TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-10-28, n. 201100823

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-10-28, n. 201100823
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100823
Data del deposito : 28 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01062/2010 REG.RIC.

N. 00823/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01062/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1062 del 2010, proposto da:
M R L, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Mercurio, V M, con domicilio eletto presso l’Avv. Marco Flavio Torelli, in Ancona, corso Garibaldi, 124;

contro

Università Politecnica delle Marche, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento, previa sospensione,

a) della graduatoria Nominativa Trasferimenti e Cambio Sede Anni Successivi al Primo ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia AA. 201012011 dell'Università Politecnica delle Marche, approvata con Decreto Rettorale n. 997 del 20.9.2010, con cui il ricorrente ha appreso, relativamente al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, di non essere stato ammesso perché “proveniente da diverso ordinamento”;
b) di ogni altro atto premesso, connesso c/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Politecnica delle Marche e del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, iscritto alla Facoltà di Medicina (corso di laurea in Medicina Dentaria) dell’Università degli Studi “Vasile Goldis” di Arad (Romania), impugna la graduatoria nominativa dei trasferimenti e cambio di sede per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia (in particolare del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria – classe 52/S), approvata dall’Università Politecnica delle Marche con decreto rettorale n. 997/2010, nella parte in cui esso ricorrente non è stato ammesso in quanto “ …proveniente da diverso ordinamento…. ”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- violazione art. 3 L. n. 241/1990 (difetto di motivazione);

- violazione art. 34 Cost. e art. 4 dello Statuto dell’UNIVPM. L’Ateneo di provenienza del ricorrente ha sede in uno Stato membro delle Comunità Europee, per cui l’atto impugnato confligge anche con il diritto alla mobilità degli studenti all’interno dello Spazio Comune (al riguardo viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia CE 23/10/2007, in cause riunite C-11/06 e C-12/06). Inoltre, poiché erano stati messi a disposizione per i trasferimenti 2 posti e poiché la domanda del sig. L è l’unica presentata nei termini, il provvedimento impugnato non risponde nemmeno ad esigenze di tutela della par condicio con altri aspiranti.



2. Si sono costituiti il Ministero della Pubblica Istruzione e l’intimato Ateneo, chiedendo il rigetto del ricorso.



3. Con ordinanza n. 33/2011 è stata accolta la domanda cautelare e fissata l’udienza di trattazione del merito.

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