TAR Catania, sez. I, decreto decisorio 2023-01-31, n. 202300190

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, decreto decisorio 2023-01-31, n. 202300190
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300190
Data del deposito : 31 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2023

N. 00785/2013 REG.RIC.

N. 00190/2023 REG.PROV.PRES.

N. 00785/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 785 del 2013, proposto da
G B e F D, rappresentati e difesi dagli avvocati A B e G B, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Tamburello in Catania, via Ventimiglia, 145;

contro

Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

del provvedimento del 19 dicembre 2012 con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio di permesso edilizio;
nonchè degli atti di adeguamento alle prescrizioni dettate nel D.D. dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana n. 120/2006 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Ragusa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;

Considerato che, con memoria del 27 gennaio 2023, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012 n.2216;
Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256).

Stimasi equo disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.


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