TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-10-17, n. 202300594
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/10/2023
N. 00594/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2023, proposto da
F D C, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
1) del provvedimento di silenzio rifiuto avverso la diffida del 24.3.2023 inviata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa con pec del 12.4.2023, con cui il Capitano F D C già in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, invocava il pagamento a suo favore dell’indennità di comando di cui all’art. 52 c. 3 DPR 164 del 18.6.2002 nella misura di cui all’art. 10 L. 78 del 1983.
2) di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o connesso al precedente, con riserva di eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-L’odierno ricorrente, Capitano dell’Arma dei Carabinieri in congedo dal 12 settembre 2020, propone azione di accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c. p. a., dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Ministero della Difesa e dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri sull’ istanza presentata dal ricorrente il 28 marzo 2018 (e reiterata il 7 settembre 2020) tesa all’ottenimento dell’indennità di comando di cui all’art. 52 D.p.r. 164 del 2022 per il periodo 2018-2020.
Lamenta, in sintesi, la violazione e falsa applicazione dell’art 3 Cost., dell’art. 52 co.3 D.p.r. 164 del 2022, dell’art. 10 L.78/1983 e del Decreto interministeriale del 13 settembre 2011 sostenendo la sussistenza dell’obbligo a carico del Ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministero della Difesa intimato di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza volta all’individuazione dei dipendenti aventi titolo a percepire la suddetta indennità.
A dire della ricorrente il termine per provvedere sarebbe ampiamente scaduto in ragione dell’applicazione del termine di 30 giorni di cui all’art 2. L.241/90, in carenza di un diverso termine stabilito dalla normativa di settore.
Si sono costituiti il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Ministero della Difesa quest’ultimo eccependo l’inammissibilità del ricorso sia per l’insussistenza dell’obbligo giuridico di provvedere avendo già il 7 ottobre 2020 provveduto a respingere l’istanza del ricorrente sia per la natura di diritto soggettivo della posizione sostanziale azionata incompatibile con il rito speciale “contra silentium”.
Alla camera di consiglio del 11 ottobre 2023, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - E’ materia del contendere l’inadempimento delle amministrazioni convenute all’obbligo di provvedere sulla diffida inviata dal ricorrente il 24 marzo 2023 tesa all’ottenimento dell’indennità di comando di cui all’art. 52 D.p.r. 164 del 2022 per il periodo 2018-2020.
2. – Lamenta parte ricorrente, in buona sostanza, l’inadempimento dell’obbligo di provvedere del Ministero intimato dovendo procedere all’individuazione dei dipendenti aventi titolo a percepire la suddetta indennità.
3. - Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
4.- Sotto il profilo processuale l’azione proposta dal ricorrente va qualificata ex art. 32 co.