TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-11, n. 202013385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2020-12-11, n. 202013385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202013385
Data del deposito : 11 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2020

N. 13385/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02584/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2011, proposto da
-OMISSIS-elettivamente domiciliato in -OMISSIS-presso lo studio dell’avv. -OMISSIS-che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- GUARDIA DI FINANZA, in persona del Comandante generale p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

del giudizio di non idoneità all'avanzamento "ad anzianità" al grado di brigadiere relativo alle aliquote determinate al 31 dicembre 2006, 2007, 2008 e 2009 emesso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione permanente di avanzamento nella seduta del -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020 il dott. Michelangelo Francavilla;

Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato l’08/03/11 e depositato il 25/03/11 -OMISSIS-ha impugnato il giudizio di non idoneità all'avanzamento "ad anzianità" al grado di brigadiere relativo alle aliquote determinate al 31 dicembre 2006, 2007, 2008 e 2009 emesso, nei confronti del ricorrente, dalla Commissione permanente di avanzamento nella seduta del -OMISSIS-.

Il Ministero dell’economia e la Guardia di finanza, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 27/11/2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

-OMISSIS-impugna il giudizio di non idoneità all'avanzamento "ad anzianità" al grado di brigadiere relativo alle aliquote determinate al 31 dicembre 2006, 2007, 2008 e 2009, emesso nei confronti del ricorrente, dalla competente Commissione nella seduta del -OMISSIS-.

Con due censure tra loro connesse il ricorrente prospetta:

- i vizi di eccesso di potere per errata valutazione e travisamento dei fatti, errore e carenza di presupposti, incongruità, incoerenza, irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, violazione degli artt. 53, 54 e 57 d. lgs. n. 199/95 e della circolare n. 100000/102/2^ - I/1/1996 del 02/04/96 della Guardia di finanza evidenziando che il gravato giudizio d’inidoneità si fonderebbe su una sanzione disciplinare che, però, riguarderebbe un periodo (1996) antecedente a quello cui oggetto di valutazione e sarebbe stata irrogata in un anno (2010) successivo al periodo di valutazione; in quest’ottica la circolare della Guardia di finanza n. 100000/102/2^ del 02/04/96 specificherebbe che ogni elemento oggetto di valutazione da parte della competente commissione non dovrebbe essere successivo al periodo minimo di permanenza nel grado precedente a quello per cui il militare deve essere valutato. Per quanto concerne, poi, la flessione del giudizio di rendimento da “eccellente” a “superiore alla media”, essa riguarderebbe un periodo diverso da quello oggetto di valutazione ed, in ogni caso, il giudizio di “superiore alla media” sarebbe assolutamente idoneo a consentire l’avanzamento al grado

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