TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2011-02-24, n. 201100097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2011-02-24, n. 201100097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201100097
Data del deposito : 24 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00039/2011 REG.RIC.

N. 00097/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00039/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IL

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 39 del 2011, proposto dal Sig. RI Pasquale, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Galleria dei Preziosi S.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. MA TO (fax 089/2574070; e-mail segreteriastudiolegalefortunato.it), come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
Questura di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della predetta Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;



per l'annullamento

del Decreto n. 69 del 20.12.2010 (notificato al ricorrente il 21.12.2010), con il quale il Questore di Potenza ha respinto l’istanza, presentata dal ricorrente il 14.6.2010, volta ad ottenere il rilascio della licenza ex art. 127 R.D. n. 773/1931 per il commercio al minuto di oggetti preziosi, da esercitarsi in Potenza alla Via Pretoria n. 118;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti gli Avvocati: Dario Gioia, su delega di MA TO, per la parte ricorrente; NI UT, per le Amministrazioni dello Stato resistenti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con istanza del 14.6.2010 il ricorrente ha chiesto alla Questura di Potenza il rilascio della licenza ex art. 127 R.D. n. 773/1931 per il commercio al minuto di oggetti preziosi, da esercitarsi in Potenza alla Via Pretoria n. 118;

con nota prot. n. 1412 del 15.11.2010 (notificata al ricorrente il 22.11.2010) la Questura di Potenza ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 L. n. 24171990 (rectius art. 10 bis L. n. 241/1990), al ricorrente che era stato avviato il procedimento, diretto all’adozione di un provvedimento di rigetto della predetta istanza del 14.6.2010, facendo presente che era “possibile prendere visione degli atti” e che il ricorrente poteva “presentare memorie e documenti entro 20 giorni dalla data di notifica” di tale nota;

con memoria del 13.12.2010 il ricorrente faceva presente che le condanne riportate non rientravano tra quelle ostative, previste dalla legge per

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