TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-10, n. 202300325
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Testo completo
Pubblicato il 10/01/2023
N. 00325/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06634/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6634 del 2013, proposto da F A, M A, G A, F B, G B, V C, A C, L D P, G D P, G D C, C D G, M D G, F E, A S G, Felice Lagana', G L C, L S, C A L, G M, V M, M M, A M (erede di M G), F M, G M, M M, M P, F P, P P, R R, E S, S S, S C S, A S, G S, T L, V Z, B I, rappresentati e difesi dall'avvocato A Vecchi, con domicilio eletto presso lo studio Nadia Boni in Roma, via S. Marcello Pistoiese, 73/75;
Sergio Lo Martire, Danilo Mattei, Roberto Rainieri, Luigi Tagliafierro, Magnotta Assunta, non costituiti in giudizio;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per il riconoscimento del diritto alla corresponsione del corretto trattamento economico ex art. 1809 d. lgs. n. 66/2010, in merito all’indennità di servizio corrisposta al personale militare impiegato presso le rappresentanze diplomatiche all'estero - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno agito per il riconoscimento del diritto alla corretta corresponsione del trattamento economico ex art. 1809 d.lgs. n. 66/2010, in merito all’indennità di servizio corrisposta al personale militare impiegato presso le rappresentanze diplomatiche all'estero e conseguente risarcimento danni.
Espongono di aver presentato, in data 5.04.2013, istanza al Ministero della Difesa ai fini della rideterminazione dell’indennità di servizio all’ estero per le rappresentanze diplomatiche, senza ottenere alcun riscontro.
Articolano il ricorso nei seguenti motivi di diritto:
Violazione di legge – Deviazione dei principi generali quali correttezza, buona fede e diligenza, violazione artt. 3 e 97 della Costit.
Assumono i ricorrenti che l’Amministrazione avrebbe agito in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza di cui all’art. 97 Cost. in quanto avrebbe applicato delle tabelle di allineamento economico e di funzione di fatto superate e, in tal modo, operando disparità di trattamento tra il personale civile che percepirebbe, a parità di funzioni, un’indennità maggiore rispetto al personale militare. Invero, assumono che il D.lgs. n. 62/1998, che disciplina il trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e che definisce, alla tabella “2” , l’allineamento economico tra il personale della Difesa e quello del Ministero Affari Esteri (MAE) (stabilendo, per il grado di 1° Maresciallo, la corrispondenza alla qualifica/posto funzione di “Coadiutore superiore” del personale dei ruoli del MAE ) sarebbe in parte superato dalla tabella “A” del decreto interministeriale