TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-02-03, n. 202000054

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2020-02-03, n. 202000054
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202000054
Data del deposito : 3 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/02/2020

N. 00054/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00005/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2019, proposto da
H S, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni n. 51;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento del 29.10 2018 con cui la Questura di Roma ha respinto la domanda di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (Carta di Soggiorno).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premette in fatto il ricorrente, cittadino indiano, di avere presentato in data 8 settembre 2017 alla Questura di Roma la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);
di essere titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato (ril. da Questura di Reggio Emilia con scad. il 20.11.2017) e di avere documentato i. la regolare permanenza ultra quinquennale nel T.N., ii. l'attività di lavoro svolta il possesso di un reddito congruo, oltre alla conoscenza della lingua italiana, come attestato dalla copia del Certificato di conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall’Università degli Studi di Perugia in data 29.5.2017.

Tuttavia, con l’impugnato decreto, la Questura di Roma ha respinto l'istanza di rilascio di permesso per soggiornanti di lungo periodo sul rilievo che:… il documento prodotto attestante il superamento del test è privo di fondamento … da una relazione redatta dal personale dipendente si evince che l’interessato non capisce e non parla la lingua italiana

Tanto premesso l’istante deduce la violazione di legge (artt. 5 co. 2 T.U Imm, 9 co. 1 T.U. Imm) ed il vizio di eccesso di potere sotto distinti profili, oltre al difetto d’istruttoria e di motivazione.

Nello specifico il ricorrente afferma l'illegittimità del decreto di diniego emesso poiché frutto di una superficiale ed unilaterale istruttoria effettuata dall'Amministrazione, istruttoria che ha indotto la stessa a disconoscere in sostanza la validità dell’attestato prodotto dal ricorrente in merito al presupposto della conoscenza della lingua italiana ex 9 co 2 bis del d.lgs. n. 286/98.

Tali conclusioni sono condivisibili, specie sotto il profilo del dedotto difetto d’istruttoria e di motivazione, non risultando dal decreto gravato con quali modalità l’amministrazione abbia acclarato la scarsa conoscenza della lingua italiana, disconoscendo di fatto quanto attestato nel Certificato conseguito dallo straniero circa la conoscenza della lingua italiana (Liv. A 2

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi