TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202303365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-02-27, n. 202303365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303365
Data del deposito : 27 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2023

N. 03365/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13767/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13767 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R R, R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio materiale in Roma, viale Maresciallo Pilsudski 118;

contro

Ministero della Giustizia, Csm - Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della deliberazione della Terza Commissione del C.S.M. del 19 ottobre 2021 nella parte in cui ha deliberato il non luogo a provvedere sull'istanza di tramutamento del dott. -OMISSIS- al Tribunale di Prato presentata nell'ambito del bollettino n. 6716 del 23/03/2021 e ha conseguentemente dichiarato n. 1 posto di giudice del Tribunale di Prato “senza aspiranti legittimati” conosciuta con la nota di comunicazione in data 22 ottobre 2021 a firma del Segretario Generale del C.S.M.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente ha impugnato la delibera della terza commissione del CSM, resa in data 19 ottobre 2021, con la quale l'Organo di autogoverno ha disposto il non luogo a provvedere sull'istanza di trasferimento preso il Tribunale di Prato, presentata dal ricorrente in data 23 marzo 2021 ed ha, per l’effetto, dichiarato il posto di giudice del predetto Tribunale “senza aspiranti legittimati”.

L'istante ha premesso in fatto:

- di aver subito un procedimento disciplinare nel quale è stato incolpato dell'illecito di cui al d.lgs. n. 109/2006, articolo 4, comma 1, lett. d), in relazione agli articoli 186, commi 1 e 2, lett. c), e 2 sexies del codice della strada, nonché agli articoli 337, 582, 576 e 586 del codice penale;

- di essere stato condannato alla sanzione della sospensione dalle funzioni per anni due, con sentenza disciplinare del 15 ottobre 2020, con l'applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio al Tribunale di Enna ex articolo 13, comma 1 del medesimo succitato decreto;

- di aver proposto ricorso alle SSUU della Cassazione avverso la condanna, restando in servizio presso il Tribunale di Spoleto con funzione di giudice;

- di aver poi avanzato domanda di trasferimento al Tribunale di Prato, presso il quale erano stati pubblicati posti vacanti con bollettino del Ministero della Giustizia del 22 marzo 2021;

- di non aver ottenuto il chiesto trasferimento, in quanto la terza commissione, nella seduta del 19 ottobre 2021, ha preso atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 130/2021, pronunciata all'esito del procedimento disciplinare, e ha ritenuto che il giudicato fosse ostativo all'accoglimento della domanda di tramutamento.

L’istante ha lamentato l'illegittimità degli atti, articolando i seguenti motivi di diritto:

Violazione dei principi desumibili dagli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990;
violazione degli articoli 13 e 24 del d. lgs. n. 109/2006, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per difetto dei presupposti.

Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il CSM, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive.

Il Ministero ha pure eccepito, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva.

La causa è stata discussa all'udienza pubblica del 21 dicembre 2022.

2. Vale ricordare l’iter storico della vicenda in esame.

Il ricorrente, magistrato di terza valutazione, nominato con D.M. dell'8 luglio 1994, in servizio presso il Tribunale di Spoleto, è stato sottoposto al procedimento disciplinare sopradescritto. Nell'occasione, è emerso che l’istante, il giorno 19 febbraio 2010, si era posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza da assunzione di alcol e aveva usato violenza e minaccia per opporsi agli agenti della polizia municipale che lo avevano fermato e che stavano effettuando gli accertamenti di rito.

All'esito del procedimento disciplinare, il ricorrente è stato condannato alla sanzione disciplinare della sospensione dalle funzioni per anni due, con applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio, ex art. 13, comma 1, d. lgs. 109/2006, al Tribunale di Enna.

La sentenza della sezione disciplinare è poi passata in giudicato, giusta decisione delle SSUU n. 18923 del 12 luglio 2021, resa in data 31 marzo dello stesso anno.

Il ricorrente ha presentato domanda di trasferimento al Tribunale di Prato, giusta bando comunicato in data 23 marzo 2021.

Il 19 ottobre del medesimo anno, la competente commissione del CSM prendeva atto del giudicato disciplinare e deliberava nei sensi del provvedimento impugnato.

3. Tanto ricordato, deve, in primis, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, posto che la detta amministrazione non ha preso parte in alcun modo al procedimento esitato nel provvedimento gravato.

4. Ciò premesso, il Collegio rileva l’infondatezza del ricorso.

Si osserva, sotto un primo profilo, come sia del tutto irrilevante che la sentenza delle SSUU sia stata oggetto di ricorso per revocazione ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile.

Al fine di ritenere la condizione ostativa al trasferimento de quo, è infatti sufficiente il passaggio in giudicato della sentenza disciplinare, senza che possa rilevare in alcun modo la proposizione dell’impugnazione straordinaria.

Per altro, anche prognosticamente, è tutt’altro che verosimile che il rimedio processuale possa giovare all’istante, attesi gli stringenti limiti entro i quali viene generalmente ammessa la revocazione della sentenza.

Si aggiunga che la sentenza della Corte di Cassazione è immediatamente esecutiva e non è stata sospesa ai sensi dell’art. 391 bis , comma 4, cpc.

Correttamente dunque il CSM ha ritenuto la detta circostanza ostativa al trasferimento.

5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con cui l’istante lamenta che il CSM avrebbe dilatato in maniera abnorme la durata della procedura di trasferimento, al fine di attendere il deposito della sentenza delle SSUU e così precludere al ricorrente la possibilità del trasferimento.

La censura si risolve in una sorta di “processo alle intenzioni” e in un'accusa non dimostrata.

Per altro, la procedura di trasferimento non soggiace a termini perentori e il superamento del previsto termine di 30 giorni (di natura evidentemente ordinatoria) non determina l’illegittimità, di per sé solo, dell'atto.

Sotto ulteriore profilo, si osserva che è perfettamente legittimo che la commissione competente possa attendere gli esiti di circostanze sopravvenienti le quali siano decisive per delibare la domanda di tramutamento, siano esse favorevoli ovvero sfavorevoli al richiedente.

Altresì infondato è poi il motivo di ricorso, con cui l'istante deduce la violazione dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 109/2006.

La censura si basa su di un’errata sovrapposizione tra il trasferimento d'ufficio previsto dal riferito articolo, che ha funzione sanzionatoria e presuppone un'indagine circa profili soggettivi di responsabilità del magistrato, e il trasferimento a domanda, caratterizzato invece dalla prevalente considerazione delle necessità personali e familiari del magistrato.

Non può dunque dirsi, come si assume in ricorso, che il CSM non abbia considerato che la domanda di trasferimento del ricorrente, se accolta, avrebbe precluso l’operatività della sanzione del trasferimento disciplinare previsto dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 109/2006, poiché la ratio di quest’ultimo attiene (specificamente ed in modo affatto differente rispetto al trasferimento a domanda) all’incompatibilità ambientale conseguente alla condotta accertata in sede disciplinare.

Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è dunque infondato, con conseguente rigetto della svolta domanda annullatoria.

Le spese di giudizio vanno compensate nei confronti del Ministero della giustizia e, nei confronti del Consiglio superiore della Magistratura, seguono la soccombenza coma da dispositivo.

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