TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2020-02-14, n. 202000359
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2020
N. 00359/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01404/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2019, proposto da G.G.G. Elettromeccanica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S M, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Oesseservice Group S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti, dei seguenti atti e/o provvedimenti: a) dell'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento della “fornitura di numero due furgoni per trasporto campioni ed emosieri (RDO 2206319) disposta dall'Azienda Sanitaria Provinciale con Deliberazione del Commissario Straordinario del 5 aprile 2019 numero 982 in favore della OESSESERVICE GROUP S.r.l., pur a fronte delle originarie gravi carenze della relativa offerta tecnica e della successiva modifica della stessa offerta tecnica a cura della predetta aggiudicataria; b) di tutti i verbali della gara in esame, nella parte in cui l'offerta tecnica di OESSESERVICE GROUP S.r.l. è stata ammessa alla procedura nonostante la relativa difformità alle previsioni di gara e poi ritenuta la migliore pur a fronte dell'inammissibile modifica disposta durante la gara, nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi gli eventuali atti non conosciuti di verifica dell'offerta, richiesta di chiarimenti e soccorso istruttorio disposti dall'Azienda Sanitaria Provinciale nei riguardi e in favore di OESSESERVICE GROUP S.r.l.
E per l'accoglimento
della domanda principale tesa al conseguimento dell'aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto, con declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto nelle more con la controinteressata e subentro dell'odierna ricorrente, ovvero, in subordine, della domanda di risarcimento del danno per equivalente subito e provato dall'odierna ricorrente anche in corso di causa, comunque non inferiore all'utile d'impresa pari al 10% dell'importo a base d'asta depurato del ribasso dell'odierna ricorrente, maggiorato di un ulteriore importo a titolo di danno curriculare pari al 5% della somma a base d'asta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La GGG Elettromeccanica S.r.l. partecipava alla gara indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani - avvalendosi del Portale degli acquisiti della pubblica amministrazione - per l’affidamento della fornitura di “2 automezzi furgonati isotermici con impianto frigo destinati al Dipartimento di prevenzione veterinaria e al servizio di sanità pubblica, epidemiologica e medicina preventiva dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani”, da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta di 60.000,00 euro, indicando a tal fine nella RDO e nel Capitolato Speciale le specifiche caratteristiche dei mezzi richiesti e le correlate garanzie.
L’aggiudicazione definitiva della gara in favore della OESSESERVICE GROUP S.r.l. per l'importo di 54.150,00 euro, e la collocazione della GGG Elettronica al secondo posto della graduatoria con un ribasso pari a 59.000,00 euro veniva comunicata alla stessa con PEC dell’8 aprile 2019.
Avverso tale esito la G.G.G. Elettromeccanica S.r.l proponeva ricorso notificato il 7 giugno 2019, e depositato il successivo giorno 21, impugnando gli atti indicati in epigrafe ed avanzando le domande ivi specificate, sulla base delle censure seguenti.
Violazione e/o falsa applicazione dei requisiti minimi tecnici dei mezzi offerti previsti nella scheda tecnica allegata alla RDO e negli articoli 1 e 4 delle Capitolato Speciale di appalto (cd. “condizioni particolari di contratto) – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 83, nono comma del decreto legislativo 50/2016 - Violazione e/o falsa applicazione dei principi di completezza e di conformità dell’offerta