TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-08-13, n. 201801534

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-08-13, n. 201801534
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201801534
Data del deposito : 13 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/08/2018

N. 01534/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01160/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1160 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G U, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F V, in Catanzaro, alla via Vinicio Cortese, n. 18/B;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Comando Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza del 20 maggio 2011, di sospensione dal servizio a carico di -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con il provvedimento meglio indiato in epigrafe è stata disposta la sospensione dal servizio per ragioni disciplinari di -OMISSIS-, maresciallo capo della Guardia di Finanza, per la durata di mesi dodici.

Era accaduto che, durante una perquisizione eseguita nell’abitazione di residenza del militare, sita in -OMISSIS-, fossero state rinvenute sostanze stupefacenti, marjuana e hashish, per circa 22 grammi, i cui principi attivi consentivano l’estrazione di circa cinque dosi.

2. – -OMISSIS- ha impugnato suddetto provvedimento d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendone l’annullamento.

Ha resistito l’amministrazione intimata.

3. – Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 4 luglio 2018.

DIRITTO

4. – Con il primo motivo di ricorso vengono articolate tre diverse questioni, le prime due delle quali possono essere trattate congiuntamente.

La prima attiene alla sanzione applicata: secondo parte ricorrente il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare , non prevede più la sospensione disciplinare precauzionale che, nel caso di specie, sarebbe stata applicata.

La seconda attiene alla tempistica del procedimento disciplinare: esso sarebbe stato avviato e si sarebbe concluso oltre i termini previsti dalla l. 31 luglio 1954, n. 599.

Entrambi i profili del motivo sono palesemente infondati.

Il ricorrente, già sospeso precauzionalmente dal servizio, è stato sottoposto alla sospensione disciplinare per 12 mesi;
tale sanzione è espressamente prevista sia dal previgente art. 63 l. 31 luglio 1954, n. 599, applicabile ai sottufficiali della Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 1 17 aprile 1957, n. 260, sia dall’art. 1357 c.o.m.

Quanto ai termini, il procedimento risulta avviato, mediante la notificazione della contestazione degli addebiti, successivamente all’entrata in vigore del Codice dell’Ordinamento Militare e, pertanto, ai sensi dell’art. 2187 c.o.m., risulta disciplinato dalla nuova normativa.

Quindi, in forza dell’art. 1392 c.o.m., il procedimento disciplinare a seguito di giudizio penale deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.;
esso, inoltre, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

Nel caso di specie, dalla contestazione degli addebiti risulta che il decreto di archiviazione del procedimento penale instaurato a carico del ricorrente è stato comunicato all’amministrazione militare in data 29 settembre 2010.

Tale dato non è stato contestato, sicché emerge chiaramente che la contestazione degli addebiti è avvenuta (il 22 dicembre 2010) entro 90 giorni dalla conoscenza del decreto di archiviazione e che l’irrogazione della sanzione disciplinare è stata disposta (il 20 maggio 2011) entro 270 giorni dalla medesima data.

5. – Nella sua terza parte, il primo motivo di ricorso denuncia il travisamento dei fatti. Il ricorrente non avrebbe nulla a che fare con lo stupefacente rinvenuto, che sarebbe stato collocato in casa sua da diverso tempo (circostanza che risulta dalla scarsa presenza di principio attivo) da qualcuno che aveva la possibilità di accedere all’abitazione, ed in particolare da una donna bulgara che per qualche tempo ha lavorato come domestica presso la casa. Al contrario, -OMISSIS- ha avuto sempre una condotta specchiata e mai ha fatto consumo di droghe.

Anche tale motivo è infondato.

Il provvedimento specifica dettagliatamente le attività istruttorie svolte e dà conto delle ragioni per cui sono state ritenute inattendibili le giustificazioni fornite dall’incolpato e le dichiarazioni di -OMISSIS-: esse sono generiche su dettagli decisivi quali il tipo, la quantità, il confezionamento della sostanza stupefacente acquistata e abbandonata presso l’abitazione del ricorrente, il fornitore della sostanza e il luogo del suo occultamento.

A fronte di tali elementi appare corretto l’operato dell’amministrazione, che ha ritenuto che la sostanza di cui si tratta appartenesse all’odierno ricorrente.

6. – Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non darebbe conto delle ragioni per cui i fatti addebitati possono aver inciso sull’attività di istituto, tenuto conto delle episodicità della condotta censurata.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la mancanza di proporzionalità tra sanzione irrogata e gravità dei fatti.

I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Non può sfuggire la gravità del possesso, da parte di un sottufficiale della Guardai di Finanza, di sostanze stupefacenti, tenuto conto che rientra nei compiti di istituto proprio la lotta al traffico di droghe.

D’altro canto, il provvedimento impugnato evidenzia come il possesso di droghe implichi necessariamente il contatto con soggetti che operano traffici illeciti, in chiaro contrasto con i compiti della Guardia di Finanza.

L’incidenza della condotta addebitata sui compiti di istituto è, pertanto, evidente, mentre l’episodicità del fatto addebitato al ricorrente è adeguatamente valorizzata dall’irrogazione di una sanzione non espulsiva.

7. – In conclusione, il ricorso va rigettato, dovendosi regolare le spese di lite secondo il principio della soccombenza.

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