TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-10, n. 202300325

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-01-10, n. 202300325
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300325
Data del deposito : 10 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00325/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06634/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6634 del 2013, proposto da F A, M A, G A, F B, G B, V C, A C, L D P, G D P, G D C, C D G, M D G, F E, A S G, Felice Lagana', G L C, L S, C A L, G M, V M, M M, A M (erede di M G), F M, G M, M M, M P, F P, P P, R R, E S, S S, S C S, A S, G S, T L, V Z, B I, rappresentati e difesi dall'avvocato A Vecchi, con domicilio eletto presso lo studio Nadia Boni in Roma, via S. Marcello Pistoiese, 73/75;
Sergio Lo Martire, Danilo Mattei, Roberto Rainieri, Luigi Tagliafierro, Magnotta Assunta, non costituiti in giudizio;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per il riconoscimento del diritto alla corresponsione del corretto trattamento economico ex art. 1809 d. lgs. n. 66/2010, in merito all’indennità di servizio corrisposta al personale militare impiegato presso le rappresentanze diplomatiche all'estero - risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno agito per il riconoscimento del diritto alla corretta corresponsione del trattamento economico ex art. 1809 d.lgs. n. 66/2010, in merito all’indennità di servizio corrisposta al personale militare impiegato presso le rappresentanze diplomatiche all'estero e conseguente risarcimento danni.

Espongono di aver presentato, in data 5.04.2013, istanza al Ministero della Difesa ai fini della rideterminazione dell’indennità di servizio all’ estero per le rappresentanze diplomatiche, senza ottenere alcun riscontro.

Articolano il ricorso nei seguenti motivi di diritto:

Violazione di legge – Deviazione dei principi generali quali correttezza, buona fede e diligenza, violazione artt. 3 e 97 della Costit.

Assumono i ricorrenti che l’Amministrazione avrebbe agito in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza di cui all’art. 97 Cost. in quanto avrebbe applicato delle tabelle di allineamento economico e di funzione di fatto superate e, in tal modo, operando disparità di trattamento tra il personale civile che percepirebbe, a parità di funzioni, un’indennità maggiore rispetto al personale militare. Invero, assumono che il D.lgs. n. 62/1998, che disciplina il trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero e che definisce, alla tabella “2” , l’allineamento economico tra il personale della Difesa e quello del Ministero Affari Esteri (MAE) (stabilendo, per il grado di 1° Maresciallo, la corrispondenza alla qualifica/posto funzione di “Coadiutore superiore” del personale dei ruoli del MAE ) sarebbe in parte superato dalla tabella “A” del decreto interministeriale datato 18 aprile 2002, che disciplina il transito del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, non più idoneo al servizio militare incondizionato, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, e che assegnerebbe livelli retributivi maggiori.

Eccesso di potere – Irragionevolezza, illogicità – Disparità di trattamento.

I ricorrenti lamentano il fatto che, stante il D.lgs. del 27.02.1998, un militare che presta servizio all’estero, in attuazione dell’art. 1809 del D.lgs. 66/2010, percepirebbe un trattamento economico secondo la tabella “2” ad esso allegata deteriore rispetto al militare che, transitando nei ruoli dei dipendenti civili per inidoneità al servizio, vedrebbe applicato un trattamento diverso, in tal caso migliorativo, con ciò concretandosi, a detta dei ricorrenti, in un evidente disparità di trattamento.

Violazione di Legge.

I ricorrenti censurano, altresì, la violazione di legge in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione, in quanto la normativa applicabile al personale che presta servizio all’estero sarebbe stata modificata da interventi legislativi successivi che ne avrebbero, in parte, determinato il superamento come, nella specie, asseritamene per quanto riguarda l’applicazione delle tabelle relative alla corrispondenza dei ruoli e delle retribuzioni.

2. In corso di causa, in data 2.04.2019, si è costituita in giudizio A M, nella qualità, di vedova del Sig. Giuseppe Miniello, atteso il decesso di quest’ultimo occorso in data 16 novembre 2016.

3. Il Ministero della Difesa, ritualmente costituitosi, con memoria del 13.06.2022 ha controdedotto alle censure dei ricorrenti, insistendo per la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infrondato. Ha depositato, altresì, documentazione.

4. All’udienza straordinaria dello smaltimento dell’arretrato del 28 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisone.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

2. La fattispecie de qua è disciplinata dall’art. 1089 del d.lgs. n. 66/2010 che stabilisce : “al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:[…]”. Al punto 5 del predetto articolo viene fatto espresso riferimento alla tabella 2, allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, nei termini che seguono : “le indennità base di servizio all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennità e i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonché le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero”.

Tale previsione non può ritenersi superata dall’intervenuto decreto interministeriale del 18.02.2002 in quanto lo stesso regolamenta una fattispecie del tutto diversa e peculiare, ossia il transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri giudicato non più idoneo al servizio militare. La tabella “A” del citato decreto, dunque, si applica a fattispecie caratterizzate da presupposti del tutto diversi rispetto a quelli presi in considerazione dalla disciplina di cui al D.lgs. n. 62/1998, niente affatto sovrapponibili. Nelle ipotesi di cui al decreto interministeriale del 18.02.2002, infatti, l’allineamento secondo la tabella “A” si verificherebbe solo a seguito del riconoscimento, ad opera di un’apposita Commissione medica, dell’inidoneità del dipendente all’espletamento del servizio militare incondizionato, con conseguente possibilità dello svolgimento dell’attività lavorativa nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Il d.lgs. n. 62/98, diversamente, è espressamente riferito, come detto, al trattamento economico del personale in possesso dei gradi militari impiegato all’estero presso gli UM/Rappresentanze diplomatiche.

Nel primo caso, dunque, la normativa di cui al decreto interministeriale del 18.02.2002 si applica per il venir meno dello status di militare, a seguito di una causa riconosciuta a ciò idonea dalla citata commissione medica;
nel secondo caso, la fattispecie attributiva del trattamento economico presuppone, al contrario, proprio il possesso della qualifica di militare, con ciò essendo evidente l’impossibilità di sovrapposizione delle due fattispecie. Sotto tale aspetto, pertanto, non può accogliersi l’asserito superamento della disciplina di cui al d.lgs. n. 62/1998 a fronte del decreto interministeriale del 18.02.2002.

Inoltre, come evidenziato anche dall’Amministrazione, con un’argomentazione che il Collegio condivide, l’attribuzione del trattamento economico in relazione alle qualifiche di cui alla tabella “A”, allegata al Decreto del 18 aprile 2002, non comporterebbe, in ipotesi, un automatico adeguamento del trattamento economico estero poiché esso trova applicazione solo in presenza dei seguenti presupposti:

- provvedimento di inidoneità al servizio militare incondizionato da parte di apposita Commissione medica;

- istanza di transito da parte dell’ex militare nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa ed accoglimento della stessa da parte del Ministero;

- richiesta di impiego all’estero da parte dell’ex militare, transitato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266;

- accoglimento della richiesta di impiego all’estero e provvedimento amministrativo che comporta l’attribuzione di una posizione ovvero di un posto funzione in analogia a quanto avviene per il personale civile del Ministero degli Affari Esteri.

Appare, dunque, di tutta evidenza che la richiesta dei ricorrenti non può essere accolta;
in disparte l’assenza della ritenuta disparità di trattamento e degli altri vizi denunziati in relazione all’asserita disparità di regolamentazione, ad a opera delle due norme evidenziate, di fattispecie ritenute sovrapponibili, i ricorrenti medesimi non posseggono i requisiti per l’applicazione, nei propri confronti, della tabella “A” del decreto interministeriale del 18.02.2002 , in quanto gli stessi, al momento della predetta istanza, erano tutti militari, con conseguente necessaria applicazione, dunque, della normativa di cui al d.lgs. n. 62/1998, richiamato dal d.lgs. n. 66/2010.

3. Alla luce delle esposte argomentazioni, il ricorso, assorbita ogni altra censura e deduzione, va respinto. Parimenti non può trovare accoglimento la richiesta di risarcimento danni.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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