TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-10-20, n. 201502974
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N. 02974/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2015, proposto da:
Sud Pubblicita', rappresentata e difesa dall'avv. S S D, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. L A, E C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L A in Lecce, c/o Municipio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 4994 del 16.1.2015, di revoca delle Autorizzazioni n. 14/2013 e 19/2014 rilasciate alla Ditta Sud Pubblicità Srl per l'installazione di n. 21 e n. 83 impianti pubblicitari bifacciali (paline), emesso dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Ufficio impianti pubblicitari del Comune di Lecce;
della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 110333 del 13.11.2014, finalizzato alla revoca delle autorizzazioni n. 14/2013 e 19/2014;
della delibera di C.C. n. 84 del 10.11.2014 avente ad oggetto la modifica del P.G.I.P., eliminando le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 lett. s) del Regolamento e art. 3 lett. s) del Piano Generale Impianti Pubblicitari del Comune di Lecce;di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Carlo Dibello e uditi i difensori avv. M. Musio, in sostituzione dell'avv. S. Sticchi Damiani, per la ricorrente e avv. L. Astuto per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato, l’Ufficio Impianti Pubblicitari del Comune di Lecce ha disposto la revoca delle autorizzazioni nn.14/2013 e 19/2014, entrambe rilasciate in favore della ditta Sud Pubblicità, per la installazione, manutenzione e gestione di 104 impianti pubblicitari ( del tipo paline bifacciali) nel territorio comunale, “ destinate a pubblicizzare messaggi promozionali e servizi ritenuti socialmente utili e rilevanti permanenti, e con 1/6 dello spazio a disposizione per indicare luoghi e servizi essenziali per i cittadini, strutture comunali, luoghi di interesse storico artistico.
Si è altresì invitata la ditta interessata a rimuovere gli impianti predetti nel termini di 15 giorni dalla emanazione del provvedimento in questione.
Occorre riferire, in fatto, che il provvedimento è stato adottato in seguito a segnalazioni concernenti l’installazione dei mezzi pubblicitari in difformità dalle autorizzazioni e, dunque, in applicazione degli artt. 25 e 28 del P.G.I.P.
La ditta ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento e, a sostegno del ricorso, deduce le seguenti censure:
-erronea presupposizione in fatto e in diritto. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Violazione del principio del giusto procedimento. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del principio del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 28 del P.G.I.P.;
-eccesso di potere per illogicità manifesta;erronea presupposizione in fatto e in diritto. Violazione e falsa applicazione art. 21 quinquies legge 241/90
Il Comune di Lecce si è costituito con memoria ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle tesi sostenute.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 9 luglio 2015.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, la ditta Sud Pubblicità si duole del fatto che la revoca dei titoli autorizzativi alla installazione degli impianti pubblicitari sia stata disposta sulla base di una inammissibile motivazione progressiva ed incoerente.
Si sostiene, più in particolare, che l’amministrazione comunale abbia fatto leva sulla delibera di C.C. n.84 del 10 novembre 2014, con la quale sono state soppresse le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 lett. s del regolamento e art.3 lett.s dello stesso Piano, con conseguente esclusione della possibilità di rilasciare da parte dei competenti uffici in via derogativa autorizzazioni per l’installazione dei mezzi pubblicitari caratterizzati dall’abbinamento tra un messaggio pubblicitario e/o promozionale e la fornitura di un servizio utile e rilevante.
La stessa amministrazione comunale avrebbe, però, deciso di sospendere precedentemente l’efficacia delle autorizzazioni rilasciate in favore di Sud Pubblicità individuando specifiche criticità da ravvisare, in primo luogo, nel fatto che “ il pannello pubblicitario reca indicatori direzionali multipli invece di un unico messaggio…come autorizzato “;in secondo luogo, nel non rispetto della funzione attribuita agli impianti stante il presunto mancato abbinamento del messaggio pubblicitario con quello ritenuto socialmente utile che ne precludeva l’utilizzo come strumenti di comunicazione al servizi della collettività.
In definitiva, l’atto di ritiro delle autorizzazioni sarebbe sorretto da una motivazione del tutto nuova rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento inteso alla revoca delle stesse.
La censura non può essere accolta con favore dal Collegio.
Dalla lettura del provvedimento impugnato si desume che l’amministrazione comunale ha adottato un provvedimento di revoca delle autorizzazioni a causa dell’accertata installazione di mezzi pubblicitari in difformità dalle autorizzazioni stesse rilasciate in favore della ditta ricorrente, in applicazione di una ben precisa norma regolamentare in vigore nel comune di Lecce( art.25 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari)
La stessa ragione è stata posta a base della sospensione dell’efficacia delle autorizzazioni - e della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dei titoli autorizzativi precedentemente comunicate alla Sud Pubblicità.
La comunicazione di avvio del procedimento di revoca è dunque sfociata in un provvedimento di autotutela della P.a. coerente rispetto alle criticità che l’amministrazione ha ritenuto di segnalare fin dalle prime battute della dialettica procedimentale instaurata con la Sud Pubblicità, tanto da determinarsi a sospendere l’efficacia delle autorizzazioni in esame.
Occorre, d’altronde, evidenziare che le norme del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari in vigore nel Comune di Lecce – in particolare, gli artt. 25 e 28 richiamati dalla P.a - contemplano il ritiro della autorizzazione proprio nelle ipotesi di difformità degli impianti, il che vuol dire che la difformità costituisce, di per sé, ragione sufficiente a indurre la P.a. ad assumere un atto di revoca di una precedente autorizzazione.
Nessuna motivazione a sorpresa può ravvisarsi nella fattispecie concreta.
Ed invero, con la delibera di Consiglio Comunale n.84 del 10 novembre 2014, il Comune di Lecce non ha fatto altro che manifestare la propria volontà di escludere, per il futuro, il rilascio di autorizzazioni in deroga alla installazione di impianti pubblicitari caratterizzati dall’abbinamento tra un messaggio pubblicitario e/o promozionale e la fornitura di un servizio ritenuto socialmente utile e rilevante, tenendo conto della necessità di introdurre una politica restrittiva in materia a cagione della eccezionalità delle autorizzazioni di carattere derogatorio.
Una previsione di questo tipo fa da sfondo all’atto di revoca adottato dal Comune nei riguardi della ditta ricorrente, ma ciò non toglie che con il provvedimento di ritiro si sia inteso sanzionare la difformità delle paline bifacciali installate dalla ricorrente, rispetto alle caratteristiche strutturali autorizzate preventivamente dal Comune, in vista della tutela dell’arredo urbano cittadino( vedi regolamento del Comune di Lecce).
La difesa della società ricorrente muove un’ulteriore censura nei confronti del provvedimento adottato dall’Ufficio Impianti Pubblicitari del Comune di Lecce, incentrata sul difetto dei presupposti per procedere alla revoca delle autorizzazioni, e tanto sulla base di quanto previsto dall’art. 21 quinquies della legge 241/90.
La norma sarebbe stata malamente applicata al caso concreto posto che non recherebbe traccia della posizione economica del destinatario delle autorizzazioni, in contrasto con il dettato normativo
Anche questa censura non può essere condivisa.
La revoca di un provvedimento amministrativo può essere adottata per una serie di ragioni che la norma di cui all’art. 21 quinquies della legge 241/90 si premura di precisare chiaramente.
L’atto di ritiro può avere luogo, principalmente, “ per sopravvenuti motivi di pubblico interesse”.
Questa previsione normativa, calata nel contesto pratico di cui si controverte, vuol dire che una volta messo in atto, da parte dell’amministrazione comunale, un ripensamento generale in ordine al tema della installazione di impianti pubblicitari recanti messaggi di natura mista( ma in cui prevale il messaggio socialmente utile) è ben possibile che la stessa autorità comunale si determini alla revoca delle autorizzazioni rilasciate in precedenza, in ragione della preponderanza accordata alla tutela del decoro dell’arredo urbano.
Ritiene, però, il Collegio di evidenziare che il provvedimento adottato dal Comune di Lecce, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dall’Ufficio Impianti Pubblicitari, appare più esattamente riconducibile alla categoria della revoca di carattere sanzionatorio, essendo dettato dall’intento di reprimere un comportamento dell’ operatore economico difforme dal contenuto dell’assenso.
E, d’altra parte, il sindacato giurisdizionale del G.a. non può non estendersi anche alla esatta qualificazione giuridica dell’atto amministrativo di cui si controverte.
Nel caso di specie, come traspare anche dalla difesa del Comune di Lecce sul punto, l’amministrazione comunale ha usato fin da principio il termine revoca, ma non ha trascurato di porre in risalto gli aspetti connessi alla irregolarità della condotta del destinatario del provvedimento ampliativo, che hanno determinato l’emanazione di un provvedimento di secondo grado di chiara matrice sanzionatoria.
In termini generali si osserva che la revoca mantiene senz’altro la sua fisionomia di provvedimento che costituisce espressione di potestà di autotutela decisoria della P.a., ma può anche assumere una connotazione di tipo sanzionatorio senza alcuna violazione dei principi di tipicità e nominatività del provvedimento, precipitati tecnici del principio di legalità dell’azione amministrativa.
Ciò accade, come nella fattispecie concreta, quando la P.a si determina al ritiro di un atto ampliativo a causa della violazione del principio di lealtà e correttezza che impongono il rispetto, da parte del privato, delle condizioni e delle prescrizioni a base di un’autorizzazione amministrativa.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, sul punto, che “ ..La revoca, però, può anche assumere una fisionomia sanzionatoria. In questo caso, essa deriva dall'accertata inosservanza di obblighi, o dall'accertamento di comportamenti irregolari, nell'esercizio dell'attività connessa al rapporto di (concessione). Anche in questo caso, peraltro, la revoca è espressione di una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio - ripristinatorio rientrante nell'ampio concetto di autotutela, riconosciuta alla P.A. nel pubblico interesse e diretta a salvaguardare il medesimo interesse di settore protetto con la concessione .” ( vedi Tar Lazio, II, 4 maggio 2015 n.6307)
Dunque, non sembra ravvisabile nel caso che ci occupa, la violazione evidenziata dalla difesa della società ricorrente, la quale appunta il suo interesse sulla mancata previsione di un indennizzo ma omette di considerare che l’atto di ritiro, come si è già detto prima, è chiaramente dettato da finalità sanzionatorie e di carattere ripristinatorio.
Il ricorso va, conclusivamente, respinto.
Le spese processuali possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.