TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-05-05, n. 202200158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2022-05-05, n. 202200158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202200158
Data del deposito : 5 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2022

N. 00158/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00146/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 146 del 2022, proposto da
R R, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Francesco Filomusi Guelfi;

contro

Comune dell’Aquila, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-della Determinazione Dirigenziale N. 225 del 1 febbraio 2022 comunicata al ricorrente in pari data, emessa dal Dirigente Settore Opere Pubbliche, Patrimonio ordinario-post sisma, Impianti, avente a oggetto: procedimento per la costituzione del catasto stradale e adozione dello stesso-nomina responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ai sensi dell'art. 5 L.241/90 e s.m.i .., nonché di ogni atto alla stessa presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§- Il ricorrente

RUSSO

Roberto, dipendente a tempo indeterminato del Comune dell’Aquila con profilo di “istruttore tecnico” cat. C1 del vigente C.C.N.L. - comparto Funzioni Locali, assegnato al Servizio Viabilità e Autoparco del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Impianti, insorge avverso la Determinazione Dirigenziale n. 225 del 1° febbraio 2022, con cui lo stesso è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la costituzione del catasto stradale e sua adozione ai sensi dell’art. 13 comma 6 del D.L.vo n. 285/1992 , dell’art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 L. 241/90.

Il gravame è affidato alla denuncia di un’unica articolata doglianza con cui si deduce “ Violazione dell'art. 31 D.Lgs 50/2016 n. 50 in relazione all'art. 2 4 e alle Linee guida n. 3 approvate con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016. Difetto di motivazione ”.

Il Comune dell’Aquila, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 27 aprile 2022, in sede di decisione della domanda cautelare, il Collegio, previo avviso alle parti ex. art. 73 c.p.a. come da dichiarazione riportata a verbale, ha ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a., stante la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, anche alla luce dei precedenti del Tribunale in materia ( ex multis , TAR Abruzzo, L’Aquila, sentenza 15 luglio 2021, n. 383;
T.A.R. Abruzzo, L’Aquila Sentenza 12 febbraio 2021 n. 64).

2.§- Il gravame è, infatti, inammissibile per difetto di giurisdizione.

2.1.§- In termini generali deve osservarsi che sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si fonda sul generale criterio del petitum sostanziale, che deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronunzia che si chiede al giudice, quanto bensì in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati.

In applicazione del predetto criterio, in materia di pubblico impiego privatizzato spettano al giudice amministrativo le controversie inerenti alla legittimità degli atti di macro-organizzazione correlati all’esercizio di poteri autoritativi in quanto gli stessi sottendono una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo, mentre sono devolute alla cognizione del giudice ordinario le controversie relative agli atti di gestione del rapporto di lavoro ai quali si correlano posizioni giuridiche di diritto soggettivo perfetto.

E’ stato infatti rimarcato in giurisprudenza che nel sistema del d.lgs. n. 165 del 2001 sono assegnati al dominio del diritto pubblico solo i procedimenti e gli atti generali (normativi e non) concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, nonché la determinazione delle piante organiche complessive (art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001), mentre ogni altra determinazione relativa agli uffici, unitamente alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, è assunta dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (art. 5 comma 2). Questi stessi principi valgono per l'ordinamento degli enti locali ai sensi dell'art. 89 d.lgs. n. 267/2000 (in tali termini, Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 16/06/2009) 15-10-2009, n. 6327).

Ne consegue che ai sensi dell'art. 63, d.lg. n. 165 del 2001, spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro - fatta esclusione degli atti inerenti alle procedure concorsuali tese alla costituzione del rapporto di pubblico impiego - ogni altra controversia in cui venga in discussione lo sviluppo e la gestione del rapporto di pubblico impiego in base a disposizioni di legge, di regolamento e di C.C.N.L., a partire dall'atto di assunzione e fino alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto ( ibidem , Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 16/06/2009) 15-10-2009, n. 6327).

2.2.§- Ebbene, applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie per cui è causa, rileva il Collegio che la controversia ha per oggetto la legittimità della determinazione regionale di nomina del ricorrente a responsabile unico del procedimento per la costituzione del catasto stradale e sua adozione.

Nella specie, è di tutta evidenza, che non si discorre di poteri autoritativi, trattandosi piuttosto di una determinazione per l'organizzazione degli uffici inerente alla gestione del rapporto di lavoro assunta dal dirigente competente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 89, comma 6 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ovvero di un atto concernente il funzionamento degli apparati, appartenente alla gestione dei rapporti di lavoro (Cassazione civile, sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1128, ma vedi anche 27 giugno 2003, n. 10288;
24 settembre 2002, n. 13918;
24 aprile 2002, n. 6041, nello stesso senso Consiglio di Stato, VI, 25 luglio 2003, n. 4282;
vi, 11 maggio 2001, n. 2611) la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario.

Va, a tal proposito, richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la controversia insorta avverso la determinazione di nomina del responsabile del procedimento per la realizzazione di opere pubbliche, configurandosi come atto di conferimento dell'incarico, rientra nella cognizione del giudice ordinario (TAR Puglia Bari, I , 9 luglio 2003, n. 2795).

In definitiva, la gravata determinazione dirigenziale esula dal perimetro di cognizione del giudice amministrativo in quanto attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro “privatizzato” già instaurato ed in corso e rientra, pertanto, nell’ordinario potere gestionale della pubblica amministrazione che sfocia in atti gestionali del datore di lavoro aventi natura privatistica a fronte dei quali sono indubbiamente ravvisabili situazioni giuridiche di diritto soggettivo la cui cognizione appartiene al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001. (TAR Abruzzo, L’Aquila, sentenza 15 luglio 2021, n. 383).

3.§- Sulla base di tutte le considerazioni testé svolte, il gravame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il che comporta la rimessione davanti al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà proseguire in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

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