TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-01-22, n. 202400020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-01-22, n. 202400020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400020
Data del deposito : 22 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2024

N. 00020/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00170/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 170 del 2023, proposto da
Gianluca D'Arcangelo, rappresentato e difeso dagli avvocati L D G, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pianella (Pe), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca dell’autorizzazione N.C.C. n. 18 del 23.09.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato D’

ARCANGELO

Gianluca, premesso di essere titolare dell’autorizzazione “N.C.C.” (Noleggio con conducente) n. 18 del 23.09.2020 esercitata con il suo veicolo Renault Trafic – Space Class targato “GB994BV”, ha adito l’intestato Tribunale per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento di revoca della predetta autorizzazione prot. n. 8227 del 27.04.2023, nonchè, ove occorrer possa, della comunicazione di avvio procedimentale prot. n. 17986 del 30.11.2020 e del verbale presupposto prot. n. 19055 del 15.12.2020.

Il ricorso è affidato alla denuncia di tre articolate doglianze con cui si deduce:

I. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORITA’ MANIFESTA. IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AGIRE AMMINISTRATIVO. PERPLESSITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990.

“II. ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER SUPERAMENTO DEL TERMINE MASSIMO PROCEDIMENTALE.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO APPROVATO DAL COMUNE DI PIANELLA PER L’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE,

APPROVATO CON DELIBERA CC N.

49 DEL 28/11/2014. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA”
.

Il Comune di Pianella, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza cautelare n. 103/2023 pubblicata il 12/09/2023 - rimasta priva di appello - adottata all’esito della udienza camerale del giorno 8 settembre 2023, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare reputando il ricorso prima facie sostenuto dal necessario fumus boni iuris , ed ha fissato per la trattazione del merito del ricorso dell’udienza pubblica del 12 gennaio 2024.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2024, la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

Come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. 103/2023, il gravato provvedimento di revoca dell’autorizzazione NCC n. 18 del 23.09.2020 in titolarità del ricorrente presenta vari profili di illegittimità, sia perché si fonda su presupposti fattuali e giuridici del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione di avvio procedimentale prot. n. 17986 del 30.11.2020, sia in quanto adottato in violazione del termine di conclusione del procedimento e del principio di proporzionalità delle sanzioni.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che l’atto finale di revoca presenta un contenuto dispositivo palesemente e inequivocamente “ nuovo ”, in alcun modo rapportabile alla violazione al medesimo addebitata in sede di comunicazione di avvio del procedimento.

L’assunto merita totale adesione.

E’ pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui nell'ambito di un procedimento amministrativo l'avviso di avvio del procedimento medesimo, ex art. 7 della Legge n. 241/1990, ha come funzione quella di evitare che il destinatario dell'atto possa essere colto a sorpresa da un provvedimento dell'amministrazione eventualmente per lui pregiudizievole ( ex multis , T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 01/09/2021, n. 5678).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato dispone la revoca dell’autorizzazione N.C.C. per la presunta violazione dell’art. 10 del Reg. Comunale e dell’art. 11 comma 2 della L. n. 21 del 15.01.1992, contestazioni queste che non erano mai state formulate con la comunicazione di avvio del procedimento, la quale fa invece riferimento alla violazione dell’art. 14 del Regolamento per essere stato accertato alla guida del veicolo un soggetto diverso dal titolare di licenza N.C.C..

Appare pertanto evidente il deficit motivazionale che affligge l’atto impugnato, in quanto l’Amministrazione ha addotto ragioni giuridiche radicalmente diverse da quelle allegate con la comunicazione di avvio (cd. motivazione “ a sorpresa ”), e ciò ha comportato un grave vulnus al principio della partecipazione procedimentale in chiave difensiva.

2.2. Il gravato provvedimento è illegittimo anche per violazione dell’art. 2 comma 2 della L. n. 241/1990 per inosservanza del termine di trenta giorni normativamente previsto per la conclusione del procedimento.

L’Amministrazione comunale ha infatti adottato il provvedimento di revoca in data 27.04.2023 a distanza di quasi tre anni dall’avvio del relativo procedimento avvenuto il 26.11.2020, così contravvenendo palesemente all’obbligo di rispettare la conclusione della sequenza procedimentale entro il termine massimo fissato dalla legge.

2.3. Da ultimo è fondato anche il terzo motivo con cui si lamenta la violazione del canone di proporzionalità dell’agire amministrativo atteso che i provvedimenti sanzionatori debbono ispirarsi al “ principio di proporzionalità ”, che è principio generale dell'ordinamento e corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni uguali, e dunque devono rapportarsi alla tipologia e quantità delle anomalie effettivamente riscontrate (Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 11/04/2019) 28-05-2019, n. 3499).

Nel caso di specie il Comune resistente ha illegittimamente applicato la sanzione “massima” della revoca definitiva della licenza, che è prevista ai sensi dell’art. 14 del Reg. Comunale in presenza di gravi reati a carico del titolare della licenza (idonei pertanto a far seriamente dubitare della idoneità professionale del conducente nel delicato settore del trasporto di persone) ovvero di plurime e reiterate violazioni alle regole di disciplina del servizio, a fronte dell’accertamento nei confronti del ricorrente di una singola episodica infrazione.

3. In conclusione, gli argomenti testé rappresentati evidenziano la fondatezza del gravame che deve essere, pertanto, accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

4. Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

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