TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-10-28, n. 202400738

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-10-28, n. 202400738
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400738
Data del deposito : 28 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2024

N. 00738/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2024, proposto da
AR S.p.A. in liquidazione, in persona dei liquidatori in carica dottori Franco Ghiringhelli e Manolo Cacciatori, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele Calevro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Ameglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Damonte e Nadia Podestà, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Damonte a Genova, via Corsica 10/4;



e con l'intervento di

ad ND :
Ims S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sarah Garabello e Federico Smerchinich, con domicilio eletto presso lo studio Sarah Garabello a Genova, via Corsica 19/10;



per l'annullamento

- della deliberazione di giunta Comunale n. 27 del 20.02.2024 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo

finalizzato all'acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di aree in proprietà privata

ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i ”;

- della comunicazione via Pec del 27.02.2024 avente ad oggetto “ Comunicazione di avvio

del procedimento di acquisizione di terreni al patrimonio indisponibile del Comune di Ameglia,

ai sensi dell'articolo 42-bis del D.P.R. 08/06/2001 n. 32 ”;

- della delibera di consiglio Comunale n. 9 del 18.4.2024 e dei rispettivi allegati escluso, avente ad oggetto “acquisizione sanante di aree adibite a parcheggio pubblico in località bocca di magra ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.p.r. 327/2001”;

- per quanto occorrer possa, in parte qua :

delle delibere nn. 7 ed 8 del 2024 nella parte in cui è stata approvata una variazione al bilancio

di previsione 2024 – 2026 onde finanziare l'acquisizione delle aree di proprietà di AR

S.p.a.;

- della determina n. 386 del 19.04.2024, avente ad oggetto “ Acquisizione al patrimonio indisponibile comunale ai sensi dell'art. 42 bis del D.p.r. 8.06.2001 n. 327 di aree utilizzate come parcheggio pubblico in frazione Bocca di Magra, in piazza XX Settembre e Piazza Santa Croce ” e dei rispettivi allegati nessuno escluso e quindi:

i) della perizia di stima redatta a cura del geometra Mirko Romagnani, assunta a protocollo

di entrata n. 6436 del 15.04.2024;

ii) della nota interna del Ufficio LL.PP – Tutela dell'Ambiente n prot. 6368 del 13.04.2024

avente ad oggetto “ Valore relativo all'acquisizione sanante, ai sensi dell'art. 42 bis

D.p.r. n 327/01 e ss.mm.ii di superficie di immobili siti nel territorio del Comune di

Ameglia su quali insistono parcheggi pubblici in località Bocca di Magra – Piazza

Santa Croce e Piazza XX Settembre (identificati al Catasto terreni di Ameglia Fg 22

particelle n. 338, 344, 493 e Fg. 23 All. B particella n. 58) ”.

- per quanto occorrer possa della determina n. 402 del 23-04-2024 avente ad oggetto: “ rettifica per mero errore materiale della propria determinazione n 386 del 19.04.2024 ”;

- per quanto occorrer possa della nota prot. 6109 del 10.4.2024 del Comune di Ameglia e della nota Prot. n° 6439 del 15/04/2024 avente ad oggetto “Riscontro Vs nota prot.n. 6379 del 15/04/2024”. del Comune di Ameglia – Area Urbanistica;

- per quanto occorrer possa di ogni altro atto, provvedimento presupposto e/o preparatorio anche consequenziale, anche incognito e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ameglia e di Ims S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2024 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.



FATTO e DIRITTO

1) La ricorrente AR S.p.a. è una società in liquidazione che è proprietaria, oltre ad altri immobili, di una vasta area prossima al mare con destinazione urbanistica ad attrezzature pubbliche collettive e a parcheggi, da decenni utilizzata come parcheggio aperto ai residenti e ai turisti.

2) Tale compendio dal 1997, in forza di plurimi contratti di comodato stipulati tra la ricorrente e il Comune, è stato messo a disposizione del Comune medesimo per la gestione di un parcheggio pubblico.

Tali contratti hanno previsto che gli oneri di gestione e di manutenzione (anche straordinaria) fossero a carico esclusivo del Comune comodatario (a titolo esemplificativo si vedano, tra gli altri, l’art. 7 del comodato del 1999, l’art. 5 del comodato del 2010 e l’art. 7 del comodato del 2021).

3) Il Comune afferma di avere gestito tale area come parcheggio pubblico anche negli anni Settanta, durante i quali avrebbe realizzato anche alcune opere di sistemazione dell’area per renderla più facilmente accessibile agli autoveicoli. Tuttavia è pacifico che lo stesso Comune, dopo l’utilizzo, abbia restituito l’area alla ricorrente proprietaria, con la quale dagli anni Novanta in poi ha sempre instaurato rapporti contrattuali per l’utilizzo a parcheggio del compendio.

4) Nel 2018, a fronte del rifiuto di AR di concedere nuovamente l’area in comodato gratuito per l’esercizio del parcheggio, il Comune ha adottato l’ordinanza del 6.7.2018 intimandone l’immediata consegna. AR ha impugnato tale atto con ricorso a questo Tribunale che, con sentenza n. 197/2021, lo ha accolto annullando l’ordinanza suddetta e precisando che tali aree erano utilizzate dal Comune unicamente a titolo di detenzione qualificata derivante da un rapporto negoziale e non sulla base del possesso.

5) Nel successivo contratto

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