TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-11-26, n. 201000315
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N. 00315/2010 REG.SEN.
N. 00259/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2009, proposto da:
H S, rappresentato e difeso dapprima dall’avv.to Giovanni D'Apice e poi dall’avv.to C C, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Bolzano, Corso Italia, 15;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova 9;
per l'annullamento
previa sospensiva dell’efficacia
1) del provvedimento di data 16.4.2009 di diniego al rilascio del porto d'armi per uso caccia, emanato dal Questore della Provincia di Bolzano, notificato in data 16.6.2009, ed emesso a seguito della nota n. 16755/34 del 6.8.2008, con la quale i Carabinieri del Comando di Lana trasmettevano l'istanza, presentata dal ricorrente al Commissariato di Polizia di Merano, e fornivano le informazioni di rito in merito a circostanze appartenenti alla vita passata del signor Staffler, richiamandosi alla propria precedente nota del 24.8.2005 n. 16775/32-1, della quale si richiede, con il presente ricorso l'annullamento, in quanto infondata;
2) del provvedimento n. D/2002/A.S./79 del 3.9.2002 con il quale l'Autorità decidente riteneva che il sig. Staffler non riunisse più i requisiti psico-fisici posseduti all'epoca della concessione, e che fosse capace di abusare delle armi, disponendo il divieto di detenzione delle medesime.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visto il verbale dell’udienza della camera di consiglio del 3.11.2009 ove, su richiesta di parte la trattazione dell’istanza cautelare di sospensiva è stata rinviata all’udienza di merito;
Visto il verbale dell’udienza di merito del 24.11.2010 ove il difensore del ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il consigliere T D G ed udito l’avv.to C C per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in conseguenza della dichiarazione resa dal procuratore del ricorrente alla pubblica udienza del 24.11.2010, al Collegio non rimane che dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e disporre sulle spese di giudizio;
Ravvisata, ai fini della soccombenza virtuale, l’infondatezza del ricorso alla luce della pacifica giurisprudenza in materia (cfr. T.R.G.A. Bolzano, 7.8.2007, n. 282;T.A.R. Pescara, 26.5.2010, n. 561;T.A.R. Genova 18.1.2007, n. 57;T.A.R. Perugia 2.3.2005, n. 61);
Considerato che alla soccombenza virtuale consegue la condanna alle spese, da liquidarsi come da dispositivo;