TAR Genova, sez. I, decreto decisorio 2021-03-05, n. 202100032
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Pubblicato il 05/03/2021
N. 00032/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00689/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2015, proposto da Porto Petroli di Genova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, P R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P R in Genova, via D'Annunzio 2/50;
contro
Autorità Portuale di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via della Mercanzia, 2;
Capitaneria di Porto di Genova, Ministero dell'Interno, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco non costituiti in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Genova, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane n. 2;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Santa Barbara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Alberto Quaglia, Riccardo Cappetti, con domicilio eletto presso lo studio Mario Alberto Quaglia in Genova, via Roma 4/3;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 00122437P del 15/05/2015 avente ad oggetto porto di multedo - regolamento di polizia portuale e sicurezza del porto petroli;dell'ordinanza n. 8 del 17/06/2010 dell'autorità portuale di genova avente ad oggetto utilizzo di fonti tecniche quali miscele ossiacetileniche e fiamma ossidrica in ambito portuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm., approvato con D.lgs 2 luglio2010 n.104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 luglio 2015;
Vista la ricevuta di avvenuta consegna a mezzo posta certificata dell’avviso di perenzione comunicato in data 24 luglio e 3 agosto 2020 a tutte le parti costituite;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
Considerato che, a norma dell’art.83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;