TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-07, n. 200901753

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-07-07, n. 200901753
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901753
Data del deposito : 7 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01417/2008 REG.RIC.

N. 01753/2009 REG.SEN.

N. 01417/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2008, proposto da Gemix s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. G I, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Bari, piazza Massari, 6;



contro

Comune di Lucera, non costituito;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. 24148 del 24 giugno 2008, a firma del Dirigente del IV Settore del Comune di Lucera, con il quale è stato disposto il rigetto della denuncia di inizio attività presentata in data 27 maggio 2008 dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto eolico composto da un unico aerogeneratore, di potenza nominale di 900 KW, sul terreno agricolo da essa locato nel Comune di Lucera, in catasto al foglio 144, part. n. 302 (contrada S. Nunzia).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2009 il dott. S P e udito l’avv. Iorio per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. La Gemix s.r.l. impugna il provvedimento prot. 24148 del 24 giugno 2008, con il quale il Comune di Lucera ha disposto il rigetto della denuncia di inizio attività presentata in data 27 maggio 2008 per la realizzazione di un impianto eolico composto da un unico aerogeneratore, di potenza nominale di 900 KW, sul terreno agricolo da essa locato e contraddistinto in catasto al foglio 144, part. n. 302 (contrada S. Nunzia).

Avverso il diniego deduce motivi così rubricati:

I. violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; violazione dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387; violazione dell’art. 27 della legge regionale 19 febbraio 2008 n. 1; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione, illogicità, contraddittorietà;

II. violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380; violazione della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11; violazione del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16; violazione della deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2007 n.

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