TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-03-09, n. 202300472
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Testo completo
Pubblicato il 09/03/2023
N. 00472/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2019, proposto da
Cooperativa Edilizia Dionisio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato U M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manfredonia, non costituito in giudizio;
per la condanna
dal Comune di Manfredonia, ex art. 30, comma 5, c.p.a., al risarcimento dei danni cagionati alla cooperativa ricorrente dal ritardo nella conclusione del procedimento ammnistrativo, nella misura di € 1.000.000,00 o nella diversa misura da accertare sulla base di quanto versato per l’acquisto del terreno oggetto di lottizzazione;
all’attuazione della lottizzazione del comparto CA6, così come protocollata in data 17.05.2005;
del Comune di Manfredonia alla restituzione di quanto versato in ragione di IMU ed imposte similari, nonché al risarcimento del danno da quantificarsi e liquidarsi secondo equità in ragione delle aspettative dei soci della Cooperativa istante;
al risarcimento del danno per mancata emissione di concessione edilizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La cooperativa ricorrente premette che in data 17/05/2005 il Comune di Manfredonia ha ricevuto una richiesta di adozione preliminare di piano di lottizzazione per il Comparto CA6 a firma dei proprietari Ricucci Domenica, Nardini Maria Cristina e Rinaldi Carmina e che il successivo 30/06/2005, il medesimo Comune ha adottato la lottizzazione del Comparto.
Successivamente in data 29/09/2006 è stata costituita la Cooperativa Dioniso, con atto notarile e il successivo 15/02/2010 la Cooperativa ha acquistato, con atto notarile n. rep. 37.440 n. raccolta 24466, circa 3 ettari di terreno dalla sig.ra Nardini, da destinare all'edilizia residenziale pubblica.
In occasione della stipula dell'atto di acquisto del terreno, il Comune di Manfredonia, rilasciava su richiesta della Cooperativa Dioniso, il certificato di destinazione urbanistica delle particelle oggetto dell'acquisto, dal quale si evinceva la destinazione edificabile delle stesse.
Con atto notarile n. rep. 38.144, n. raccolta 25.031, in data 22/06/2011 è stato costituito il Consorzio CA6, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 1150/1942 e dell'art. 15 della legge regionale n. 6/1979.
Il 15/03/2013 la Cooperativa Dioniso inviava lettera raccomandata indirizzata al Sindaco di Manfredonia; al 7^ sett. Urbanistica; al Presidente del Consorzio CA6 n. 1186 del 18/03/2013, con la quale si chiedeva con urgenza di riprendere in esame la domanda di lottizzazione del Comparto CA6.
Tale comunicazione sarebbe rimasta inevasa per cui in data 11/06/2014, il Consorzio CA6 inviava diffida al Comune di Manfredonia protocollata il 11/06/2014 al n. 19797.
A seguito dell’incontro tenutosi il giorno 14.10.2014 presso il Comune di Manfredonia con una delegazione del Consorzio CA6, non sarebbe stato raggiunto alcun accordo.
Espone l’istante che un’altra lottizzazione B8, pur essendo stata acquisita al protocollo dopo la lottizzazione CA6, in 6 anni avrebbe completato l'iter istruttorio previsto dal Piano Regolatore, mentre la lottizzazione CA6 in 9 anni non sarebbe stata istruita, né tanto meno adottata.
La Cooperativa Dioniso, pur avendo acquistato nel 2010 il terreno non ha ottenuto la lottizzazione.
Dal 2011, la Cooperativa Dioniso nonostante non abbia ancora ottenuto la possibilità di realizzare gli alloggi da assegnare ai propri soci, inoltre ha pagato e paga l'IMU sull'area edificabile e dal 2014 la TASI sulla stessa area.
Dopo alcuni solleciti in data 7/12/2018 con prot. Generale 0044537 il Comune di Manfredonia settore 6° Urbanistica e SUE ha espresso parere preventivo sul progetto di massima del piano di lottizzazione comparto “CA6” del Vigente PRG.
Dopo il conferimento del incarico ad alcuni tecnici, in data 12/02/2019 il Consorzio CA6 ha proposto una nuova istanza di adozione del piano di approvare il piano di lottizzazione definitivo del comparto CA6.
Il Comune di Manfredonia non nota Prot. Generale 6486, nel comunicare la sospensione dei termini del procedimento richiedeva integrazione documentale affermando che “ non è stata prodotta la documentazione necessaria per avviare la procedura di VAS; non è stato presentato alcuno studio idro-geologico di esperti geologi e ingegneri idraulici che indichi l’assoluta sicurezza degli interventi rispetto ad eventuali alluvioni che potrebbero verificarsi in zona al fine di individuare, se ritenuti necessari, gli interventi di salvaguardia dell’insula interessata, da realizzare a totale spesa dei lottizzanti ”.
Tali documenti, benché non necessari alla presente fase, sarebbero stati comunque prodotti al Comune.
La Pubblica Amministrazione avrebbe tenuto una condotta inizialmente inerte, poi tardiva ed omissiva in relazione alla conclusione del procedimento amministrativo tanto da provocare un danno nei confronti della Coop. Dionisio così come previsto dall’art. 30 c.p.a.-.
Nel caso in esame il danno da ritardo sarebbe dovuto al comportamento colposo della Pubblica Amministrazione la quale ha ignorato le ripetute sollecitazioni da parte della Cooperativa Dionisio la quale attraverso le missive (1184 del 18.3.2013; 1185 e 1186 del 18.3.2013) avrebbe richiesto di riprendere in esame la domanda di lottizzazione del comparto CA6 dal Comune di Manfredonia già protocollata il 17/05/2005.
L’assessore all’urbanistica avrebbe convocato per il 14/10/2014 presso il Comune di Manfredonia una delegazione in rappresentanza del Consorzio CA6 per poter giungere ad una conclusione o accordo relativo alle richieste avanzate. Dopo l’incontro il progetto di lottizzazione sarebbe stato del tutto ignorato.
Solo nel 2019 il dirigente del settore 6° Urbanistica ha indicato la mancanza della documentazione necessaria per l’avvio dell’istruttoria relativa all’approvazione del piano di lottizzazione.
Tale documentazione sarebbe stata prodotta, ma ciò nonostante la P.A. sarebbe rimasta inerte provocando così ulteriori ritardi e conseguenti danni.
La Cooperativa Dionisio composta da 40 soci, avrebbe inoltre versato l’IMU dal 2011 e la TARI del 2014 pur non avendo la possibilità di realizzare e, quindi, assegnare gli alloggi.
È chiesto quindi:
- l’accertamento del diritto della Cooperativa Dioniso al risarcimento dei danni alla stessa cagionati dal Comune di Manfredonia per averle impedito di utilizzare sino ad oggi la concessione edilizia tacitamente rilasciata stante l’ampia decorrenza del termine per la conclusione del procedimento amministrativo;
- la condanna del Comune di Manfredonia al pagamento, a detto titolo, di € 1.000.000,00, come meglio specificata nella perizia