TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-05-12, n. 202200471
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Pubblicato il 12/05/2022
N. 00471/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2020, proposto da
Cartiere Villa Lagarina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. A M e V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Mantova, in persona del Presidente pro tempore e del Dirigente del Settore, rappresentata e difesa dagli avv.ti E P R e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Mantova, in persona del Vice Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia, non costituita in giudizio;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Lombardia - Dip. Mantova/Brescia, non costituita in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento in parte qua:
- dell'atto n°PD/506 del 28/05/2020 del Dirigente dell’Area 4 - Tutela e valorizzazione dell’Ambiente Servizio Energia parchi e natura VIA e VAS “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 – bis del d.lgs. 152/2006”, prot. N. GE 2020/0025405 (di seguito anche solo PAUR 2020), notificato con pec del 29 maggio 2020
(A) nella parte in cui non consente il mantenimento del collegamento del sistema di raccolta del percolato prodotto dalle discariche con il depuratore, come previsto dalla previgente AIA già rilasciata con Atto dirigenziale n. PD/1321/16 – n. PD/1602/16 – n. PD/725/17 – n. PD/1051/17, imponendo, per l’effetto, come unica soluzione possibile lo smaltimento esterno all’impianto e dunque limitatamente:
* alla condizione ambientale per cui “(..) la realizzazione ed esercizio di n. 2 serbatoi per lo stoccaggio del percolato da 250 m³ ciascuno, con vasca di contenimento. Saranno ubicati presso la zona nord-est del depuratore, come raffigurato nella Tavola 4 rev. 9 del 16.12.2019. L'operazione si configura come deposito preliminare D15 per un quantitativo massimo di 500 m³, pari a 500 t. Il percolato non confluirà più all'interno del depuratore, ma verrà quindi stoccato e conferito all'esterno tramite Società autorizzata” prevista al punto 7.2.7 “Impatti sulle acque superficiali”, par. 1 “Impatti derivato dallo scarico del depuratore” del capitolo 7 “Linee di impatto prevalenti” dell'allegato 1 “Relazione istruttoria di Valutazione della compatibilità ambientale del progetto, comprensiva della Valutazione d'incidenza e della Valutazione circa la compatibilità ambientale postuma degli interventi già realizzati, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/2006” parte integrante e sostanziale del PAUR 2020 [doc. 2, p. 70] e, per quanto occorra, di ogni altro atto connesso alla succitata imposizione nella parte in cui specifica tale condizione imponendo come unica soluzione lo smaltimento esterno all'impianto del percolato da discarica [doc. 3, p. 54 e p. 62];
(B) nella parte in cui prescrive che, entro sei mesi dalla messa a regime, nell’ambito delle certificazioni ambientali, la società ricorrente si attivi affinché presso lo stabilimento di Mantova possano accedere solo mezzi pesanti che siano, se a gasolio, in classe Euro 5 o superiore, privilegiando comunque i mezzi di trasporto a GNL e dunque limitatamente:
* alla condizione ambientale “- vista la richiesta del Comune di Mantova, poiché gli stabilimenti appartenenti al gruppo Pro-Gest sono certificati UNI EN ISO 9001 e 14001, OHSAS 18001, FSC, PEFC e anche per lo stabilimento di Mantova sono previste le suddette certificazioni, si ritiene che nell'ambito delle azioni volte al miglioramento ambientale, la società, entro 6 mesi dalla messa a regime della produzione, si attivi, nell’ambito della acquisizione delle certificazioni ambientali, affinché i mezzi pesanti che accedono allo stabilimento siano, se a gasolio, in classe Euro 5 o superiore, e che siano privilegiati mezzi di trasporto a GNL. La società dovrà tenere apposito registro dei fornitori in cui dovrà essere registrato il numero di targa di tutti i mezzi in ingresso” prevista al punto 7.2.1 “Impatti sull'atmosfera” del capitolo 7 “Linee di impatto prevalenti” dell'allegato 1 “Relazione istruttoria di Valutazione della compatibilità ambientale del progetto, comprensiva della Valutazione d'incidenza e della Valutazione circa la compatibilità ambientale postuma degli interventi già realizzati, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/2006” parte integrante e sostanziale del PAUR 2020 [cfr. doc. 2, p. 54];
* alla prescrizione per cui “Il gestore deve: XII) Ai fini del contenimento dell'impatto prodotto sulla qualità dell'aria, (..) rispettare le seguenti indicazioni (..) “i mezzi dovranno essere conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee, e il livello di manutenzione garantito per tutta la durata sia del cantiere che della gestione della discarica” prevista nell’ “Allegato Tecnico Riesame e MS AIA – allegato 2.b” del PAUR 2020 [cfr. doc. 3, p. 177-178];
(C) nella parte in cui impone che la biomassa del comparto anaerobico del depuratore venga sempre qualificata e gestita come rifiuto impedendo, sussistendone le caratteristiche ai sensi di legge, di qualificarla anche come sottoprodotto, vendibile e trasportabile presso impianti terzi, e dunque limitatamente:
* alla VII) prescrizione del punto “E5.1 Prescrizioni per le operazioni autorizzate relative alla gestione rifiuti” dell'“Allegato Tecnico Riesame e MS AIA – allegato 2.b” del PAUR 2020 per cui “Il gestore dovrà rispettare le prescrizioni in materia di rifiuti sotto riportate: (..) La biomassa del comparto Biobed Advanced, (fango anaerobico) accumulata nel serbatoio di accumulo da 500 mc, con tubazione dedicata sarà avviata regolarmente presso impianti terzi come rifiuto (EER 030311). Di tale rifiuto prodotto è vietata la vendita ed il trasporto presso impianti terzi non autorizzati alla gestione rifiuti” [cfr. doc. 3, p. 174];
* alla XXXII) prescrizione del punto “E5.1 Prescrizioni per le operazioni autorizzate relative alla gestione rifiuti” dell'“Allegato Tecnico Riesame e MS AIA – allegato 2.b” del PAUR 2020 per cui “Il gestore dovrà rispettare le prescrizioni in materia di rifiuti sotto riportate: (..) La biomassa del comparto Biobed Advanced, (fango anaerobico) accumulata nel serbatoio di accumulo da 500 mc, con tubazione dedicata sarà avviata regolarmente presso impianti terzi come rifiuto (EER 030311). Di tale rifiuto prodotto è vietata la vendita ed il trasporto presso impianti terzi non autorizzati alla gestione rifiuti” [cfr. doc. 3, p. 176];
(D) nella parte relativa alle procedure di accettazione materie prime in ingresso costituite da carta End of Waste (di seguito anche solo EoW), rifiuti, fiber tester e dunque limitatamente:
* alla condizione prevista nell'allegato 2.A del PAUR 2020 “Istruttoria e dispositivo AIA” secondo cui “La Società dovrà definire criteri oggettivi per selezionare i fornitori e verificare il materiale in ingresso. Nel seguito alcune proposte: (..) 2. Nuovi criteri oggettivi supplementari da utilizzare per le verifiche da adottare in fase di accettazione del carico per la conformità alla norma UNI EN 643/2014 ed agli indirizzi tecnico normativi nazionali e regionali in materia. (..) 5. Criteri di respingimento dei carichi non conformi (controlli effettuati e motivazioni) nonché apposita procedura di respingimento dei carichi non conformi alla norma UNI EN 643” (..) dovrà definire una curva di calibrazione che permetta di porre in relazione i valori rilevati con il fiber tester, anche integrati con altri parametri oggettivi ritenuti significativi dalla stessa, con le condizioni tecniche idonee a identificare se il materiale conferito sia carta EoW o se lo stesso debba essere sottoposto ad una verifica puntuale col fine di verificarne l’effettiva conformità alla norma UNI EN 643. La Società, con congruo anticipo sul primo carico in ingresso di materia prima e comunque non oltre la data di messa in esercizio degli impianti, dovrà dare evidenza a tutti gli Enti dell’avvenuta implementazione del protocollo di accettazione in ingresso della carta EoW con l’indicatore di cui al precedente paragrafo” [cfr. doc. 4, pp. 11-12];
- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso, per quanto occorra e nei stretti limiti dei profili oggetto di impugnazione, i verbali e relativi allegati delle Conferenze di Servizi del 7 ottobre 2019, 11 ottobre 2019, 17 gennaio 2020, 21 febbraio 2020, del 16 aprile 2020, del 30 aprile 2020, del 13 maggio 2020 e del 21 maggio 2020, dei pareri di Arpa Lombardia dell’1.10.2019, del 19.02.2020, del 09/10.04.2020;della nota della Provincia di Mantova di preavviso di diniego dell’11.10.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova e del Comune di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 la dott.ssa A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Cartiere Villa Lagarina S.p.A. è proprietaria di un complesso industriale, noto come “Cartiera ex Burgo”, ubicato in Comune di Mantova, in area in parte assoggettata a vincolo paesaggistico, nel quale svolge l’attività di produzione di carta, cartone e imballi da materiale derivante da trattamento di recupero.
L’attività produttiva è stata autorizzata con dapprima con AIA n. PD/1321 del 25.08.2016, poi con AIA n. PD/1051 del 9.08.2017, e infine con Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR prot. N. GE 2020/0025405, PD 506/2020, emesso a seguito della richiesta di modifica sostanziale presentata dalla società Cartiere Villa Lagarina S.p.A. per portare la produzione giornaliera da t. 575 a t. 1.159.