TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201869

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-10-27, n. 202201869
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202201869
Data del deposito : 27 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2022

N. 01869/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01562/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2019, proposto da F A, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Corpo Regionale Vigili del Fuoco Calabria, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

- dell’ordine del giorno n. 247 dell’11/7/2019 del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro di nomina del ricorrente a RUP.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e di Corpo Regionale Vigili del Fuoco Calabria e di Ministero dell'Interno e di Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che parte ricorrente, con memoria depositata in data 20 settembre 2022, ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia, avendo “ricevuto nuovi ordini di servizio”;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Considerato, infatti, che costituisce ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832);

Ritenuto di compensare le spese di giudizio, atteso l’esito in rito della controversia;

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