TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-07-21, n. 201509950

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-07-21, n. 201509950
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201509950
Data del deposito : 21 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01943/2015 REG.RIC.

N. 09950/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01943/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1943 del 2015, proposto da:
Soc Edison Spa, rappresentata e difesa dagli avv. R V, A D E, W T M, con domicilio eletto presso Studio Legale Villata Degli Esposti E Assoc. in Roma, Via G. Caccini, 1;

contro

Commissario Delegato Per Crisi di Natura Socio-Economico-Ambientale Asta Fluviale B F Aterno, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del diniego tacito formatosi su istanza di accesso ai documenti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Delegato Per Crisi di Natura Socio-Economico-Ambientale Asta Fluviale B F Aterno e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2015 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente chiede che questo TAR accerti l’illegittimità del provvedimento tacito di diniego formatosi sull’istanza di accesso del 17 dicembre 2014, inoltrata tramite pec e raccomandata al Commissario Delegato ed al Ministero intimati, ed il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla medesima e per l’effetto condanni l’Amministrazione ad esibire i documenti richiesti, ovverosia:

- i pareri di pericolosità relativi ai campioni di rifiuti analizzati;

- stratigrafie dei sondaggi eseguiti;

- schemi di completamento dei piezometri installati;

- rilievo topografico dei punti di indagine;

- rilievo piezometrico;

- risultati delle prove di permeabilità in situ e di laboratorio;

- risultati delle prove geotecniche in situ e di laboratorio;

- eventuali documenti di cntiere attestanti evidenze di di rilevanza tecnica ;

- eventuale relazione tecnica descrittiva dei suddetti risultati;

gli atti di cui alla conferenza di servizi del 20 novembre 2014.

2 – La controversia concerne il procedimento per gli interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bussi sul Tirino, località “I tre monti” , avviato nel 2001 quando la Società allora proprietaria dell’area e responsabile della gestione del polo industriale di Bussi sul Trino presentò il piano di caratterizzazione relativo alla predetta area ai sensi del DM n. 471/1999.

In seguito, venivano estese al medesimo sito le competenze del Commissario Straordinario Delegato per l’emergenza ambientale nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno, e con DM Ambiente del 29 maggio 2008 veniva costituito il SIN di Bussi sul Trino, comprendente anche la discarica in località “I tre monti” di proprietà, dal 1999, di Montedison srl, oggi Edison.

3 - La ricorrente afferma, quindi, la legittimità della propria richiesta di accesso agli atti in qualità di proprietaria dell’area interessata dagli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di successiva bonifica cui si riferiscono gli atti sopraindicati, al fine di poter congruamente partecipare agli interventi stessi e di poter anche meglio difendere la propria posizione rispetto alle vicende giudiziarie, in sede amministrativa (in particolare, con il ricorso r.g. n. 10785/2012) e penale, anche in relazione al contestato reato di avvelenamento doloso di cui all’art. 439 c.p., che hanno finora riguardato il medesimo sito.

4 – Di conseguenza la società, a seguito di altre richieste di accesso agli atti che avrebbero avuto un solo parziale accoglimento, ed a fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione oltre i termini di legge sulla sua nuova domanda di accesso, ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo l’illegittimità del comportamento omissivo dell’Amministrazione per violazione degli articoli 22 ss. Della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’azione amministrativa e dei principi del contraddittorio e della partecipazione procedimentale.

5 – L’Amministrazione si è costituita in giudizio a difesa del proprio operato.

6 – Non sfugge al Collegio la delicatezza della questione, ulteriormente esaminata nella successiva camera di consiglio del 20 maggio 2015, atteso che la richiesta concerne una copiosa e complessa documentazione tecnica, la cui esistenza è per di più solo ipotetica allo stato, solo indirettamente afferente ad un procedimento amministrativo ed inoltre connessa ad altre vicende giudiziarie, sia in sede amministrativa che penale, nel corso delle quali ben avrebbe potuto configurarsi un accesso agli atti. La stessa documentazione, inoltre, afferendo alle complessive condizioni di inquinamento di un intero sito, potrebbe coinvolgere la posizione di altri soggetti che hanno –in ipotesi- svolto un ruolo nel produrre o nel contribuire a produrre l’inquinamento, peraltro non evocati nel presente giudizio e forse neppure identificabili, allo stato, con certezza. Occorre infine valutare se una richiesta così generale di accesso a plurimi atti possa rispondere ad un interesse concreto ed attuale dell’interessato ovvero debba essere ricollegato ad un non consentito sindacato generale di legittimità su di un’intera attività amministrativa.

7 – A seguito di un puntuale esame delle singole questioni, il Collegio ritiene tuttavia di poter superare le predette riserve, alla stregua delle considerazioni che seguono: la domanda di acceso in esame proviene da un soggetto che, in quanto attuale proprietario dell’area, è ad oggi coinvolto, sotto un profilo oggettivo, nelle responsabilità concernenti sia la messa in sicurezza e successiva bonifica dell’area, sia le conseguenze e gli eventuali danni, anche alla salute, prodottisi.

In tale ambito, non può negarsi uno specifico e puntuale interesse della ricorrente a conoscere tutte le –e ciascuna delle- attività tecniche messe in atto dalle competenti autorità al fine di individuare e contrastare il possibile inquinamento e le sue conseguenze, trattandosi di una rete di interventi necessariamente coordinati nel tempo e nello spazio e quindi non valutabili singolarmente in relazione ai risultati attesi.

Il predetto inquinamento, a propria volta, opera complessivamente nei confronti della matrice ambientale e della popolazione residente e deve quindi essere considerato –secondo la vigente normativa di origine comunitaria- nel suo complessivo impatto dal punto di vista del corpo recettore, indipendentemente dalla sua addebitabilità alle singole fonti di emissione, e ciò, nella specifica fattispecie in esame, implica la legittimazione all’accesso agli atti per ciascun soggetto comunque interessato al fenomeno, sia dal punto di vista dell’emissione ovvero dell’esposizione rispetto agli inquinanti, sia dal punto di vista del fondamentale ed inviolabile diritto costituzionale alla salute ed all’ambiente salubre ed alle conseguenti responsabilità per il contenimento e l’eliminazione degli inquinanti e delle loro conseguenze, senza che al riguardo possano individuarsi a priori posizioni contro interessate suscettibili di tutela in sede di accesso, in accordo anche con il principio comunitario della piena trasparenza delle informazioni concernenti la tutela dell’ambiente.

7 – Alla stregua delle predette considerazioni, il Collegio ritiene dunque di poter confermare la propria giurisprudenza circa la piena legittimazione all’accesso agli atti dei soggetti che, in quanto proprietari di aree collocate in siti di interesse nazionale, sono direttamente coinvolti nel procedimento di bonifica e di ripristino ambientale del sito (TAR Lazio, I Sez. 19 gennaio 2011 n.. 473).

8 – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto deve essere accertata l’illegittimità del silenzio delle Amministrazioni intimate sulla domanda di accesso agli atti della ricorrente meglio individuata in epigrafe, con il conseguente obbligo di entrambe le Amministrazioni intimate (Commissario delegato e Ministero dell’Ambiente) di consentire l’accesso, senza indugio, a tutta la documentazione richiesta, come sopra puntualmente individuata, salvo dichiarare espressamente l’inesistenza ovvero la motivata non disponibilità di ciascun singolo documento richiesto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

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