TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-12-10, n. 202101838
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 01838/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00317/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 317 del 2017, proposto da
Leader Service Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Caccuri 7;
contro
Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per il riconoscimento e accertamento
- del diritto della società ricorrente alla liquidazione e corresponsione da parte del Politecnico di Bari delle somme spettanti a titolo di revisione periodica del corrispettivo dovuto per la gestione del servizio di portierato ed ausiliariato per gli immobili sedi del Politecnico di Bari in virtù dei contratti di appalto del 29 gennaio 2009 e del 17 dicembre 2010, a far data dalla conclusione del primo anno di servizio e per tutto lo svolgimento dello stesso, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 6 della legge 24.12.1993 n.537, come modificate dall’art. 44 della legge 724/1994, successivamente trasfuse nell’art. 115 del d.lgs. 163/2006 aumentate degli interessi moratori e della rivalutazione,
nonché per la condanna
del Politecnico di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione di quanto spettante alla Leader Service società cooperativa a r.l. a titolo di revisione periodica del corrispettivo per la gestione del servizio di portierato ed ausiliariato degli immobili del Politecnico di Bari in virtù dei contratti di appalto del 29.01.2009 e del 27.12.2010, a far data dalla conclusione del primo anno di servizio e per tutto lo svolgimento dello stesso, ai sensi dell’art. 6 della legge 24.12.1993, n. 537, così come modificato dall’art. 44 della legge 23.12.1994, n. 724, successivamente trasfusa nell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, quantificato sin d’ora e sulla base dell’istruttoria condotta dalla ricorrente nell’importo di € 41.666,65 oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. 231/2008 e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, meglio quantificata in corso di causa, anche rimessa al prudente apprezzamento del Collegio adito con l’eventuale ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Politecnico di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 novembre 2021 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori.
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art.13-quater disp. att. c.p.a..
E' collegato l'avv. C L, su delega orale dell'avv. G A;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente, premesso di aver fatto parte dell’Associazione temporanea di imprese (A.T.I. Ariete – Ecorad – Leader Service) costituita al fine di curare il servizio di portierato ed ausiliariato presso gli immobili del Politecnico di Bari e ad essa affidato dapprima con contratto stipulato il 29 gennaio 2009 e successivamente con contratto del 17.12.2010 per un ulteriore biennio (dal 1° dicembre 2010 al 30.11.2012) prorogato fino al 4 giugno 2016, chiede l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi del servizio a far data dalla conclusione del primo anno di servizio (ovvero a partire dal dicembre 2009) sino alla scadenza del contratto (4 giugno 2016).
Quantifica le somme dovute secondo una tabella allegata e chiede la condanna del Policlinico alla corresponsione della somma di euro 41.666,65, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, lamentando con un unico motivo di ricorso i vizi di violazione di legge (dell’art.6 commi 4, 5 e 6 della legge n.537/1993, come modificato dall’art. 44 della legge 724/1994 e sostituito dall’art. 115 del d.lgs. n.163/2006), violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 c.c., violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1224 del codice civile, nonché di eccesso di potere nella forme di diverse figure sintomatiche (omessa istruttoria, sviamento della causa tipica attributiva del potere di revisione del prezzo nei contratti a prestazione periodica e continuativa. Ingiustizia manifesta).
1.1 Si è costituito il Politecnico resistendo al ricorso con difese esplicitate nella memoria ex art. 73 c.p.a. dell’8 ottobre 2021 e depositando documentazione dalla quale si evince che l’Amministrazione (determina del 29 aprile 2015) ha provveduto alla revisione prezzi ex art. 115 D. Lgs. n. 163/2006, riconoscendo in favore dell’associazione temporanea di imprese di cui faceva parte la società ricorrente l’importo di euro 73.933,32 per il periodo 4.12.2011 – 31.12.2013.
L’Amministrazione resistente, inoltre, dopo aver specificato che in data 31.5.2016, con verbale sottoscritto tra il Politecnico e la Capogruppo Ariete, si dava atto della cessazione del servizio di portierato in capo all’ATI, ha eccepito in primo luogo l’inammissibilità del ricorso proposto non dalla Società capogruppo dell’ATI, bensì dalla mandante priva pertanto di legittimazione processuale; in secondo luogo ha contestato la