TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2021-03-04, n. 202102640

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2021-03-04, n. 202102640
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102640
Data del deposito : 4 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2021

N. 02640/2021 REG.PROV.COLL.

N. 11277/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11277 del 2020, proposto dalla sig.ra A P, rappresentata e difesa dagli avv.ti M C e E C, con domicilio eletto presso in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;

contro

Comune di Sant'Angelo Romano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

A Poli, Davide Poli, Poli Manuela, Amaranto Lucarelli non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- dell'ordinanza di demolizione n. 9 del 22 ottobre 2020 a firma del Responsabile di Area Tecnica del Comune di Sant'Angelo Romano, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente la rimozione della canna fumaria posta nel fabbricato di Via Francesco Cesi 24 del Comune suddetto;

- di tutti gli altri atti presupposti, collegati e conseguenti, avuto particolare riguardo alla comunicazione “del responsabile del procedimento dottor ingegnere Francesco Mancini che in risposta alla comunicazione

ASL

Roma 5 n.512 del 19.1.2017 comunicava la necessità della emissione del provvedimento inerente la rimozione della canna fumaria in amianto”, e la richiamata nota della medesima

ASL

Roma 5;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Roma 5;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la ricorrente, quale proprietaria di una unità immobiliare al primo piano (II f.t.) del maggior fabbricato a tre elevazioni fuori terra, ubicato nel centro storico del Comune di Sant’Angelo Romano (in Catasto al foglio 6, part. 800, sub 501), ha impugnato il provvedimento con cui il predetto Comune, viste le risultanze del sopralluogo effettuato dall’ASL, in data 12.01.2017, presso il sottotetto dell’unità immobiliare posta al secondo piano (III f.t.) dell’edificio in questione, in occasione del quale è stata rilevata una canna fumaria “ in materiale tipo eternit ” di pertinenza dell’appartamento di sua proprietà, le ha ordinato l’integrale demolizione dell’impianto entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento. Ciò in considerazione, per come rilevato dall’ASL: della “ impellente necessità di provvedere al fine di non pregiudicare l'interesse pubblico, che può essere definitivamente danneggiato con il trascorrere del tempo e il conseguente ulteriore deterioramento del manufatto contenente amianto” e del profilo di rischio, asseritamente derivante “ anche dalla particolare volatilità delle fibre di amianto, la cui lesività è accentuata dalla loro propensione a propagarsi facilmente nell'ambiente circostante, generando così un problema generale di tutela della collettività”.

L’ordinanza in questione risulta adottata nell’esercizio del potere di cui alle fonti normative appresso indicate: D.P.R. n. 380/2001/L.R. n. 15/2008 in materia urbanistico/edilizia;
Legge 27 marzo 1992, n. 257 e D.M. 06/09/1994 in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto ed art. 50 comma 5 D.lgs. n. 267/2000 in tema di ordinanze contingibili ed urgenti.

2. La ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento demolitorio sulla base dei motivi di diritto appresso sintetizzati.

“1. Violazione dell’art. 31 D.P.R. n.380/01 e s.m.i. e dell’art. 15 della Legge Regionale n.15/08. Eccesso di potere per errore nei presupposti. Violazione della legge 257/92, del

DM

6.9.1994 e dell’art. 50, co.5 del d.lgs 18.8.2000 n.267. Incompetenza”.

Il potere ripristinatorio speso dall’ente locale ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, in materia urbanistico-edilizia, sarebbe stato esercitato in assenza dei relativi presupposti, stante la piena legittimità della canna fumaria di pertinenza dell’appartamento della ricorrente, in quanto installata contestualmente alla realizzazione del maggior fabbricato all’interno della cui muratura è posta, risalente agli inizi del 900.

In proposito, parte ricorrente, anche mediante il deposito di relazione tecnica, ha rappresentato che la canna fumaria in questione, dipartendosi dall’immobile di sua proprietà, attraversa in senso verticale il sovrastante appartamento sito al II piano, di proprietà di terzi, ed in origine fuoriusciva dal lastrico solare a terrazzo costituente il solaio dell’appartamento in questione e, quindi, dell’intero edificio. Nel tempo, i proprietari dell’unità abitativa da ultimo menzionata (II piano, III f.t.) avrebbero dapprima trasformato il terrazzo, apponendovi un tetto a falde spioventi con travature di eternit e, successivamente, nel corso del 2016, avrebbero sostituito il tetto creando un sottotetto, con conseguente necessità di prolungare la canna fumaria, verosimilmente mediante l’utilizzo di amianto-cemento, affinché scaricasse i fumi all’esterno. I lavori in parola sarebbero stati realizzati a totale insaputa della ricorrente la quale ne avrebbe, peraltro, denunciato la natura abusiva al Comune.

Ove un abuso edilizio fosse stato realizzato, lo stesso non sarebbe imputabile alla ricorrente quanto piuttosto ai proprietari dell’appartamento del secondo piano i quali, nel costruire sine titulo il sottotetto, avrebbero indebitamente prolungato la canna fumaria con materiali nocivi quali l’amianto, affatto diversi da quelli laterizi (mattoni) utilizzati nel 900 per la costruzione della tubazione in parola.

L’ordine demolitorio oggetto di gravame risulterebbe illegittimo anche laddove espressione del potere contingibile ed urgente di cui all’art. 50 D.lgs. n. 267/2000, in quanto esercitato dal Dirigente dell’Area Tecnica e non anche dal vertice dell’amministrazione comunale, l’unico avente competenza in materia.

- 2. Eccesso di potere per errore nei presupposti ed assoluto difetto di istruttoria”.

L’ordine demolitorio in contestazione risulterebbe illegittimo anche laddove espressione del potere di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257 e D.M. 06/09/1994, in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto. Più precisamente, il potere in questione, per come evincibile dalle risultanze della perizia in atti, sarebbe stato esercitato a valle di una istruttoria gravemente deficitaria condotta dell’autorità sanitaria la quale, innanzitutto, non avrebbe effettuato alcun sopralluogo presso l’abitazione della ricorrente, al fine di accertare il materiale di cui è composto quella porzione dell’impianto situata all’interno della corrispondente muratura. Se solo siffatta ispezione fosse stata realizzata, l’amministrazione si sarebbe avveduta del fatto che, nella porzione de qua , la canna fumaria è priva di amianto in quanto realizzata con materiali laterizi risalenti al 900, essendo la stessa coeva alla costruzione dell’edificio.

- “3. Eccesso di potere per errore sui presupposti, violazione della legge 27 marzo 1992, n.257, e del

DM

6.9.1994. Illogicità manifesta. Difetto assoluto di motivazione di istruttoria”.

L’ordine di rimozione della canna fumaria, nella sua interezza, sarebbe stato disposto in violazione delle procedure di cui alla normativa in materia di rimozione dell’amianto (legge 27 marzo 1992, n.257, e del

DM

6.9.1994) laddove è prevista, innanzitutto, la realizzazione di una accurata istruttoria, che non si esaurisce nel semplice esame visivo e dall’esterno dello stato dei luoghi, peraltro nella specie limitato alla porzione di tubazione sopraelevata, in corrispondenza del sottotetto del secondo piano, con esclusione della porzione di tubazione intranea alla muratura dell’appartamento della ricorrente.

Alla rilevazione dell’amianto, effettuata dal personale intervenuto senza l’ausilio di alcuno strumento, avrebbe dovuto, comunque, fare seguito un’attenta valutazione dei rischi e connessa individuazione di quello, tra i vari rimedi previsti dalla normativa in questione (rimozione, incapsulamento, confinamento), più utile ad eliminare la problematica e, quindi, scongiurare il pericolo per la salute pubblica.

- “ 4. Violazione della legge 241/90 in punto di garanzie procedimentali”.

Il provvedimento demolitorio sarebbe stato adottato in violazione delle garanzie partecipative endo-procedimentali che, ove azionate, avrebbero potuto diversamente orientare l’agere pubblico.

- 5. Eccesso di potere per comportamento contraddittorio ed illogicità manifesta”.

Insistendo la porzione di canna fumaria interessata dall’amianto nel sottotetto dell’appartamento posto al secondo piano del maggior fabbricato, l’ordine demolitorio avrebbe dovuto essere rivolto anche ai proprietari del sottotetto in questione, pena la materiale impossibilità di darvi esecuzione da parte della ricorrente, la quale non avrebbe il potere di intervenire sulla proprietà altrui.

3. Il Comune di Sant’Angelo Romano, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
non si sono costituiti in giudizio nemmeno i controinteressati evocati in giudizio, nella qualità di proprietari e comodatari dell’appartamento dell’unità immobiliare posta al secondo piano (III f.t.).

4. L’

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