TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-11-11, n. 202001391

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-11-11, n. 202001391
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001391
Data del deposito : 11 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/11/2020

N. 01391/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Cozzi e Roberta Valentini, con studio in Bari al corso Cavour n. 31 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);



contro

- U.T.G. - Prefettura di Bari, Ministero dell’interno, Ministero della difesa, Ministero della giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, non costituita in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS- s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);



per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di revoca prot. n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2019 emesso dal Prefetto della Provincia di Bari nel procedimento n.-OMISSIS-e notificato in data 25 ottobre 2019;

- ove occorra, del verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché dei titoli autorizzativi alla detenzione delle stesse, eseguito in data 19 ottobre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, sezione di polizia giudiziaria, aliquota Carabinieri;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

- nonché per la condanna al risarcimento del danno subito in favore del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bari, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, del Ministero della Giustizia e di -OMISSIS- s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante impugnava il provvedimento di revoca dei titoli di polizia per ritenuta sopravvenuta carenza dei requisiti di assoluta affidabilità, determinata dal deferimento all’A.G. per presunti reati di minaccia e altri della stessa indole, inerenti però a una complessa vicenda, che vede il ricorrente ricoprire anche la veste di parte offesa in speculari procedimenti;

Il ricorrente, in applicazione di provvedimenti di sequestro disposti dall’A.G. penale procedente, non è più in possesso di armi e munizioni. Peraltro, a seguito di provvedimento disciplinare adottato dall’Istituto di vigilanza, non presta servizio in qualità di guardia giurata alle dipendenze del datore di lavoro presso cui si sono verificati i fatti contestati.

In particolare, venivano articolati cinque motivi d ricorso, sia incentrati sulla violazione di legge, anche per profili formali (artt. 10, 11, 39, comma 1 e 2, 43, 136, 138 T.U.L.P.S.; art. 3, 7, 9, legge 7 agosto 1990 n. 241), sia concernenti l’eccesso di potere per difetto di motivazione,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi