TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-03-14, n. 202200820
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Testo completo
Pubblicato il 14/03/2022
N. 00820/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2009, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ermenegildo Mangiapane e Pietro Luigi Matta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Palermo, piazza Verdi, n. 6;
contro
Comune di Palermo in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Anna Maria Impinna, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;
per l’annullamento
dell’ordinanza del Comune di Palermo prot. n. -OMISSIS-, notificata il 1° aprile 2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-;
Vista l’istanza di riassunzione;
Viste le memorie delle parti;
Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm., del 7 marzo 2022, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO
Con ricorso, notificato il 22 aprile 2009 depositato il 7 maggio successivo, il signor -OMISSIS-, premesso di avere acquistato (giusto preliminare di vendita dell’8 maggio 1991) un immobile facente parte dell’insediamento edilizio denominato -OMISSIS-, ha chiesto l’accertamento dell’inopponibilità della statuizione della confisca di tale complesso, derivante dalla sentenza del Pretore Penale di Palermo, sez. V, n. -OMISSIS-, nonché l’annullamento della statuizione medesima e dell’ordinanza di sgombero del Comune di Palermo prot. n. -OMISSIS-, notificata il 1° aprile 2009, oltre al risarcimento del danno.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione: