TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-09-20, n. 202313956
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 20/09/2023
N. 13956/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07846/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7846 del 2021, proposto da
La Bastia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A I, D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ente Regionale Romanatura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della nota dell'Ente Regionale Roma Natura con prot. Registro ufficiale 1258.U.20-04-2021 notificata in data 12.5.2021 avente ad oggetto “Istituzione del Monumento Naturale Regionale “Fosso della Cecchignola” – notifica Decreto Istitutivo” con l'indicazione specifica delle particelle di proprietà dell'odierna ricorrente sottoposte a vincolo distinte alla sezione C del catasto terreni del Comune di Roma con i seguenti numeri: foglio 885 particelle 2, 3, 4, 31, 61, 66 (intere) e particelle 341 e 342 (parziali)
(provvedimento impugnato - A);
b) quale atto presupposto, del Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 giugno 2019 n. T00150 di “Istituzione del Monumento Naturale “Fosso della Cecchignola”, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. (provvedimento impugnato - B);
c) di ogni atto precedente e successivo, comunque connesso con quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Regionale Romanatura e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2023 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso notificato il 12 luglio e depositato il 30 luglio 2021 la società ricorrente premette di essere proprietaria di vari terreni tra i quali quelli identificati alla sezione C del catasto terreni del Comune di Roma con i seguenti numeri: foglio 885 particelle 2, 3, 4, 31, 61, 66 (intere) e particelle 341 e 342 (parziali); e che detti terreni, secondo quanto stabilito dalle NTA del PRG 2008 del Comune di Roma ricadono all’interno del Sistema dei servizi e delle infrastrutture e precisamente nei Servizi - Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale (art. 83 e 85 delle NTA).
Espone poi che con Decreto del Presidente della Regione Lazio (notificato con nota di RomaNatura del 15 maggio 2021) è stato istituito il Monumento Naturale Regionale (d’ora in avanti, anche, «MNR») «Fosso della Cecchignola», ai sensi dell’art. 6 L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, il quale ricomprende nella perimetrazione dell’area monumentale anche la particella 882 e 176, di proprietà del Consorzio ricorrente.
La ricorrente lamenta che il vincolo di cui all’art. 6, L.R. Lazio n. 29/1997, comporta, tra gli altri, i seguenti limiti e aggravi al godimento della proprietà privata:
a. divieto «di transito di veicoli a motore» fuori dalla rete stradale, e della «attività e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati»;
b. necessità di «rilascio dello specifico nulla osta» di cui all’art. 28 L.R. 29/1997 da parte dell’Ente gestore (RomaNatura), previa Conferenza di servizi, per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a «interventi, impianti ed opere» di qualsiasi natura;
c. in generale, sottoposizione dell’area e l’attività economica ivi esercitata al rischio di possibili dichiarazioni di incompatibilità con il regime di tutela (art. 28, commi 2 e 3, L. 29/97).
d. imposizione del regime di salvaguardia (zona A) di cui all’art. 8, L. R. 29/1997 (decreto impugnato, punto 5 del “Decreta”), che pure include, ad es., il divieto di transito e sosta di mezzi motorizzati, salvi i soli mezzi di servizio e soccorso e per quelli dei residenti (art. 8, comma 3 lett. g).
Ed ha pertanto impugnato il decreto di istituzione del MNR in quanto asseritamente lesivo dei diritti e interessi della ricorrente.
1.2. Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso così rubricato:
I) Violazione degli artt. 3 e 6 della legge regionale del Lazio 06/10/1997 n. 29 e dell’art. 22 della legge 06/12/1991 n. 394; nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza di motivazione, sviamento e violazione dei principi di proporzionalità e tipicità degli atti amministrativi e per violazione dell'art. 42 e dell’art. 97 Cost.
1.3. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio la quale ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività posto che il decreto impugnato è stato pubblicato sul B.U.R.L. n.53 del 2.07.2019, mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 9 luglio 21; ha al riguardo dedotto che la nota dell’Ente Regionale RomaNatura notificata in uno al decreto (e anch’essa impugnata con il ricorso) non varrebbe a rimettere in termini la ricorrente, poiché detta nota sarebbe soltanto l’atto con cui RomaNatura - nella qualità di “Ente di Gestione” del MNR conferitagli dal decreto medesimo – avrebbe avviato la consequenziale attività di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari, provvedendo ove necessario al frazionamento delle particelle catastali. Ha comunque insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
1.4. Si è altresì costituito in giudizio l’Ente Regionale RomaNatura depositando atto di costituzione di mera forma non contente difese scritte.
1.5. In vista dell’udienza pubblica il ricorrente e la