TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-01-13, n. 201500051
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Testo completo
N. 00051/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01652/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2012, proposto da:
Zuccato H.C. s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati F R S e M B, con domicilio eletto presso la seconda in Firenze, via dei della Robbia 66;
contro
l’E.s.t.a.v. Nord Ovest - Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta Nord-Ovest in persona del Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. G T, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
nei confronti di
Hill Rom s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Calesella, Claudia Cipriano e Antonino Longhitano, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Firenze, via Ricasoli 32;
per l'annullamento
1) della determinazione n. 1024 del 28.09.2012 con la quale il dirigente dell'ESTAV Nord Ovest della Toscana, anziché risolvere il contratto con Hill Rom per l'intera ESTAV Nord Ovest ha preso atto del parere positivo espresso dal direttore dei presidi ospedalieri dell'AUSL 5 e dal responsabile dell'esecuzione contrattuale, in ordine alla supposta idoneità del presidio antidecubito mod. "euro soft evo" proposto in prova dalla ditta Hill Rom per i letti delle uu.oo. medicina del p.o. di Pontedera, in sostituzione del prodotto clin active che si era aggiudicato la gara, risultato non idoneo all'esito del periodo di prova;
2) della comunicazione prot. n. 25285 del 28.09.2012;
3) della comunicazione prot. n. 24873 del 24.09.2012 con la quale il direttore dei presidi ospedalieri dell'AUSL 5 e la responsabile dell'esecuzione contrattuale hanno espresso il parere positivo sul prodotto antidecubito denominato euro soft evo, e della relativa nota di trasmissione del 27.09.2012 inviata alla ricorrente il 4.10.2012;
e per quanto necessario
4) del bando di gara, del capitolato speciale e del disciplinare di gara approvati con provvedimento n. 1873 del 23.12.2009, nella parte in cui dovessero essere interpretati in modo tale da eludere l'obbligo in capo alla stazione appaltante di risolvere il contratto con la ditta Hill Rom per mancato superamento del periodo di prova dovuto all'inidoneità del prodotto clin active, aggiudicato per il lotto n. 3 in conseguenza della mancanza dei requisiti indispensabili previsti a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 6 e 14 del predetto capitolato speciale, nonché per la dichiarazione dell'obbligo dell'ESTAV Nord Ovest di risolvere il contratto stipulato con Hill Rom s.r.l. e comunque per la sua dichiarazione di inefficacia e/o decadenza ai sensi degli artt. 6 e 14 del predetto capitolato di gara, e conseguentemente per la dichiarazione dell'obbligo dell'ESTAV Nord Ovest di affidare il lotto 3 alla ricorrente ai sensi degli artt. 6 e 14 del predetto capitolato di gara, e per il risarcimento del danno in forma specifica ed anche per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta Nord-Ovest e di Hill Rom s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nord Ovest (nel seguito: