TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-12-19, n. 201501973

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-12-19, n. 201501973
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201501973
Data del deposito : 19 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01816/2014 REG.RIC.

N. 01973/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01816/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2014, proposto da M M C, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Reggio Calabria n. 21, presso lo studio dell’avv. F M B, che la rappresenta e difende;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato di cui al decreto del 14 dicembre 2013 emesso dal Magistrato designato della Corte d’Appello di Catanzaro nel procedimento n. 587/2013;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 19 novembre 2015 il Cons. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente espone che il Magistrato designato della Corte d’Appello di Catanzaro, accogliendo il ricorso diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’equa riparazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, ha emesso in data 14 dicembre 2013 il conseguente decreto nel procedimento n. 587/2013 e ha condannato il Ministero della Giustizia al risarcimento in favore di Caré Emma della somma di € 4.800,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio, liquidate per l’intero in € 420,00 e compensate per metà, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Precisa la ricorrente che il detto decreto è stato munito di formula esecutiva ed in tale forma è stato notificato al Ministero della Giustizia.

Come attestato dalla certificazione della cancelleria della Corte d’Appello di Catanzaro, il decreto non è stato impugnato ed è, pertanto, passato in giudicato.

L’Amministrazione a tutt’oggi non ha provveduto a corrispondere al procuratore distrattario quanto dovuto in base al suddetto titolo.

Persistendo l’inadempimento del Ministero intimato, la ricorrente agisce in questa sede quale procuratore distrattario e chiede che sia ordinato allo stesso Ministero di adottare gli atti necessari per l’esecuzione al giudicato formatosi sul decreto decisorio di cui in premessa e che sia fissato alla P.A. un congruo termine per provvedere, con nomina fin d’ora un Commissario ad acta per il caso di infruttuosa decorrenza del termine;
con vittoria di spese di giudizio.

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio del 19 novembre 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

La giurisprudenza ha chiarito che il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318). Sussiste, infatti, in capo all’intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione.

Nella specie, dagli atti prodotti in giudizio, risulta che l’Amministrazione intimata non ha corrisposto la somma di cui al citato decreto della Corte d’Appello di Catanzaro, liquidata in favore del procuratore distrattario e, pertanto, non ha provveduto all’adempimento dell’obbligo di assicurare effettività alla pretesa creditoria azionata dalla parte ricorrente.

Sotto questo profilo, pertanto, la domanda di parte ricorrente può essere accolta, in relazione alle somme liquidate nel decreto a titolo di spese del procedimento da attribuire al procuratore.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, nei termini sopra indicati e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al giudicato di cui trattasi, corrispondendo alla parte ricorrente gli importi, come sopra specificati ed indicati nel decreto medesimo.

Appare opportuno, al riguardo, assegnare per l’adempimento de quo al Ministero intimato il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, nominando, fin d’ora, per il caso di ulteriore inadempienza, quale “Commissario ad acta”, il Prefetto di Catanzaro ovvero un funzionario dallo stesso delegato, affinché provveda, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta).

Il Commissario ad acta dovrà provvedere, sotto la sua responsabilità, ad adottare ogni provvedimento ritenuto utile per l’espletamento dell’incarico conferito.

Le spese relative allo svolgimento dell’incarico da parte del commissario ad acta, nel caso in cui ne risulti necessario l’intervento a causa della scadenza del termine sopra indicato, saranno carico del Ministero intimato e vengono complessivamente e fin d’ora determinate in euro 200 (euro duecento/00), oltre le spese documentate.

La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114 lett. e) c.p.a., da determinare con riferimento agli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento delle somme liquidate.

Il Collegio prende atto dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria, che ha ammesso l’applicabilità dell’istituto della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4 lett. e), c.p.a. anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 201 n. 15),

Per quel che riguarda la domanda di liquidazione di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio rileva che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ritenuto che, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, l’applicazione della penalità di mora di cui all’art.114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art.113, ivi comprese quelle aventi per oggetto prestazioni di natura pecuniaria, ammettendo, con ciò, istituto dell’astrainte, intesa quale penalità di mora nei confronti dell’intimata Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva.

Tale penalità deve essere definita nella misura di un importo mensile, che, tenuto conto della somma dovuta, può essere fissato nella misura di € 20,00 per ogni trenta giorni successivi al termine di sessanta giorni assegnato all’Amministrazione per provvedere al pagamento.

Vanno poste a carico del Ministero anche le spese del presente giudizio, che vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, assumendo come riferimento i parametri dettati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le esecuzioni mobiliari (scelta ritenuta non

irragionevole da Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2015, n. 453).

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