TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-07-19, n. 202201947
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Pubblicato il 19/07/2022
N. 01947/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03158/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3158 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G D V, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Fimia, 27;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio eletto in Catania, via Bologna, 6 (uff. Fenapi-Inapi);
Consiglio comunale di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati C A e G L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Amato in Catania, via L.Capuana, 32;
per l'annullamento
-della concessione edilizia n. 1/09 del 4.2.2009 rilasciata dal Comune di -OMISSIS- in favore dei controinteressati;
-della delibera del consiglio comunale n. 49 del 30.09.2008 di approvazione del piano di recupero di iniziativa privata progetto di ristrutturazione di un fabbricato di civile abitazione sito in via -OMISSIS-;
-di ogni altro atto o provvedimento amministrativo presupposto, conseguente o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha esposto di essere comproprietaria indivisa di un appartamento sito in -OMISSIS-, piani primo e secondo, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) al fg. 2 part.lle 176/2 e 268/1 ricadente nel centro storico del Comune, confinante ad est con un cespite di proprietà dei germani controinteressati.
Con lettera raccomandata a/r del 16.11.2009, visto che i controinteressati avevano intrapreso dei lavori che, ad avviso della ricorrente, violavano i propri diritti, ha chiesto al Comune il rilascio di copia della concessione edilizia, nonché degli allegati grafici e della deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 30.09.2008.
Acquisiti gli stessi, con il ricorso in epigrafe, portato alla notifica in data 4 dicembre 2009 e depositato il successivo 11 dicembre, la deducente ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 28 e 30 l. n. 457 del 1978 n. 457. Deduce parte ricorrente che il Comune intimato sarebbe privo di P.R.G., motivo per il quale non sarebbe possibile adottare alcun piano di recupero. Nella fattispecie, peraltro, mancherebbe anche la convenzione che deve disciplinare i rapporti tra il proprietario e il comune, in seguito all’approvazione del piano di recupero.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 24 della l.r. 31.05.1986, n. 15. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti. Anche le norme regionali in rubrica subordinano l’approvazione del piano di recupero alla preventiva esistenza del p.r.g.;peraltro, la demolizione e ricostruzione sarebbe del tutto esclusa dal novero degli interventi urbanistici assentibili mediante ricorso ai piani di recupero.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma IV, del d.p.r. n. 380 del 2001. Né nella deliberazione di approvazione del piano di recupero né nella concessione edilizia sarebbe stato acquisito il parere della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, il che determinerebbe l’annullamento dei provvedimenti amministrativi, trattandosi di bene che ricade in modo inequivoco in centro storico.
IV) Illegittimità derivata della concessione edilizia n. 1/2009. Dalla illegittimità della deliberazione di approvazione del piano di recupero deriverebbe l’illegittimità della concessione edilizia.
V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l.r. n. 17 del 1994. Nel caso vi sarebbe, peraltro, una falsa rappresentazione dei fatti, consistente nell’avere affermato che si trattava di lavori di ristrutturazione, mentre in realtà il manufatto dei controinteressati sarebbe stato già demolito e avrebbe dovuto essere ricostruito. Inoltre, la concessione edilizia non osserverebbe i parametri urbanistici applicati dal comune.
VI) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, della falsa rappresentazione dei fatti. Violazione del diritto del terzo proprietario del cespite limitrofo. Non risulterebbe che durante l’iter amministrativo teso all’approvazione dei due provvedimenti censurati si sia svolto un accertamento sui luoghi e un riscontro con i grafici e quindi che vi sia stata un’adeguata istruttoria che avrebbe invece condotto a denegare gli atti impugnati.
2. Il Comune di -OMISSIS- e i controinteressati -OMISSIS-si sono costituiti in giudizio per avversare il ricorso.
I controinteressati costituiti, in particolare, hanno rappresentato, in fatto, di avere ottenuto la concessione edilizia (n. 4 del 26.02.2003) dal Comune di -OMISSIS- in merito a un progetto di ristrutturazione di un fabbricato adibito a civile abitazione;per lievi difformità con ordinanza del 2.05.2005 venivano sospesi i lavori di ristrutturazione;con sentenza del -OMISSIS-il Giudice monocratico del Tribunale Penale -OMISSIS- assolveva i controinteressati nell’attivato procedimento penale, riportandosi ai risultati del c.t.u., che rilevava piccole difformità sanabili;su richiesta dell’ente, i controinteressati presentavano una proposta di piano di recupero di iniziativa privata (istanza del 2.08.2006), che veniva approvata dal consiglio comunale con la deliberazione n. 49 del 30.09.2008;successivamente veniva rilasciata la concessione edilizia del 4.02.2009. Hanno essi, quindi, eccepito la tardività del ricorso e l’improcedibilità dello stesso per carenza di interesse ad agire;nel merito, ne hanno sostenuto l’infondatezza.
3. In data 5 maggio 2022 il difensore dei controinteressati costituiti ha depositato “ dichiarazione evento interruttivo ex art. 79 c.2 c.p.a. e art. 300 c.p.c .”, rappresentando che il controinteressato -OMISSIS-è deceduto in data 3.03.2017, chiedendo che venga disposta l’interruzione del ricorso e allegando il certificato di morte.
In data 6 giugno 2022 lo stesso difensore ha depositato note di udienza, ribadendo la richiesta di interruzione.