TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-11, n. 202013385
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Pubblicato il 11/12/2020
N. 13385/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02584/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2011, proposto da
-OMISSIS-elettivamente domiciliato in -OMISSIS-presso lo studio dell’avv. -OMISSIS-che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante generale p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
del giudizio di non idoneità all'avanzamento "ad anzianità" al grado di brigadiere relativo alle aliquote determinate al 31 dicembre 2006, 2007, 2008 e 2009 emesso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione permanente di avanzamento nella seduta del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato l’08/03/11 e depositato il 25/03/11 -OMISSIS-ha impugnato il giudizio di non idoneità all'avanzamento "ad anzianità" al grado di brigadiere relativo alle aliquote determinate al 31 dicembre 2006, 2007, 2008 e 2009 emesso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione permanente di avanzamento nella seduta del -OMISSIS-.
Il Ministero dell’economia e la Guardia di finanza, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 27/11/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
-OMISSIS-impugna il giudizio di non idoneità all'avanzamento "ad anzianità" al grado di brigadiere relativo alle aliquote determinate al 31 dicembre 2006, 2007, 2008 e 2009, emesso nei confronti del ricorrente, dalla competente Commissione nella seduta del -OMISSIS-.
Con due censure tra loro connesse il ricorrente prospetta:
- i vizi di eccesso di potere per errata valutazione e travisamento dei fatti, errore e carenza di presupposti, incongruità, incoerenza, irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, violazione degli artt. 53, 54 e 57 d. lgs. n. 199/95 e della circolare n. 100000/102/2^ - I/1/1996 del 02/04/96 della Guardia di finanza evidenziando che il gravato giudizio d’inidoneità si fonderebbe su una sanzione disciplinare che, però, riguarderebbe un periodo (1996) antecedente a quello cui oggetto di valutazione e sarebbe stata irrogata in un anno (2010) successivo al periodo di valutazione;in quest’ottica la circolare della Guardia di finanza n. 100000/102/2^ del 02/04/96 specificherebbe che ogni elemento oggetto di valutazione da parte della competente commissione non dovrebbe essere successivo al periodo minimo di permanenza nel grado precedente a quello per cui il militare deve essere valutato. Per quanto concerne, poi, la flessione del giudizio di rendimento da “eccellente” a “superiore alla media”, essa riguarderebbe un periodo diverso da quello oggetto di valutazione ed, in ogni caso, il giudizio di “superiore alla media” sarebbe assolutamente idoneo a consentire l’avanzamento al grado superiore;inoltre, la commissione non avrebbe tenuto conto del conseguimento della laurea, del superamento del concorso per l’avanzamento da finanziere a vicebrigadiere e degli altri elementi positivi desumibili dalla documentazione caratteristica (prima doglianza);
- il vizio di eccesso di potere per mancata valutazione delle note caratteristiche, illogicità ed incoerenza e violazione dell’art. 3 l. n. 241/90 in quanto l’amministrazione non avrebbe correttamente valutato le note caratteristiche “eccellenti” e “superiori alla media”, conseguite dal ricorrente;inoltre, la rilevanza attribuita alla sanzione disciplinare comporterebbe che il medesimo comportamento del militare sarebbe stato illogicamente oggetto di una pluralità di valutazioni in sede penale, disciplinare per l’irrogazione della sanzione di stato, ancora in sede disciplinare e poi nel giudizio di avanzamento.
I motivi sono infondati.
Secondo il d. lgs. n. 199/95, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie:
- “ i sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza per essere valutati devono aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado previsti nelle tabelle D/l e D/2 allegate al presente decreto ” (art. 53);
- “ i sottufficiali da valutare per l'avanzamento devono essere inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, al 31 dicembre di ogni anno ” (art. 54);
- “ 1. L'avanzamento "ad anzianità" avviene secondo le modalità di cui all'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento, al possesso, da parte del sottufficiale interessato dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento "ad anzianità" sono promossi, con decreto ministeriale, a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto ” (art. 57).
Con il gravato giudizio del -OMISSIS- la commissione ha giudicato il ricorrente non idoneo all’avanzamento perché privo dei “requisiti morali e caratteriali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore” evidenziando, a tal fine, che:
- ha valutato la personalità complessiva del militare come desumibile dalla sua documentazione personale;
- dalla predetta documentazione risultano annotati 5 giorni di consegna di rigore e “ giudizi positivi nella documentazione caratteristica dalla quale, tuttavia, emerge una flessione di rendimento da <eccellente>a <superiore alla media – distinto>per il periodo dal 31/12/99 al 12/06/00 ”;
- ha considerato “ la condotta particolarmente deplorevole anche per il pregiudizio arrecato all’immagine del Corpo, tenuta dal valutando in occasione della grave sanzione disciplinare inflitta dalla quale emergono, in capo al militare, determinanti connotazioni negative relative a gravi carenze morali e caratteriali che si riflettono nel tempo ” e la “ flessione del rendimento in servizio registrata ”;
- ha ritenuto “ che, in sede di bilanciamento, gli aspetti negativi evidenziati risultino prevalenti rispetto a quelli positivi ai fini del giudizio circa il possesso, da parte dell’interessato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore al quale sono commesse maggiori responsabilità di comando e di controllo ”.
La sanzione indicata nel provvedimento impugnato è stata irrogata dal comandante provinciale della Guardia di finanza con provvedimento dell’11/06/10 con la seguente motivazione: “militare libero dal servizio, fermato da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri in località Roma-Spinaceto, impegnata nell’esecuzione di accertamenti nei confronti del pluripregiudicato B… S…persona con la quale risultava intrattenere inopportuni contatti, e di due persone, rimaste ignote, concorrenti del predetto B… nel reato di furto, non prestava la dovuta piena collaborazione all’Arma fornendo indicazioni contraddittorie. Tale comportamento ha leso l’immagine ed il prestigio del Corpo ”.
Da quanto fin qui evidenziato risulta che la commissione ha attribuito rilevanza decisiva, in senso ostativo all’avanzamento, alla condotta tenuta dal militare in occasione dei fatti sanzionati con la predetta sanzione disciplinare.
Il giudizio della commissione è immune dai vizi dedotti nel gravame.
I giudizi formulati in sede di avanzamento sono espressione di discrezionalità tecnica, comportando un’attenta valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare, e, come tali, impingono direttamente nel merito dell'azione amministrativa e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo in presenza di indici di palese irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti che, per altro, spetta all’interessato dimostrare (Cons. Stato n. 3477/17;TAR Lazio n. 13907/19;Tar Lazio n. 5829/13).
Nella fattispecie l’art. 57 d. lgs. n. 199/95 richiede che, ai fini dell’avanzamento, il militare, oltre ad avere bene assolto le funzioni del proprio grado, sia in possesso di una serie di requisiti tra cui quelli morali e di carattere.
Il giudizio della commissione d’insussistenza dei requisiti in esame, desunta dalla condotta sanzionata con la consegna di cinque giorni di rigore, è coerente con la disciplina normativa e con la concreta gravità dei fatti quali desumibili dagli atti tenuto, altresì, conto del fatto che, nel momento in cui la commissione ha espresso il suo giudizio (e a tutt’oggi, non risultando alcuna deduzione in contrario) la sanzione in esame, benché impugnata (ricorso n. -OMISSIS-.), non era stata annullata e, pertanto, manteneva la sua efficacia il che, per altro, priva di significatività le doglianze di parte ricorrente laddove deducono, in questo giudizio e, quindi, in palese violazione del termine decadenziale d’impugnazione, l’illegittimità di tale sanzione.
Il Tribunale, poi, ritiene di non potere condividere la prospettazione di parte ricorrente allorchè contesta la rilevanza della condotta oggetto di sanzione disciplinare in quanto concernente un periodo diverso da quello oggetto di valutazione;ed infatti, tale condotta, ai fini dell’avanzamento, è stata considerata dalla commissione non in sé ma ai fini del giudizio prognostico avente ad oggetto l’accertamento dell’attitudine del militare, nella fattispecie in relazione ai requisiti morali e di carattere, a rivestire il grado superiore.
Tale valutazione è stata dalla commissione correttamente improntata a rigore in ragione sia della gravità dei fatti contestati che delle maggiori responsabilità di comando e di controllo connesse all’assunzione del nuovo grado.
Né il -OMISSIS-può invocare, a suo favore, le positive valutazioni ottenute in sede di redazione della documentazione caratteristica e le ulteriori circostanze prospettate nel gravame (quali il conseguimento della laurea ed il superamento del concorso da vicebrigadiere) in quanto le stesse riguardano più propriamente profili diversi (quali l’avere bene assolto le funzioni del grado ed i requisiti fisici, intellettuali e professionali) da quelli relativi al possesso dei requisiti morali e caratteriali, la cui mancanza è stata ritenuta ostativa all’avanzamento, e, comunque, perchè, nel giudizio complessivo la commissione ha, con valutazione immune da censure sindacabili in questa sede, ritenuto tali elementi minusvalenti rispetto ai profili negativi desumibili dalla condotta sanzionata con la consegna di rigore.