TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-02-19, n. 201602209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-02-19, n. 201602209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201602209
Data del deposito : 19 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02549/2015 REG.RIC.

N. 02209/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02549/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2549 del 2015, proposto da:
M T S, M F, E F, rappresentate e difese dagli avv.ti M I L, E R, con domicilio eletto presso l’avv. M I L in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;

contro

Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

C M, rappresentato e difeso dall'avv. M V S, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, Via Tuscolana, 1072;
C I, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Petrone, Pasquale Ricci, con domicilio eletto presso l’avv. Pasquale Ricci in Roma, Via Tuscolana ,1072;

per l'annullamento

- della nota del 30 gennaio 2015, inviata via pec, con la quale si affermava "non è possibile accogliere quanto rappresentato dalla SV con comunicazione del 24 dicembre 2014 ( ...) come noto infatti le assunzioni in servizio di nuovo personale da parte di enti soggetti a blocco assunzionale, in considerazione dei maggiori oneri che le stesse comportano, sono subordinate alla preventiva autorizzazione da parte dei competenti Ministeri;
autorizzazione non concessa alla CRI in considerazione del processo di riordino introdotto dal decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178”;

- della nota della CRI del 27 gennaio 2015, pervenuta il 6 febbraio 2015, in risposta alla diffida del 9 gennaio 2015;

- dei provvedimenti di approvazione dell'Interpello per funzione dirigenziale non generale, pubblicato sul sito intranet della Croce Rossa Italiana il 15 dicembre 2014;

- della Determinazione Direttoriale n. 61 del 30.12.2014 con la quale, ad esito della procedura di interpello pubblicato il 15.12.2014, la Croce Rossa Italiana ha conferito "ad interim" al dott. Luca Di Maio l'incarico di livello dirigenziale non generale della Direzione Regionale CRI Campania e Basilicata;

- dei provvedimenti di data e contenuto sconosciuti, con i quali la CRI ha concluso l'interpello pubblicato il 15.12.2014 ed assegnato le ulteriori posizioni dirigenziali di II fascia disponibili;

- dei provvedimenti di approvazione dell'Interpello per funzione dirigenziale non generale, pubblicato sul sito intranet della Croce Rossa Italiana il 15 gennaio 2015;

- dei provvedimenti di approvazione dell'Interpello per funzione dirigenziale non generale, pubblicato sul sito intranet della Croce Rossa Italiana l'11 febbraio 2015;- dei provvedimenti di data e contenuto sconosciuti, con i quali la CRI ha concluso l'interpello pubblicato il 15.01.2015 ed assegnato la posizione dirigenziale di II fascia disponibili;

- dei provvedimenti con i quali la CRI ha provveduto a coprire i posti vacanti dei dirigenti di seconda fascia con conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis e 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, senza utilizzare la graduatoria vigente nella quale sono inserite le ricorrenti in qualità di idonei;

- dei provvedimenti con il quali la CRI ha assegnato dal 2009 ad oggi gli incarichi dirigenziali di seconda fascia a soggetti estranei alla graduatoria approvata e vigente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana, di C M e di C I;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti, idonee al concorso indetto nel 2008 per il reclutamento di otto dirigenti di seconda fascia dei ruoli della Croce Rossa Italiana, impugnano la procedura di interpello avviata il 15 dicembre 2014 dalla stessa Amministrazione per la copertura di incarichi dirigenziali disponibili.

Nel ricorso prospettano i seguenti motivi di gravame:

a) violazione dell’obbligo di scorrimento delle graduatorie in caso di necessità di coperture di posti vacanti – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 – violazione dell’art. 97 della Cost. e dell’art. 1 della legge n. 241/90 – eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto di istruttoria e dei presupposti – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta;

Le ricorrenti richiamano l’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 del Consiglio di Stato in ordine all’utilizzazione dei candidati idonei nei concorsi precedenti ai fini della copertura di posti che si sono resi successivamente disponibili. L’Amministrazione, in sostanza, invece di procedere all’indizione dell’interpello impugnato, avrebbe dovuto scegliere tra gli idonei al concorso per il conferimento degli incarichi di dirigente di seconda fascia.

b) violazione e falsa applicazione di legge in particolare violazione dell’art. 35 del d. lgs. n. 165/2001 – eccesso di potere per illogicità manifesta,disparità di trattamento, carenza di motivazione:

L’Amministrazione invece di procedere allo scorrimento della graduatoria ha attivato procedure di mobilità o di novazione di incarichi già assegnati. Lamentano poi, in tale contesto, l’assegnazione di incarichi dirigenziali a soggetti che non avrebbero potuto ricoprirli (in particolare, relativamente ai contro interessati: dott. Iocchi, già direttore amministrativo Presidenza del Consiglio, dott. Monti, odontoiatra, dott. Di Maio, già segretario comunale).

La Croce Rossa italiana si è costituita in giudizio il 13 marzo 2015.

Il contro interessato dott. Monti si è costituito in giudizio il 30 marzo 2015, mentre il dott. Iocchi si è costituito il 4 novembre 2015.

Le ricorrenti hanno depositato ulteriore documentazione e per ultimo, il 23 ottobre 2015, una memoria.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 novembre 2015.

2. La Croce Rossa Italiana è stata negli ultimi anni destinataria del divieto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di assunzione di nuovo personale dirigenziale (divieto recentemente ribadito con nota prot. 52587 del 19 giugno 2014) anche alla luce dell’imminente processo di privatizzazione dell’Ente previsto dal d.lgs. n. 178/2012.

La stessa Amministrazione, trovandosi nell’impossibilità di attingere alla graduatoria del concorso sopra indicato, ha quindi provveduto alla copertura di posizioni dirigenziali resesi nel frattempo vacanti o con l’affidamento di incarichi “ ad interim ” a risorse dirigenziali interne o mediante procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 o, come risulta dalla documentazione depositata dall’Amministrazione intimata, mediante il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d. lgs. n.165/2001 (in particolare a due soggetti esterni secondo il limite dell’8% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia).

Permanendo il divieto di nuove assunzioni, ha poi attivato, in ragione delle ulteriori vacanze di posizioni dirigenziali, l’interpello impugnato indetto il 15 dicembre 2014 ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis, del d. lgs. n. 165/01.

A tale interpello hanno partecipato anche le odierne ricorrenti in qualità di idonee non vincitrici del sopra richiamato concorso pubblico per esami a n. 8 posti di dirigente di seconda fascia.

Le stesse ricorrenti però in data 9 gennaio 2015 diffidavano la Croce Rossa “ ad annullare e/o revocare la procedura di interpello di cui all’Avviso pubblicato in data 15.12.2014 nonché gli eventuali atti di conferimento degli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, a voler procedere all’assunzione delle istanti, dott.sse M T S, M F ed E F nel ruolo di Dirigenti di II Fascia. ” in quanto idonee nel precedente concorso pubblico.

Con nota del 27 gennaio 2015, in risposta alla suddetta lettera di diffida, la Croce Rossa rappresentava la soggezione dell’Ente a vincoli e limitazioni assunzionali nell’ambito del blocco del turn-over . Quanto alla procedura di interpello avviata con la pubblicazione del bando in data 15.12.2014 e rivolta ai soli dirigenti di seconda fascia, la Croce Rossa evidenziava la sua legittimità, in quanto procedura avviata nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità di cui all’art. 19, comma 1 bis d.lgs. 165/2001.

In relazione, invece, alla domanda di partecipazione all’interpello presentata dalle ricorrenti, la Croce Rossa Italiana ha poi comunicato, con nota del 30 gennaio 2015, l’impossibilità di accogliere la richiesta in quanto: “ come noto … le assunzioni in servizio di nuovo personale da parte di enti soggetti a blocco assunzione, in considerazione dei maggiori oneri che le stesse comportano, sono subordinate alla preventiva autorizzazione dei competenti Ministeri;
autorizzazione non concessa alla CRI in considerazione del processo di riordino introdotto dal Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178
”.

Ciò premesso, il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’intimata Amministrazione.

Secondo quest’ultima le ricorrenti non avrebbero interesse all’eventuale annullamento degli atti impugnati in quanto la procedura di mobilità è stata riservata ai soli dirigenti di seconda fascia in servizio, mentre le ricorrenti non lo sono mai diventate, ed inoltre la stessa Amministrazione non avrebbe potuto procedere allo scorrimento in ragione del blocco delle assunzioni.

L’eccezione non può ritenersi fondata.

La presente controversia ha per oggetto il prospettato obbligo dell’intimata Amministrazione a procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso a dirigente di seconda fascia, nell’ambito del quale le ricorrenti sono risultate idonee seppure non vincitrici, in luogo dell’interpello.

Sussiste pertanto, al di la del temporaneo divieto di assunzione, l’interesse delle ricorrenti a far valere l’idoneità conseguita nel concorso a dirigente di seconda fascia mediante l’impugnativa di un diverso strumento di copertura dei posti vacanti nella stessa qualifica.

Ciò detto, il ricorso non è fondato.

A prescindere dalla posizione delle ricorrenti nella graduatoria degli idonei del concorso (le stesse sono rispettivamente al 19°, 20° e 22° posto, quindi dietro ad altri soggetti), la Croce Rossa Italiana non può, come detto, procedere a nuove assunzioni.

Permanendo tale divieto, la stessa non può utilizzare la medesima graduatoria per far fronte alle necessità di organico che si sono determinate (tale divieto ancor più si giustifica alla luce del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 che prevede soppressione dell’Ente e la sua privatizzazione a partire dal 1 gennaio 2017).

D’altra parte, l’istituto dello scorrimento della graduatoria (cfr. Consiglio di Stato V n. 6004/2014) ed in particolare il diritto del soggetto in essa utilmente collocato all’assunzione, non sorge per effetto automatico della vacanza di un posto in organico di pari qualifica, ma è condizionato alla decisione dell’ente di coprire il posto attingendo alla graduatoria.

Ne consegue che, laddove, come nel caso in esame, sia stata esclusa, per ragioni economico-finanziarie, la possibilità di nuove assunzioni, il diritto allo scorrimento della graduatoria, malgrado la vacanza di posto in organico, non può trovare tutela, prevalendo su di esso le diverse scelte organizzative dell’Amministrazione.

In tal senso vanno interpretate le conclusioni cui è pervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 28 luglio 2011 (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 909/2015 che in applicazione dei principi già affermati nella A.P. n. 14/2011 evidenzia che una Pubblica Amministrazione – in procinto di inserire personale nella sua struttura – deve ritenersi tenuta a motivare la scelta di ignorare l’esistenza di una graduatoria solo se bandisce un nuovo concorso identico a quello per il quale vige la graduatoria in corso di validità).

Peraltro, lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza della VI sezione n. 4502/2013 intervenuta su un ricorso per il silenzio rifiuto proposto dalla odierne ricorrenti, ha già sottolineato che: “ non sussiste un obbligo incondizionato ed assoluto allo scorrimento della graduatoria ”.

Quanto infine ai soggetti che secondo le ricorrenti non sarebbero stati legittimamente incardinati come dirigenti, l’eventuale fondatezza dell’affermazione avrebbe dovuto essere fatta valere all’atto del loro inserimento nella qualifica, limitandosi l’interpello impugnato a riservare l’accesso a chi già nell’ente ricopre la medesima qualifica.

3. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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