TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2011-02-24, n. 201100097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2011-02-24, n. 201100097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201100097
Data del deposito : 24 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00039/2011 REG.RIC.

N. 00097/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00039/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2011, proposto dal Sig. P P, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Galleria dei Preziosi S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. M F (fax 089/2574070;
e-mail segreteriastudiolegalefortunato.it), come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
Questura di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;

per l'annullamento

del Decreto n. 69 del 20.12.2010 (notificato al ricorrente il 21.12.2010), con il quale il Questore di Potenza ha respinto l’istanza, presentata dal ricorrente il 14.6.2010, volta ad ottenere il rilascio della licenza ex art. 127 R.D. n. 773/1931 per il commercio al minuto di oggetti preziosi, da esercitarsi in Potenza alla Via Pretoria n. 118;


Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti gli Avvocati: Dario Gioia, su delega di M F, per la parte ricorrente;
Domenico Mutino, per le Amministrazioni dello Stato resistenti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanza del 14.6.2010 il ricorrente ha chiesto alla Questura di Potenza il rilascio della licenza ex art. 127 R.D. n. 773/1931 per il commercio al minuto di oggetti preziosi, da esercitarsi in Potenza alla Via Pretoria n. 118;

con nota prot. n. 1412 del 15.11.2010 (notificata al ricorrente il 22.11.2010) la Questura di Potenza ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 L. n. 24171990 (rectius art. 10 bis L. n. 241/1990), al ricorrente che era stato avviato il procedimento, diretto all’adozione di un provvedimento di rigetto della predetta istanza del 14.6.2010, facendo presente che era “possibile prendere visione degli atti” e che il ricorrente poteva “presentare memorie e documenti entro 20 giorni dalla data di notifica” di tale nota;

con memoria del 13.12.2010 il ricorrente faceva presente che le condanne riportate non rientravano tra quelle ostative, previste dalla legge per il diniego delle autorizzazione di polizia;

con Decreto n. 69 del 20.12.2010 (notificato al ricorrente il 21.12.2010) il Questore di Potenza, dopo aver richiamata la predetta nota ex art. 10 bis L. n. 241/1990 e la citata memoria del ricorrente del 13.12.2010, respingeva la suddetta istanza del 14.6.2010, attesocchè: 1) dal certificato del Casellario Giudiziale acquisito erano risultate le seguenti condanne: a) Decreto G.I.P. Pretura di Roma del 19.1.1998, divenuto esecutivo il 25.6.1998, con la condanna all’ammenda di £. 500.000 ed alla confisca di quanto sequestrato, per il reato di commercio non autorizzato di cose preziose di cui all’art. 705 C.P.;
b) Sentenza Tribunale di Salerno del 18.10.2002, divenuta irrevocabile il 10.1.2003, con la condanna all’ammenda di 50,00 € ed alla confisca di quanto sequestrato, per il reato di impiego di gas tossici senza autorizzazione di cui all’art. 58 R.D. n. 773/1931;
c) Sentenza di patteggiamento ex art. 444 C.P.P. Tribunale di Rimini del 28.11.2002, con la condanna all’arresto di 5 giorni ed all’ammenda di 190,00 €, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica;
d) Sentenza Tribunale di Salerno del 20.10.2006, divenuta irrevocabile il 31.3.2007, con la condanna a 3 mesi di reclusione ed alla multa di 300,00 €, per il reato di violazione continuata degli obblighi di assistenza familiare, per il mancata pagamento dell’assegno di mantenimento al coniuge;
2) inoltre, con nota prot. n. 14 del 20.10.2010 la Questura di Salerno aveva comunicato che il ricorrente: a) in data 10.7.2009 era stato segnalato dal Comando dei Carabinieri di Salerno per il delitto di cui all’art. 648 C.P. (ricettazione di un orologio, proveniente da una rapina);
b) in data 25.11.2002 era stato sanzionato dal Prefetto di Salerno con il Decreto di divieto di detenzione di armi;
3) con specifico rifermento alla memoria, presentata dal ricorrente il 13.12.2010 nell’ambito del procedimento di cui è causa, veniva rilevato che ai sensi dell’art. 11, comma 2, R.D. n. 773/1931 le autorizzazioni di polizia potevano essere negate a chi non aveva il requisito della buona condotta;
4) le suddette vicende giudiziarie erano “sintomatiche di reiterati comportamenti illeciti, che” dimostravano “la mancanza nel” ricorrente “del requisito della buona condotta”;

tale Decreto Questore di Potenza n. 69 del 20.12.2010 è stato impugnato con il presente ricorso (notificato il 18/21.1.2011), deducendo la violazione dell’art. 11 R.D. n. 773/1931, degli artt. 3 e 10 bis L. n. 241/1990, dell’art. 71 D.Lg.vo n. 59/2010, l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto assoluto del presupposto, carenza di istruttoria, erroneità, sviamento e travisamento;

si sono costituite in giudizio le Amministrazioni Statali resistenti, le quali hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto, attesocchè:

1) ai sensi dell’art. 127 R.D. n. 773/1931 per lo svolgimento dell’attività di commercio di oggetti preziosi risulta necessario il preventivo rilascio da parte del Questore della licenza di polizia (per inciso, va evidenziato che ai sensi del 3° comma del citato art. 127 R.D. n. 773/1931 tale licenza risulta valevole per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse, ma comunque sempre nell’ambito di una stessa Provincia, in quanto il provvedimento di un Questore non può avere efficacia ultraterritoriale);

2) tale licenza di polizia, ai sensi dell’art. 11, comma 2, R.D. n. 773/1931, può essere negata “a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero delitti commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza a all’Autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta”, mentre l’aver commesso i reati indicati dall’art. 71 D.Lg.vo n. 59/2010 risulta circostanza ostativa al rilascio dell’autorizzazione (o DIA o SCIA) comunale all’esercizio di qualsiasi attività commerciale;

3) la Corte Costituzionale con Sent. n. 440 del 16.12.1993 ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2, ultima parte (ed anche dell’art. 43, comma 2), del R.D. n. 773/1931 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, soltanto nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta, in quanto “la prova della buona condotta, quale requisito per il rilascio di una licenza di polizia, non può gravare sul privato, poiché l’onere probatorio volto a contestare una situazione non fondata su criteri prestabiliti impedisce sia un controllo effettivo sulla motivazione, assumendo i caratteri della “probatio diabolica”, sia perché l’accesso alla via giurisdizionale rimarrebbe per l’interessato l’unica potenzialità per la realizzazione della sua pretesa”;
ma tale Sentenza non ha espunto il requisito della buona condotta dall’ambito della valutazione discrezionale, esercitata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza ai fini del rilascio della suddetta licenza di polizia;

4) pur prescindendo dalla circostanza che l’elenco dei reati, espressamente indicati nell’art. 11, comma 2, R.D. n. 773/1931, non è di carattere tassativo, va rilevato che il provvedimento impugnato risulta sufficientemente e congruamente motivato, tenuto conto dell’incidenza sull’attività di commercio di oggetti preziosi del reato di commercio non autorizzato di cose preziose di cui all’art. 705 C.P. (per il quale il ricorrente è stato condannato e non ha ottenuto la riabilitazione) e del deferimento per il delitto di cui all’art. 648 C.P. (ricettazione di un orologio, proveniente da una rapina), i quali inducono ad una valutazione complessiva della personalità del ricorrente, ostativa al rilascio della licenza ex art. 127 R.D. n. 773/1931, cioè ad una non irrazionale valutazione di inaffidabilità del ricorrente, riferita alla delicatezza degli interessi pubblici, connessi all’attività di commercio di oggetti preziosi.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

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