TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-06-24, n. 202412766

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-06-24, n. 202412766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412766
Data del deposito : 24 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2024

N. 12766/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16602/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16602 del 2022, proposto da Amegas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Enac – Ente Nazionale per L'Aviazione Civile, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

a – del provvedimento prot. n. QH/2022/0075724 del 23.11.2022, con il quale il Direttore della Direzione SUAP - Sportello Carburanti del Comune di Roma Capitale ha comunicato “la chiusura con esito non favorevole della Conferenza di Servizi” e “la reiezione dell'istanza” volta al mero spostamento di un esistente erogatore GPL nell'ambito del lotto occupato da un impianto di distribuzione carburanti di proprietà della ricorrente sito alla via Salaria km 7+ 440 da decenni regolarmente in esercizio;

b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 186992 del 04.11.2022, con la quale il Direttore della Pianificazione Generale del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'istanza, assunta a presupposto per l'adozione del provvedimento sub a);

c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. QI/125594 del 21.07.2022, recante la comunicazione dei motivi ostativi;

d - ove lesive, delle note Enac prot. nn. 0045894/IPP del 10.04.2012, 0015897-P dell'11.02.2020 e 126814-P del 04.11.2021, richiamate nel provvedimento sub b);

e – ove e per quanto occorra della nota Enac prot. n. 27077-P del 07.03.2022;

f – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente – proprietaria di un impianto di rifornimento carburanti sito sulla Via Salaria Km 7+440, all’interno della zona A di rischio dell’aeroporto dell’Urbe – ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Direzione

SUAP

Sportello Carburanti del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha comunicato l’esito negativo della conferenza di servizi e la conseguente reiezione dell’istanza presentata dalla medesima Società per la realizzazione di nuove pensiline e lo spostamento di un erogatore GPL all’interno dell’impianto.

2. Da quanto esposto e versato in atti risulta che:

- in data 14.04.2020 la ricorrente ha presentato istanza di autorizzazione per aggiungere il prodotto metano nell’impianto e per realizzare nuove pensiline;

- in esito ad apposita conferenza di servizi decisoria, l’Enac, interpellato ai sensi dell’art. 709 del Codice della Navigazione, ha espresso parere negativo al potenziamento dell’impianto con metano, poiché in assenza del piano di rischio “ non può autorizzare nessuna nuova opera od attività all’interno delle aree di tutela ”, come comunicato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990;

- in data 20.05.2022 la ricorrente ha conseguentemente rinunciato al potenziamento e presentato istanza per un intervento in riduzione, consistente nella realizzazione di pensiline e nello spostamento di un erogatore GPL esistente;

- avviata la conferenza di servizi, in data 21.07.2022 il Dipartimento programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Pianificazione Generale ha ritenuto l’intervento inammissibile, richiedendo altresì documentazione integrativa;

- a seguito delle osservazioni e della documentazione presentata dalla ricorrente, in data 4.11.2022 il Dipartimento ha confermato l’inammissibilità dell’intervento ritenendolo in contrasto con l’art. 707, comma 5, del Codice della Navigazione e con il Capitolo 9 paragrafo 6.3 del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti alla luce di quanto già espresso da Enac, non essendo stato ancora approvato il Piano di Rischio per l’Aeroporto dell’Urbe;

- in data 23.11.2022 la procedente Direzione Suap – Sportello carburanti, con il provvedimento qui impugnato, ha dunque comunicato l’esito non favorevole della Conferenza di servizi, respingendo l’istanza presentata.

3. Avverso tale provvedimento la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sulla base delle seguenti complessive censure, suddivise sotto quattro diversi profili:

- VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 707 -

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi