TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300131

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300131
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300131
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00131/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02630/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2630 del 2017, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Gen.le G. Arimondi 45;

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento n. -OMISSIS- del 06/07/2017, prot. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Palermo - Area tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture – Ufficio Condono Edilizia - ha denegato il rilascio della concessione in sanatoria, richiesta dai ricorrenti con istanze di condono prot.n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 gennaio 2023 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Parte ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, il provvedimento di diniego nr. -OMISSIS- del 6 luglio 2017 prot. -OMISSIS- del Comune di Palermo, con il quale è stata rigettata la concessione in sanatoria di cui alle istanze n. -OMISSIS- del 12 marzo 2004, presentate in applicazione della L. 326/03 per le opere abusive realizzate in Palermo, -OMISSIS-, deducendo, con unico, articolato motivo, violazione o falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 10 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento e sviamento, sul presupposto che l’Amministrazione non avrebbe motivato “ le ragioni del non accoglimento delle osservazioni presentate dal privato ”;
sotto altro profilo, inoltre, la condotta della P.A., risulterebbe lesiva del principio dell’affidamento, stante il notevole lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso.

2. – Il comune di Palermo, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame siccome infondato.

3. – All’udienza straordinaria del 17 gennaio 2023 la controversia è stata trattata e spedita in decisione.

4. – Osserva il Collegio che il diniego è motivato sul presupposto della riscontrata difformità tra l’oggetto della richiesta di sanatoria (ristrutturazione) e lo stato di fatto dei luoghi, che evidenzia l’avvenuto ampliamento e la radicale trasformazione della consistenza immobiliare in parola, come peraltro riconosciuto dalla stessa ricorrente (< ampliando il piano primo e, usufruendo del sottotetto dismettendolo, alla stessa altezza di colmo, di cui ha cambiato le falde, aveva realizzato un terrazzo, così recuperando un altro piano (il secondo) >), che pure ammette, ancora < che nella domanda di condono, presentata ex L. 326/03 […] ha erroneamente siglato la tipologia per ristrutturazione, non menzionando l’ampliamento ed errando, conseguentemente, il calcolo dell’oblazione dovuta >.

4.1. – Ciò posto, nel merito della dedotta violazione dell’art. 10 della legge sul procedimento, sollevata in ricorso, la censura si rivela evidentemente destituita di fondamento, risultando smentita in fatto, non avendo parte ricorrente nemmeno comprovato l’invio delle osservazioni che assume essere state pretermesse dall’ente comunale, né, in ogni caso, riprodotto il contenuto delle medesime, che quindi restano del tutto ignote.

4.2. – In ogni caso, la dedotta lesione delle garanzie partecipative certamente non può assumere rilevanza viziante, atteso che, per giurisprudenza costante, in presenza di abuso edilizio l’ordinanza di demolizione deve essere emanata senza indugio e, inoltre, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, costituendo, essa, una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata;
l’eventuale carenza della mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento non può condurre, per ciò solo, al suo annullamento, ex art. 21 octies , comma 2, l. n. 241/1990 ( ex multis : Cons. St., Sez. VI, 7 ottobre 2022, n. 8613).

5. – Quanto, infine, all’invocato principio dell’affidamento, valorizzato dal ricorrente sul presupposto del ragguardevole lasso di tempo intercorso tra l’abuso e l’ordinanza di demolizione, è sufficiente rammentare, anche in tal caso per giurisprudenza costante, che deve ritenersi legittimo l’ordine di demolizione di un immobile abusivo, ancorché ingiunto a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, atteso che per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, lo stesso non richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata ( ex multis : Cons. St., Sez. VI, 03/01/2022, n.8).

5.1. – La doglianza, dunque, non coglie nel segno.

6. – Le censure formulate con il ricorso si rivelano, per quanto detto, infondate, con la conseguenza che il ricorso merita di essere rigettato.

7. – Le spese, come per legge seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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