TAR Catania, sez. I, sentenza 2022-12-29, n. 202203465
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 03465/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03613/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3613 del 2011, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F A Grè e C M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via F. Crispi,-OMISSIS-5;
contro
Comune di S. Gregorio di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Cavaliere, 3/C;
per l'annullamento
-dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 27 settembre 2011, notificata in data 6 ottobre 2011, con cui il Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di San Gregorio di Catania ha disposto l’annullamento in autotutela della D.I.A. prot. n.-OMISSIS- del 9 dicembre 2010 e ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di una scala esterna in ferro retrostante l’edificio di sua proprietà, nonché il ripristino dello stato dei luoghi;
-della proposta di provvedimento del responsabile del procedimento prot. n.-OMISSIS- del 4 agosto 2011;
-dell’ordinanza n.-OMISSIS- dell’8 agosto 2011, di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della D.I.A. e di contestuale sospensione dei lavori;
-della proposta di provvedimento del responsabile del procedimento prot. n.-OMISSIS- del 27 aprile 2011, non conosciuta;
-della determinazione sindacale n.-OMISSIS- dell’1 marzo 2011, non conosciuta;
-di ogni atto connesso e/o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi i verbali di accertamento dell’Area Urbanistica e della Polizia Municipale del Comune di san Gregorio di Catania prot. n.-OMISSIS- del 4 maggio 2011, prot. n.-OMISSIS- del 27 luglio 2011 e prot. n.-OMISSIS- del 3 agosto 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di S. Gregorio di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 settembre 2022 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la signora -OMISSIS- impugnava –unitamente agli atti presupposti della sequenza procedimentale- l’ordinanza prot. n. -OMISSIS- del 27 settembre 2011, con la quale il Comune di San Gregorio di Catania ha annullato in autotutela la D.I.A. presentata il 9 dicembre 2010 e, contestualmente, ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate.
In fatto la ricorrente deduce:
-di essere proprietaria di un immobile sito nel Comune di San Gregorio di Catania alla via Umberto-OMISSIS-, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
-di aver presentato -in data 9 dicembre 2010- una D.I.A., corredata dal nulla osta della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali, per la realizzazione di una scala esterna di collegamento tra il piano terra e la terrazza di copertura dell’immobile di sua proprietà;
-di aver integrato tale istanza secondo le indicazioni dell’Ufficio tecnico comunale, a seguito di specifica richiesta (cfr. nota prot. n. 21469 del 21 dicembre 2011);
-di aver successivamente ricevuto, con raccomandata dell’1 marzo 2011, il nulla osta prot. n. -OMISSIS-/10 del Genio civile;
-di aver, quindi, dato inizio ai lavori il 4 aprile 2011.
Riferisce altresì che:
a) con verbale di sopralluogo prot. n. -OMISSIS- del 20 aprile 2011, il Comune evidenziava la regolarità dell’intervento e richiedeva verbalmente il nulla osta del Genio Civile di Catania, effettivamente trasmesso dall’interessata il 21 aprile 2011;
b) in ragione di esposto anonimo del 26 luglio 2011 prot. n. -OMISSIS-, l’Ufficio urbanistica effettuava però ulteriori sopralluoghi e, con verbale prot. n.-OMISSIS- del 3 agosto 2011, rilevava la presunta natura abusiva delle opere;
c) in data 4 agosto 2011, il responsabile dell’unità organizzativa per l’abusivismo edilizio del Comune resistente proponeva quindi la demolizione delle opere;
d) in data 11 agosto 2011, veniva notificata l’ordinanza n.-OMISSIS- dell’8 agosto 2011 di avvio del procedimento di annullamento in autotutela della D.I.A., nonché di sospensione dei lavori (già conclusi e collaudati in data 4 agosto 2011) e di annullamento in autotutela dell’ingiunzione di demolizione n. -OMISSIS-, irritualmente adottata;
e) in data 19 agosto 2011, la ricorrente presentava osservazioni ma, ciononostante, in data 6 ottobre 2011, veniva notificata l’ordinanza n. 19 del 27 settembre 2011 di annullamento della D.I.A. e di demolizione delle opere realizzate.
Avverso tali atti proponeva gravame l’interessata che, dopo l’avviso di perenzione ricevuto in data 11 aprile 2018, rinnovava l’interesse alla trattazione del ricorso nel merito (prima con atto del 12 aprile 2018 e poi con atto del 27 luglio 2020).
Con memoria del 19 luglio 2012, si costituiva in giudizio il Comune di San Gregorio di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2022, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
2.- Avverso i provvedimenti impugnati, parte ricorrente ha articolato quattro motivi:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 della L.R.S. n. 71/78 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, così come recepito nella Regione Sicilia – Violazione e falsa applicazione del combinato disposto del comma 6, art. 1 della L. n. 443/2001 e dell’art. 4, comma 7 del D.L. n. 398/1993, così come recepiti nella Regione Sicilia – Violazione e falsa applicazione del Piano regolatore generale del Comune di san Gregorio di Catania – Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche di attuazione del Comune di San Gregorio di Catania. Eccesso di potere – Sviamento – Contraddittorietà della motivazione – Illogicità ”: la realizzazione di una scala esterna adibita a collegamento tra la corte interna di un edificio e la preesistente terrazza di copertura dell’immobile svolgerebbe una funzione connessa alle esigenze dell’uso e assumerebbe, dunque, natura pertinenziale, così rientrando nell’ambito degli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell’art. 20, L.R. n. 71/78, subordinati -in quanto tali- a denuncia di inizio attività;peraltro, non potrebbe configurarsi quale intervento di nuova costruzione richiedente il permesso di costruire, posto che la norma nazionale di cui all’art. 3 del dpr 380/2001, al comma 1 lett. e6) escluderebbe tale titolo edilizio stante la natura pertinenziale della medesima scala;inoltre il Comune ben avrebbe potuto richiedere, essendo a conoscenza del progetto sin dal 9.12.2020, la richiesta del rilascio del permesso di costruire;
II. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 398 del 1993, così come applicato in Sicilia – Violazione dei termini per la conclusione del procedimento – Carenza di potere – Danno da ritardo ”: l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere di verifica circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge entro il termine -decadenziale e perentorio- di sessanta giorni;sicché il provvedimento impugnato, emanato dopo la scadenza del suddetto termine, sarebbe nullo per carenza di potere in concreto;
III. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R.S. n. 37 del 10/08/1985. Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dagli artt. 10,-OMISSIS-, 31 e 37 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, così come recepiti nella Regione Sicilia. Violazione di legge – Eccesso di potere – Difetto di presupposti – Illogicità e contraddittorietà ”: ribadisce parte ricorrente che la scala esterna, oggetto del presente giudizio, non rientrerebbe fra le opere per le quali è richiesto il rilascio del permesso di costruire, non determinando alcun carico urbanistico;
IV. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale siciliana n. 10 del 30/04/1991 – Violazione di legge per difetto di motivazione – Eccesso di potere per illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione – Contraddittorietà tra atti – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione ”;i provvedimenti impugnati non risulterebbero sorretti da adeguata motivazione.
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.