TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-05-27, n. 201002085
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N. 02085/2010 REG.SEN.
N. 01503/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2009, proposto da:
S S, rappresentata e difesa dall’Avv. Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paparella in Bari, via Venezia, n. 14;
contro
il Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2008 presso la Corte di Appello di Napoli, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2008 presso la Corte di Appello di Bari in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“a) dei giudizi negativi, espressi in. forma numerica dalla Commissione Giudicatrice presso la Corte di Appello di Napoli, sulle prove scritte della ricorrente;b) del verbale, redatto in data 24/02/2009, non conosciuto, nel quale dovrebbe essere trascritto il giudizio di inidoneità, espresso dalla stessa Commissione Giudicatrice sulle prove scritte della ricorrente;c) del conseguente provvedimento, di estremi ignoti, di mancata ammissione alle prove orali;d) e, ove di ragione, della graduatoria (rectius:elenco) dei candidati che hanno superato le prove scritte, nella parte in cui non è stata inclusa la ricorrente.”
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2008 presso la Corte di Appello di Napoli, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2008 presso la Corte di Appello di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 640 del 15.10.2009 con la quale questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2010 la Dott. ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l’Avv. Chiara Caggiano e l’Avv. dello Stato Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espone in fatto la Dott.ssa S S di aver sostenuto, in data 16, 17 e 18 dicembre 2008 presso la Corte di Appello di Bari, le prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, bandito con Decreto del Ministro della Giustizia del 22.07.2008.
Riferisce di non essere risultata inclusa nella graduatoria degli ammessi alle prove orali pubblicata il 26.06.2009;di avere esercitato il diritto di accesso per ottenere copia degli elaborati e di avere appreso che la Commissione esaminatrice, insediata presso la Corte di Appello di Napoli, le aveva attribuito il seguente punteggio numerico: parere di diritto civile 27, parere di diritto penale 28 ed atto giudiziario di diritto civile 27.
La Dott.ssa S ha, quindi, proposto il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato nella Segreteria del Tribunale, con il quale ha chiesto l’annullamento dei giudizi negativi sulle sue prove scritte, espressi in forma numerica dalla Commissione Esaminatrice presso la Corte di Appello di Napoli, del verbale di trascrizione del giudizio di inidoneità, espresso dalla stessa Commissione Esaminatrice sulle sue prove scritte, del conseguente provvedimento, di estremi ignoti, di mancata ammissione alle prove orali e, per quanto di ragione, della graduatoria dei candidati che avevano superato le prove scritte, nella parte in cui non era stata inclusa essa ricorrente.
A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1) violazione e malgoverno degli artt. 17 bis e 23 R.D. n. 37 del 1934 e successive modifiche;
2) violazione e malgoverno dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., eccesso di potere per travisamento dei fatti;
3) eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, sviamento ed erronea presupposizione in fatto.
Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2008 presso la Corte di Appello di Napoli e la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2008 presso la Corte di Appello di Bari, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
Con ordinanza n. 640 del 15.10.2009 questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.
La ricorrente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
Alla udienza pubblica del 25 febbraio 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il presente ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Si palesano prive di pregio e non possono trovare accoglimento le censure di illegittimità di cui al primo e secondo motivo di ricorso che il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente al fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, richiamando anche l’orientamento della Sezione II di questo Tribunale, lamenta la violazione ed il malgoverno degli artt. 17 bis e 23 R.D. n. 37 del 1934 e successive modifiche in quanto il verbale riporterebbe semplicemente i punteggi ad essa attribuiti nelle tre prove scritte, sicchè l’operazione di correzione risulterebbe pretermessa e/o comunque assorbita in quella di giudizio, impedendo al Giudice amministrativo qualunque indagine sula correttezza e logicità della fase di correzione che rappresenterebbe il presupposto necessario della fase del giudizio e della valutazione.
Con il secondo motivo di ricorso la Dott.ssa S deduce la violazione ed il malgoverno dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti in quanto l’attribuzione del voto numerico non soddisferebbe l’obbligo di motivazione, tesi questa che sarebbe suffragata anche dalla normativa sui concorsi notarili che prevede che il giudizio negativo sia motivato.
Il Collegio, aderendo alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, già fatta propria da questa Sezione (cfr. sentenze nn. 2423 e 2424 del 14.10.2009) e richiamata nell’ordinanza n. 640 del 15.10.2009 con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione, ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, i provvedimenti della commissione esaminatrice - che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante agli esami per l'abilitazione all'esame di avvocato - vanno di per sé considerati adeguatamente motivati quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa (o comunque dalla competente Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia) predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti;siffatti voti rappresentano la compiuta esternazione dell’unica attività, non altrimenti segmentabile in fasi in qualche modo formalizzabili, di verifica della idoneità del candidato a seguito della lettura dei suoi “lavori”, demandata alla sottocommissione (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1229/2009 e da ultimo Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 7481/2009).
D’altro canto la Corte costituzionale, con sentenza 26-30 gennaio 2009, n. 20 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, nono comma, del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36, sostituito dall'art.