TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-05-11, n. 201801053

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2018-05-11, n. 201801053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201801053
Data del deposito : 11 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2018

N. 01053/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00035/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2015, proposto da
TA ET, TA GE, TA LO, TA NN, TA PP, TA AT, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Buscaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniela Salerno in Palermo, via Sferracavallo, 89/A;



contro

ED S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Caterina Piraino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimiliano Mangano in Palermo, via N. Morello N.40;
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via A. De Gasperi 81;



per l’accertamento e la declaratoria:

-dell’obbligo degli Enti resistenti a provvedere alla restituzione agli stessi ricorrenti, previo il ripristino, del fondo occupato, sine titulo , ovvero in alternativa a detto obbligo restitutorio, all’acquisizione sanante dello stesso fondo ai sensi e per l’effetto dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità);

- del diritto dei ricorrenti al ristoro integrale dei danni complessivamente patiti e patiendi a seguito dell’occupazione illegittima del fondo di loro proprietà e nell’insieme riconducibili al procedimento di espropriazione per pubblica utilità come infra illegittimamente intrapreso e non concluso tempestivamente

e, conseguentemente, per la condanna, degli Enti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore , a provvedere:

- alla restituzione, previo il ripristino, del fondo occupato sine titulo agli stessi ricorrenti, ovvero in alternativa a detto obbligo restitutorio, all’acquisizione sanante dello stesso fondo ai sensi e per l’effetto dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità);

- al ristoro integrale dei danni complessivamente patiti e patiendi dai ricorrenti a seguito dell’occupazione illegittima del fondo di loro proprietà e nell’insieme riconducibili al procedimento di espropriazione per pubblica utilità come infra illegittimamente intrapreso e non concluso tempestivamente,

ed occorrendo, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o per l’annullamento, del decreto di espropriazione del fondo di proprietà dei ricorrenti prot. n. 2064 del 09.06.2014, notificato il 14.10.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di ED S.C.P.A. e di Anas Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il dott. NN Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso R.G. n. 35/2015, notificato il 12.12.20014 e depositato il successivo 05.01.2015, gli odierni ricorrenti, assumendo la comproprietà del fondo sito in Racalmuto (AG), catastalmente individuato al foglio n. 63, partt. nn. 143,144,231 e 430, rappresentavano che:

- il predetto fondo era oggetto di espropriazione per pubblica utilità per la realizzazione dell’opera strategica ex L. n. 443/2001 “Itinerario Agrigento-Caltanissetta A19: Adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto ED - Trattto dal Km 9+880 al Km 44+400” di cui alla delibera CIPE n. 156/2005 del 2 dicembre 2005;

- in forza della medesima delibera, l’ANAS S.p.A. veniva designata soggetto aggiudicatore ai sensi del D.lgs. n. 190/2002, e con successivo contratto, i lavori venivano affidati alla ED S.c.p.A. a cui erano conferiti i poteri ablatori ed espropriativi ex art. 6 D.P.R. n. 327/01;

- con decreto n. 22 del 10.07.2009, l’ED disponeva l’occupazione d’urgenza del fondo di proprietà dei ricorrenti, “in pendenza dell’emissione del decreto di esproprio fino al 02.12.2010”;

- con successivo decreto n. 56 del 06.10.2010, erano prorogati i termini di cui sopra sino “alla data di scadenza della pubblica utilità, efficace fino al 03.10.2012”;

- eseguita l’immissione nel possesso delle aree, erano avviati i lavori per la realizzazione dell’opera di cui trattasi, con inevitabile trasformazione dello stato dei luoghi;

- nelle more del procedimento, sarebbe spirato il termine di validità ed efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sicché il decreto di espropriazione del 09.06.2014 dovrebbe intendersi come inutiliter datum .

Con distinti atti di mera costituzione del 03.02.2015 e del 20.02.2015, si costituivano in giudizio l’ANAS S.p.A. e la ED S.c.p.A.

Previo deposito di documenti e memorie ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 22.03.2018 la causa era trattenuta per la decisione.

2. In rito, va preliminarmente evidenziato quanto segue.

Nel processo amministrativo, la disciplina relativa alla produzione documentale e agli scritti difensivi successivi al ricorso incoativo del giudizio, è prevista dagli articoli 73, comma 1, e 54, comma 1, c.p.a.: «Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi»; e «La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile».

Segnatamente, è stato affermato in giurisprudenza che, nel processo amministrativo, “i termini fissati dall'art. 73 del cod. proc. amm. per il deposito di memorie difensive e documenti abbiano carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi