TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2009-07-10, n. 200900546
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N. 00546/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00661/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 661 del 2009, proposto da:
A C, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Rodino', P C, con domicilio eletto presso Maurizio Rodino' in Catanzaro, via N. Pizi N.1;
contro
Comune di San Calogero Sindaco;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota prot. n. 07 C/h785 (Ord. n.6 del 29/04/2004 prot. N° 2657) del 6 marzo 2009 avente ad oggetto:”Accertamento inottemperanza all'ordinanza di demolizione, adottato ai sensi dell'art. 31 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. - Acquisizione delle opere e dell'area pertinenziale sita in c/da “pigna” di San Calogero”, notificata il 16.03.2009, con la quale si pretende di accertare la mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire nei termine di legge e si avvisa che tale accertamento costituisce titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione gratuita del bene nei registri immobiliari con area di sedime e pertinenze nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, (tra cui, in particolare la precedente ordinanza n. 6 del 29.04.2004 prot. n. 2657/c4785, con la quale è stato notificato l'ordine di demolizione e messa in pristino, ed il precedente accertamento di inottemperanza prot. n. 9287 c/h785 del 18 dicembre 2008, notificato irregolarmente a mani di persona diversa dal destinatario e senza alcuna relazione di convivenza o quotidianità con lo stesso, il 29.12.2008), di ogni altro atto connesso e dipendente, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato,