TAR Napoli, sez. IV, ordinanza cautelare 2023-03-23, n. 202300566
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Pubblicato il 23/03/2023
N. 00566/2023 REG.PROV.CAU.
N. 01030/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1030 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. B L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla via Posillipo, 224;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. A A e B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto, in Napoli, alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
Città Metropolitana di Napoli, Commissione Esaminatrice del Profilo Amm/D (Istruttore Direttivo Amministrativo), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
- a) dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 378 unità di personale di categoria D – diversi profili professionali – e di n. 199 unità di personale a tempo pieno e determinato di Categoria D in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 31/05/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024” e s.m.i. e della Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 94 del 31/05/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024” e s.m.i., pubblicato in data 30 dicembre 2022, profilo AMM/D (Istruttore Direttivo Amministrativo), nella parte in cui, nel riportare i codici degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento, non indica il codice assegnato alla ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30;
- b) dell'esito della prova scritta della ricorrente, nella parte in cui le attribuisce il punteggio di -OMISSIS-;
- c) dell'atto contenente il diario della prova orale – profilo AMM/D (Istruttore Direttivo Amministrativo) - nella parte in cui non riporta il codice assegnato alla ricorrente;
- d) dei verbali della Commissione di predisposizione ed approvazione della prova scritta, nonché di correzione della prova scritta della ricorrente, dal contenuto sconosciuto di cui si chiede l'esibizione in giudizio;
- e) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Formez Pa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023, il dott. P S;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente assume d’essere stata illegittimamente esclusa dalle prove orali del concorso in epigrafe, e tanto in virtù delle argomentazioni, sviluppate in ricorso, impingenti nella duplice possibile risposta corretta di uno dei quesiti a risposta multipla, somministrati alla ricorrente medesima nel corso della prova scritta, quesito a risposta multipla che, ove valutato favorevolmente, le avrebbe consentito di non essere penalizzata di 0.15 punti per la risposta, valutata come errata, dalla stessa fornita e di conseguire 0.75 punti per la stessa risposta, valutata come corretta, e, quindi, d’essere ammessa alle prove orali dello stesso concorso;
Rilevato che, sulla base di tali argomentazioni, parte ricorrente chiede, nella presente fase, d’essere ammessa, con riserva, alle prove orali dello stesso concorso;
Preso atto delle controdeduzioni, rassegnate circa tale censura, dal Formez P.A.;
Rilevato che la domanda cautelare non si presta ad essere favorevolmente delibata, giacché la risposta fornita dalla ricorrente, in merito a tale quesito, contrassegnato nella griglia di domande somministrata alla medesima, con il n. 29 (che recitava: “Il GDPR …” (ossia, il General Data Protection Regulation) e prevedeva le seguenti tre risposte: A) “Non trova applicazione solo quando il trattamento dei dati personali è effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività di carattere esclusivamente personale e domestico”;B) “Non trova applicazione quando il trattamento è autorizzato direttamente dal Garante dei dati personale”;C) “Non trova applicazione nel caso di trattamento di dati personali effettuati per attività che non rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione”, per il quale la Commissione ha ritenuto corretta la risposta C), mentre la ricorrente ha contrassegnato la risposta di cui alla lettera A)), appare, prima facie, effettivamente errata, giacché la risposta A), mercé l’uso dell’espressione “solo” rivestiva valenza eccettuativa delle ulteriori ipotesi legislative di mancata applicazione del GDPR, rendendo in tal modo non corretta la risposta medesima, ed invece corretta la risposta C), scevra da tale valenza eccettuativa;
Rilevato che pertanto pare, prima facie, condivisibile quanto dedotto, dal Formez P.A., nella propria memoria difensiva, vale a dire che: “(soltanto: nde) La terza opzione di risposta è univocamente corretta, poiché rispecchia quanto previsto dalla lett. a del secondo comma del citato art. 2 del GDPR, Regolamento 2016/679”;
Rilevato che le spese di fase, per la stessa materia trattata e la peculiarità della specie, meritano tuttavia d’essere compensate tra le parti;