TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-08-08, n. 202313180
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2023
N. 13180/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13382/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13382 del 2019, proposto da
Coordinamento Regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche del Lazio, Ordine delle Professioni Infermieristiche Roma – Opi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Alfredo Samengo, Barbara Pisa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RI Santo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI NA, RI FI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensiva
- della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 439 del 02 luglio 2019, pubblicata l’11luglio 2019, con relativi allegati 1 e 2, avente ad oggetto “Revoca delle Deliberazioni di Giunta regionale 2004/2001, 1501/2002, 1054/2004, 1101/2004, 1192/2004, 29/2005, 129/2006, 348/2006, 518/2006, 519/2006. Approvazione dello standard professionale e dello standard minimo di percorso formativo dell’Operatore socio sanitario”, nella parte in cui ha delineato il nuovo profilo professionale e formativo dell’Operatore Socio Sanitario, e ha attribuito al predetto personale di supporto competenze anche di carattere strettamente sanitario e una più ampia autonomia nell’esercizio delle proprie attività. E ciò in aperta contraddizione con quanto disposto dal decreto n. 739 del 14.09.1994, concernente il profilo professionale dell’infermiere, nonché dall’accordo Stato – Regioni del 22/02/2001, che, nell’istituire la figura dell’operatore sociosanitario, ne individua le attività, le competenze e, quindi, le mansioni.
- nonché di ogni atto ad essa presupposto, conseguente e comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 10.10.2019 e ritualmente depositato, il Coordinamento regionale degli Ordini delle professioni infermieristiche del Lazio nonché l’Ordine delle Professioni Infermieristiche ROMA – OPI impugnano la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 439 del 02.07.2019, pubblicata l’11 luglio 2019, con relativi allegati 1 e 2, avente ad oggetto “Revoca delle Deliberazioni di Giunta regionale 2004/2001, 1501/2002, 1054/2004, 1101/2004, 1192/2004, 29/2005, 129/2006, 348/2006, 518/2006, 519/2006. Approvazione dello standard professionale e dello standard minimo di percorso formativo dell’Operatore socio sanitario ”, nella parte in cui ha delineato il nuovo profilo professionale e formativo dell’operatore socio sanitario e ha attribuito al predetto personale competenze anche di carattere strettamente sanitario e una più ampia autonomia nell’esercizio delle proprie attività, in aperto contrasto con quanto disposto dal decreto n.739 del 14.09.1994, concernente il profilo professionale dell’infermiere nonché dall’accordo Stato – Regioni del 22.02.2001, che, nell’istituire la figura del operatore sociosanitario, ne individua le attività, le competenze e, quindi, le mansioni.
Avverso tale deliberazione hanno quindi proposto ricorso gli interessati, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi di diritto:
I. “ Nullità ed illegittimità del provvedimento impugnato per incompetenza assoluta dell’organo emanante; violazione art. 3 octies commi 3, 4 e 5 D.lgs. 502/1992; violazione accordo Stato Regioni 22/02/2001; violazione art. 1, comma 4, lett. c) legge n. 59/1997; violazione art. 4 D.lgs. 281/1997; violazione art. 117, comma 3, Cost .”;
II. “ Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 502/1992, nonché del D.M. 739/1994, D.M. 520/1998 e dell’accordo Stato Regioni 22/02/2001 (normativa istitutiva dei profili professionali dell’Infermiere e dell’Operatore socio sanitario). Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta ”.
I ricorrenti lamentano, essenzialmente, che la deliberazione della Giunta regionale sarebbe lesiva degli interessi professionali della categoria infermieristica, avendo affidato agli operatori socio sanitari (c.d. OSS) mansioni che per legge sono affidate agli infermieri nonché lo svolgimento di attività lavorative in piena autonomia. Sostengono che con la delibera impugnata, in sostanza, si assegnerebbero prestazioni di carattere tecnico sanitario a personale non munito delle necessarie competenze tecniche e specialistiche, di modo che, per effetto del nuovo profilo professionale, la giunta della Regione Lazio avrebbe di fatto legalizzato una prassi illegittima, consentendo che personale privo di specifici titoli culturali e professionali, come l’operatore socio sanitario, adibito allo svolgimento di mansioni meramente esecutive di carattere pressoché alberghiero, possa svolgere prestazioni proprie del personale sanitario dotato di specifica qualificazione professionale, in totale autonomia e indipendenza.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla pubblica udienza del 13.05.2022 la causa è stata rinviata ad altra data, su concorde richiesta delle parti, per trattative pendenti.
In vista della trattazione del merito del ricorso, i ricorrenti hanno prodotto memorie e documenti. In particolare, hanno depositato la circolare della Regione Lazio prot. n. 1029790 del 18.12.2019 avente ad oggetto: “ DGR 439 del 02/07/2019. Corsi di formazione non finanziati per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario (OSS). Chiarimenti in merito alla figura dell’OSS e alle convenzioni per i tirocini obbligatori ”, tramite la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla qui impugnata deliberazione n. 439 del 02.07.2019. Nella circolare si è precisato, in particolare, che le competenze dell’OSS sono di carattere esecutivo ed ausiliario e che si inseriscono sempre all’interno di procedure prestabilite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale sanitario. I ricorrenti deducono, a tal proposito, che tale circolare interpretativa non potrebbe valere