152). In primo luogo, l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è espressione di un principio generale, in quanto il processo amministrativo, a differenza di quello civile – che ammette anche il conferimento di un mandato generale alle liti – impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, trattandosi di processo strutturato come prevalentemente di impugnazione;
inoltre il predetto art. 182, comma 2, c.p.c. non può ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, atteso che la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione”
…”;

- in tal senso è anche l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato, avendo esso evidenziato “… come: i) l’applicazione della norma non sia “compatibile con la disciplina del processo amministrativo laddove l’esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso (cfr. art. 40, comma 1, lett g), del cod. proc. amm.)”;
ii) “la vigente disciplina, esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l'esistenza della procura speciale, pales[i] che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l'idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo”;
iii) “la previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisc[a] la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità (C.d.S., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4424;
Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1255;
Sez. un., 13 giugno 2014, n. 13431;
Sez. II, 11 giugno 2012, n. 9464;
C.d.S., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922)”;
iv) “il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi, non oper[i] nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 22 settembre 2015, n. 4424, e Cassazione civile , sez. III , 20 aprile 2020, n. 7965)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8343) …”.

Per l’impossibilità di applicazione al processo amministrativo dell’art. 182 cod.proc.civ., ai fini del rinnovo o del rilascio della procura alle liti, si è da ultimo ribadito che detta disposizione implicherebbe la sanatoria di una decadenza specificamente comminata dal codice – quale è quella correlata al rispetto del termine per la proposizione dell’azione di annullamento –, sicché si tratta di norma incompatibile con controversie di tale tipo (v. Cons. Stato, Sez. IV, 19 maggio 2021 n. 3887).

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite possono eccezionalmente compensarsi tra le parti, in ragione della peculiarità in rito della questione esaminata.

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